Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20792 - pubb. 16/11/2018

Usura: per la verifica del TAEG il tasso di mora non si somma al tasso compensativo

Tribunale Torino, 26 Giugno 2018. Est. Di Capua.


Contratti bancari – Mutuo – Usura – Prova – Onere a carico del cliente – Computo del TEG applicato – Cumulabilità di tasso compensativo e moratorio – Esclusione – Clausola contrattuale di salvaguardia – Efficacia impeditiva dell’usura – Affermazione



La parte che deduce la violazione dell’usura bancaria ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso-soglia rilevante allegando e indicando i modi, i tempi e la misura del superamento.

Il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo: questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.

La clausola di salvaguardia, per la quale il tasso di interesse corrisponde al tasso-soglia usura, impedisce ab origine che la pattuizione possa violare la soglia dell’usura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 28614/2016 R.G.

omissis

avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per le parti attrici opponenti (su foglio allegato a verbale di udienza in data 21.03.2018):

Voglia l’On.le Tribunale di Torino, nel merito in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 8699/2016 emesso dal Tribunale di Torino in data 11.08.2016 per le motivazioni esposte in atti; accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficacia dell’applicazione di un tasso di interesse debitore superiore alla soglia prevista in materia di usura bancaria; nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia della pattuizione di interessi ultralegali o convenzionali ovvero la illegittimità dell’applicazione degli stessi, nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia delle clausole anatocistiche ovvero la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito; nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia dell’imputazione dei pagamenti rateali al rimborso degli interessi prima che al capitale ex art. 1194 c.c. e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n.8699/2016 emesso dal Tribunale di Torino in data 11.08.2016.

Voglia l’On.le Tribunale di Torino, nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell’opposizione, accertare l’importo esatto dei pagamenti versati dai sigg.ri … e …, verificare il calcolo degli interessi legali eventualmente dovuti a … S.p.A. e per le causali tutte dedotte.

Voglia l’On.le Tribunale di Torino, in via istruttoria disporre consulenza tecnico-contabile sul conteggio delle somme dovute per l’estinzione del contratto di finanziamento rilevando la detrazione delle rate corrisposte dai Sigg.ri … e … e verificando il conteggio degli interessi di mora; proponendosi sin d’ora i seguenti quesiti:

Letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, reperiti tutti i documenti ritenuti utili allo svolgimento dell’incarico, ridetermini il C.T.U. il saldo dei conti oggetto di causa: 1) verificando se nelle lettere contratto iniziali siano pattuite tutte le condizioni economiche praticate dalla banca sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 secondo comma del C.C., sia, per quanto riguarda le variazioni contrattuali effettuate dalla banca per quanto previsto dall’art. 6 della Delibera CICR 9/02/2000 ed in mancanza applicando a detti rapporti, fin dall’origine, il tasso legale di interesse; 2) eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi; 3) verificando, altresì, quali spese sono state addebitate sul resoconto del finanziamento e in quale misura e se dette spese sono dovute; 4) verificando, inoltre, se sono stati superati i tassi soglia ex lege n. 108/1996 ed, in caso di superamento, azzerando le competenze addebitate a norma dell’art.4 della succitata legge; 5) calcolando il T.E.G. ai sensi dell’art. 1 della legge 108/1996 il quale recita: “ per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” secondo la seguente formula contabile: [(interessi+ commissioni+ spese) addebitati nel trimestre X 36500 (36600 anni bisestili)]: numeri debitori calcolati nel trimestre, rettificati della capitalizzazione degli interessi; 6) verificando se sono state applicate valute convenzionali ed in caso le stesse non siano state formalmente pattuite sostituirle con quelle naturali. Con riserva di capitolare ulteriori circostanze e/o versare in giudizio ulteriori documenti in replica alle istanze istruttorie avversarie.”.

 

Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 21.03.2018, in comparsa di costituzione e risposta ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.):

Preliminarmente:

Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l’opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione.

In linea principale:

Ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l’opposizione opposta, conseguentemente rigettarla in toto e confermare l’opposto decreto ingiuntivo.

In subordine:

Ritenere e dichiarare che i sig.ri … e … sono debitori, in solido tra loro, nei confronti di … S.p.A., della somma di Euro 67.836,22 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio.

Conseguentemente condannare gli opponenti al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall’istruttoria, oltre agli interessi e spese.

In ogni caso:

Rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, deduzione, domanda e richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e compenso professionale.

In via istruttoria:

Ci si oppone all’avversa richiesta di CTU contabile poiché palesemente esplorativa, non avendo parte opponente dimostrato e/o provato in alcun modo le proprie infondate eccezioni. Con ogni più ampia riserva.”

 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Su ricorso depositato dalla … S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 8699/2016, datato 11.08.2016, depositato in data 11.08.2016, ha ingiunto ai signori … e …, in solido tra loro, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 67.836,22, oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.

1.2. Con atto di citazione datato 24.10.2016 ritualmente notificato, i signori … e … hanno convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta … S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, dott. …, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta; entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.

1.5. Con Ordinanza datata 27.02.2017 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.6. All’esito della successiva udienza in data 04.10.2017 il Giudice Istruttore si è riservato sulle istanze proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 09.10.2017, sciogliendo la predetta riserva:

- non ha ammesso la CTU richiesta dalle parti attrici opponenti;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

1.7. All’udienza in data 21.03.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..

 

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte attrice opponente.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l’istanza di ammissione della CTU dedotta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c..

L’istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza in data 09.10.2017, la CTU richiesta dalla parte attrice risulta, da una parte, inammissibile in quanto esplorativa e, dall’altra parte, irrilevante, tenuto anche conto delle argomentazioni svolte dalla parte convenuta e della documentazione prodotta e, in particolare, dei rilievi che seguono:

§ l’ammortamento c.d. alla “francese” non determina alcun anatocismo vietato ai sensi dell’art. 1283 c.c., poiché l’interesse viene calcolato sul solo capitale a scadere, secondo quanto si dirà più ampiamente al paragrafo successivo;

§ quanto all’usura, la parte attrice opponente non ha mai concretamente allegato l’applicazione al finanziamento di tassi di interesse superiori alla soglia usura neppure indicando gli specifici tassi soglia rilevanti e quando (e in che misura) gli stessi sarebbero stati eventualmente superati, , secondo quanto si dirà più ampiamente al paragrafo successivo.

2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c..

Senonché, trattasi probabilmente di un mero refuso, non avendo la parte convenuta opposta depositato alcuna memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.

 

3. Sul merito della presente causa.

3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito:

- in via principale, di revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 8699/2016 emesso dal Tribunale di Torino in data 11.08.2016 per le motivazioni esposte in atti; accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficacia dell’applicazione di un tasso di interesse debitore superiore alla soglia prevista in materia di usura bancaria; nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia della pattuizione di interessi ultralegali o convenzionali ovvero la illegittimità dell’applicazione degli stessi, nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia delle clausole anatocistiche ovvero la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito; nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia dell’imputazione dei pagamenti rateali al rimborso degli interessi prima che al capitale ex art. 1194 c.c. e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n.8699/2016 emesso dal Tribunale di Torino in data 11.08.2016;

- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell’opposizione, di accertare l’importo esatto dei pagamenti versati dai sigg.ri … e …, verificare il calcolo degli interessi legali eventualmente dovuti a … S.p.A. e per le causali tutte dedotte.

L’opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3.2. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Tribunale Lucca, 02 dicembre 2015 n. 2095 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Salerno sez. II, 11 novembre 2015 n. 4736 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Roma sez. X, 22 gennaio 2015 n. 1434 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno, 25 ottobre 2014 n. 4999 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Nocera Inferiore, 23 aprile 2014 n. 656 in Redazione Giuffrè 2014;Tribunale Teramo, sez. lav., 03 ottobre 2013, n. 611 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. VIII, 01 giugno 2013, n. 11964; Tribunale Milano, 12 marzo 2013, n. 3456 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Teramo, sez. lav., 20 febbraio 2013, n. 167 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 30 gennaio 2013, n. 86 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pescara, sez. IX, 30 aprile 2012, n. 8548 in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Tribunale Genova, 23 gennaio 2009, n. 347 in Guida al diritto 2009, 43 53; Corte appello Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62 in Guida al diritto 2009, 14 64; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815 in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).

Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme cfr.: Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015).

Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l’esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.

3.3. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalla … S.p.A. nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio:

- Il sig. … stipulava con la società … S.P.A. contratto di finanziamento n. 5504 (cfr. doc. D/2 della parte convenuta opposta).

- Le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento venivano garantite dalla sig.ra … (cfr. doc. D/2 della parte convenuta opposta).

- La società … S.p.A., nel contesto di un operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, cedeva pro soluto il proprio credito alla società … S.R.L (G.U. n. 152 del 28.12.2013, cfr. doc. D/3 della parte convenuta opposta).

- La società … SPV cedeva a sua volta pro soluto il proprio credito alla BANCA … S.p.A. con atto del 30/11/2015 (cfr. doc. D/4 della parte convenuta opposta).

- L’intervenuta cessione del credito veniva notificata unitamente alla diffida di pagamento al sig. … a mezzo raccomandata A/R del 30/03/2016, ricevuta in data 04/05/2016 (cfr. doc. D/5 della parte convenuta opposta).

- In relazione al suddetto contratto maturava un saldo debitore di Euro 67.836,22 di cui Euro 35.897,28 in linea capitale, come risulta dall’estratto conto prodotto (cfr. doc. D/6 della parte convenuta opposta), ed Euro 31.938,94 a titolo di interessi di mora dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del ricorso (cfr. doc. D/7 della parte convenuta opposta).

- I signori … e … non provvedevano al pagamento delle predette somme.

Le suddette circostanze risultano documentalmente provate dalla parte convenuta opposta attraverso la produzione della documentazione citata poc’anzi.

Inoltre, le parti attrici opponenti non hanno specificamente contestato le predette circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo (essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra).

Ora, ai sensi dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell’atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre; Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590)1.

3.4. Le parti attrici opponenti hanno eccepito, innanzitutto, l’applicazione di interessi usurari.

La suddetta eccezione non risulta fondata.

Invero, a sostegno di tale eccezione, le parti attrici opponenti hanno prodotto un elaborato della società Economia & Finanza S.r.l. (cfr. doc. 2 delle parti attrice opponenti), riferendo che tale “elaborato tecnico è in fase di completamento ma sin da una sommaria revisione del calcolo degli interessi attivi e passivi sul rapporto di finanziamento in questione, emergerebbe un credito a favore di parte attrice nei confronti dell’istituto bancario dell’importo di € 22.774,98” (cfr. atto di citazione a pag. 2)

Senonché, si deve innanzitutto osservare che, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, la perizia stragiudiziale, finanche se asseverata con giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva e, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 22 aprile 2009, n. 9551; Cass. civile, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5544; Cass. civile, sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437).

Nel caso di specie, inoltre, trattasi di un elaborato del tutto incompleto (per stessa ammissione delle parti attrici opponenti) ed è carente sotto il profilo argomentativo, non essendo possibile ricavare da tale documento le modalità di calcolo adottate.

Si deve aggiungere che la stessa eccezione in esame risulta assai generica, tenuto conto che le parti attrici opponenti, pur affermando l’applicazione di interessi ritenuti illegittimi, non indicano quale sarebbe il presunto tasso usurario applicato al finanziamento né quando e in che termini tale presunto tasso avrebbe superato la soglia usura. In proposito, si deve osservare che la parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e, dunque, l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, allegando ed indicando i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” e, nel caso in esame, tale non è stato minimamente assolto.

Per completezza, si deve osservare che, com’è stato più volte rilevato, per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso: (Tribunale Torino 17 settembre 2014 e Tribunale Torino 20 giugno 2015 in su Il caso.it ed in dirittobancario.it).

Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro; detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.

Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, Sent. 02 marzo 2018 n. 1037 in Ex Parte Creditoris.it on line sul sito www.expartecreditoris.it; Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Monza 02 luglio 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Varese 27 aprile 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Savona 10 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 08 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it.

Infine, nel caso di specie la pattuizione in esame contiene una specifica clausola di salvaguardia in virtù della quale, ove il tasso di interesse, al momento della stipula, sia superiore al tasso soglia, il tasso effettivamente convenuto è quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi della Legge n. 108/1996.

Ora, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la clausola di salvaguardia, per la quale il tasso di interesse corrisponde al tasso soglia usura impedisce “ab origine” che la pattuizione possa violare la soglia dell’usura (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna sez. III, 31 gennaio 2018 n. 20087, in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Padova, 13 gennaio 2016 in Redazione Giuffrè 2016).

3.5. In secondo luogo, le parti attrici opponenti hanno eccepito un’indeterminatezza dei tassi di interesse applicati e delle condizioni economiche, dando luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., alla nullità degli stessi, con conseguente applicazione al rapporto del tasso di interesse legale, ex art. 1284, 3° comma, c.p.c.

Anche la suddetta eccezione risulta infondata.

Invero, anche tale eccezione risulta del tutto generica, non essendo indicati dati numerici e/o testuali relativi al contratto di finanziamento di cui è causa né alcuna argomentazione che possa ritenersi riferita allo specifico rapporto di credito di cui al presente giudizio.

3.6. In terzo luogo, le parti attrici opponenti hanno eccepito la capitalizzazione degli interessi e, in particolare, l’imputazione dei pagamenti rateali prima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 c.c., implicante una capitalizzazione composta degli interessi e l’applicazione di un tasso effettivo ben maggiore di quello nominale pattuito

Neppure tale eccezione risulta fondata.

Invero, nel caso di specie non risulta essersi verificato alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto, nel finanziamento in esame, il piano di ammortamento è stato strutturato “alla francese”.

L’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via.

Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito2, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l’uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;

- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono:

1) il capitale dato in prestito;

2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;

3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese”, infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. in tal senso: Tribunale Pescara 10 aprile 2014).

Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Brescia, 11 ottobre 2017 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017 n. 1292, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Monza sez. I, 19 giugno 2017 n. 1911, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Lucca, 18 febbraio 2017 n. 407, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pavia 25 gennaio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Treviso sez. III, 27 ottobre 2016 n. 2646, in Guida al diritto 2017, 10, 64; Tribunale Mantova sez. II, 21 ottobre 2015 n. 985, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Padova sez. II, 05 ottobre 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Padova, 29 maggio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Verona sez. III, 24 marzo 2015 n. 758, in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Lucca, 01 ottobre 2014 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it; Tribunale Pescara, 10 aprile 2014, in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013, in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 453.

 

3.7. Le parti attrici opponenti hanno anche eccepito l’insussistenza di idonea prova scritta ex art. 633 e ss. c.p.c.

Neppure tale eccezione risulta fondata.

Invero, come si è detto, la BANCA … S.p.A. ha fondato la propria pretesa creditoria sul contratto di finanziamento recante le condizioni economiche applicate al rapporto nonché sugli altri documenti richiamati in precedenza (cfr. doc. D della parte convenuta opposta).

3.8. Infine, le parti attrici opponenti hanno anche eccepito la mancata produzione, in sede monitoria, di un estratto conto certificato ex art 50 TUB.

Anche tale eccezione risulta del tutto infondata.

Invero, com’è noto, la predetta norma prevede che alla la Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

Dunque, la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà riconosciuta, peraltro, alle sole banche mentre, nel caso di specie, il credito azionato era sorto in capo alla società … S.p.A. la quale, all’epoca della stipula del contratto, non era una “banca”, bensì un intermediario autorizzato.

3.9. La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l’esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.

3.10. In conclusione, l’opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.

3.11. Le ulteriori eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida” (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

 

4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., le parti attrici opponenti devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

 

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”: Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 2.700,00 per la fase istruttoria documentale e/o di trattazione; Euro 4.050,00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 10.730,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 28614/2016 R.G. promossa dai signori … e … (parti attrici opponenti) contro la BANCA … S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, dott. … (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l’opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 8699/2016, datato 11.08.2016, depositato in data 11.08.2016, che conferma integralmente.

2) Dichiara tenute e condanna le parti attrici opponenti sig. … e sig.ra …, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 10.730,00= per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino, in data 25 giugno 2018.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 3285/2018 depositata in data 26 giugno 2018

 

 

1 Si richiamano testualmente le massime delle pronunce sopra citate:

·         Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015: “In materia di ingiunzione civile e opposizione a d.i., l’opponente ha l’onere di specifica contestazione di cui al novellato art. 115 c.p.c.. In mancanza l’opposizione va respinta.”

·         Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata specifica contestazione dell’effettiva sussistenza degli ordini di fornitura della merce, trasmessi dall’opponente, degli importi unitari specificatamente indicati nelle fatture azionate, del termine di pagamento ivi riportato nonché dei documenti di trasporto attestanti l’avvenuta consegna in favore dell’acquirente di tutta la merce ordinata dispensano l’opposta dal fornire la prova effettiva di tali elementi, potendosi applicare i criteri desumibili dall’art. 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, che consente all’organo giudicante di porre a fondamento della decisione anche i fatti “non specificamente contestati” delle parti costituite.”

·         Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590: “Il difetto di contestazione implica l’ammissione dei fatti dedotti in giudizio se si tratta di fatti cd. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cd. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituirebbe argomento di prova ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c. L’art. 115 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, trova applicazione soltanto nelle controversie instaurate successivamente al 4 luglio 2009 (Nel caso di specie, il presupposto del decreto ingiuntivo opposto, ‘id est’ il mancato pagamento dei canoni di locazione, può dirsi acclarato, avendo il debitore opposto impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento, avendo, infatti, eccepito la compensazione impropria).”

 

2 Cfr., tra le tante, Tribunale Benevento 19 novembre 2012; Tribunale Milano 5 maggio 2014; Tribunale Pescara 10 aprile 2014; Tribunale Siena 17 luglio 2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.

3 Si richiamano le massime delle citate pronunce:

·         Tribunale Brescia, 11 ottobre 2017 in Redazione Giuffrè 2018: “L’adozione di un piano di ammortamento cd. Alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l’interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.”

·         Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it: In tema di anatocismo la doglianza secondo cui il piano di ammortamento alla francese nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima poiché contrastante con il dettato di cui all’art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese; infatti, tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.”

·         Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it: “Si ha anatocismo rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Non emerge pertanto un “anatocismo occulto” tanto meno rilevante ai fini dell’usura.”

·         Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017 n. 1292, in Redazione Giuffrè 2017: “In tema di contratti bancari l’ammortamento cd. alla francese non incorre nella violazione del disposto dell’art.1283 c.civ., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti. Nell’ammortamento c.d. alla francese, infatti, gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare.”

·         Tribunale Monza sez. I, 19 giugno 2017 n. 1911, in Redazione Giuffrè 2017: “Nel caso di mutuo con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota di capitale. L’importo della rata costante di ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso d’interesse e del numero delle rate, attraverso l’impiego del principio dell’interesse composto. Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.”

·         Tribunale Lucca, 18 febbraio 2017 n. 407, in Redazione Giuffrè 2017: “Ove le parti hanno concordato che il rimborso avvenga con il metodo alla francese, l’anatocismo non è presente in tale sistema d’ammortamento (o a rata costante) poiché quand’anche fosse vero che la formula di matematica finanziaria in base alla quale si determina la rata di rimborso è fondata sull’interesse composto, certo sarebbe che ciò è funzionale unicamente a determinare la rata di rimborso periodica, costituita dalla quota di capitale più la quota interessi calcolata unicamente sulla quota capitale, e non provoca alcun effetto anatocistico.”

·         Tribunale Pavia 25 gennaio 2017 in www.ilcaso.it: “E’ pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l’interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell’interesse semplice e non composto.”

·         Tribunale Treviso sez. III, 27 ottobre 2016 n. 2646, in Guida al diritto 2017, 10, 64: “Il piano di ammortamento a rata costante, noto come ammortamento alla francese, non determina un fenomeno anatocistico, in quanto tale fenomeno può sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via. Ciò non trova verificazione in relazione all’ammortamento alla francese, il quale comporta un debito da interessi complessivamente maggiore di quello a rata decrescente in quanto la quota di capitale rimborsata anno per anno è minore rispetto al piano di ammortamento a capitale costante e a rata decrescente, con il quale il debitore si troverebbe a pagare, nella prima fase del rapporto, rate di entità ben maggiore a quelli risultanti dall’ammortamento alla francese.”

·         Tribunale Mantova sez. II, 21 ottobre 2015 n. 985, in Redazione Giuffrè 2016: “Al riguardo del mutuo fondiario, se in linea astratta, anche ove fosse riconosciuta la destinazione all’integrale ripianamento di precedenti esposizione debitorie nei confronti del mutuante, è stato ritenuto che il negozio indiretto così concluso comporta non nullità del contratto, ma inapplicabilità della esenzione da revocatoria, passando alla fattispecie concreta, risultando che le somme siano state acquisite nella disponibilità del mutuatario, che le ha destinate a soggetto terzo, non può dirsi venuta la meno la realità del contratto di mutuo, che ne connota l’oggetto, non potendo condividersi l’affermazione di parte opponente secondo la quale l’operazione sarebbe equiparabile alla ipotesi di estinzione del contratto di mutuo (concluso dal debitore con altro istituto di credito) da parte della stessa Banca. Pertanto, deve escludersi la eccepita nullità del negozio di mutuo.

Con il piano di ammortamento del mutuo cd. alla francese (ogni rata è costante ed è composta da una quota capitale e da una quota interessi variabile), l’interesse non è mai produttivo di altro interesse e la generazione di interessi su interessi, e quindi l’anatocismo, è del tutto preclusa. In altri termini, dunque, il sistema di ammortamento alla francese risulta in sé neutro rispetto alla applicazione di interessi anatocistici.”

·         Tribunale Padova sez. II, 05 ottobre 2016, in Redazione Giuffrè 2016: “In tema di mutuo, per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo.”

·         Tribunale Padova, 29 maggio 2016, in Redazione Giuffrè 2016: “In tema di contratti bancari, mutuo e ammortamento alla francese non può essere accolta in questi casi la doglianza avente ad oggetto l’anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell’interesse semplice e non composto.”

·         Tribunale Verona sez. III, 24 marzo 2015 n. 758, in Redazione Giuffrè 2015: “Non è ancora concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento cd. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.”

·         Tribunale Lucca, 01 ottobre 2014 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2014: “In materia di contratti bancari, il fenomeno degli interessi anatocistici – e cioè della produzione degli interessi sugli interessi – è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese quando venga verificato che in tale tipo di mutuo l’importo della rata è costante ed è calcolata con una formula di matematica finanziaria che non comporta alcuna forma di anatocismo.”

·         Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it: “La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:

1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;

2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell’ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;

3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.”

·         Tribunale Pescara, 10 aprile 2014, in Redazione Giuffrè 2014: “Nei contratti di mutuo, il sistema di ammortamento progressivo (cd. “alla francese”), nel quale la restituzione del prestito avviene attraverso il pagamento di una rata costante nel tempo (caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente ed una quota capitale crescente), non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.”

·         Tribunale Milano, 30 ottobre 2013, in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 45: “Il piano di ammortamento costruito alla francese non produce — di per sé — alcun effetto anatocistico, atteso che il maggior ammontare degli interessi da versarsi — rispetto a piani di ammortamento costruiti all’italiana — dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.”