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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21137 - pubb. 29/01/2019.

Ai fini dell’anatocismo rileva la differenza tra i periodi di liquidazione, non quella tra i tassi applicati


Tribunale di Padova, 09 Novembre 2018. Est. Bertola.

Contratti bancari – Conto corrente – Sensibile differenza tra tasso creditore e tasso debitore – Anatocismo – Esclusione – Usura sopravvenuta – Irrilevanza – Necessità di valutazione delle variazioni contrattuali – Sussiste


Ciò che viene richiesto dalla delibera CICR del 2000 non è la parità dei tassi di interesse attivi e passivi, ma solo che la loro liquidazione sia equivalente, sia essa mensile, trimestrale, annuale o altra.

Se anche le parti pattuissero un tasso creditore pari a zero, o di poco superiore, e un tasso debitore negativo, la liquidazione degli interessi non produrrebbe comunque un effetto anatocistico illegittimo, perché non è consentito al giudice sindacare la quantità degli interessi pattuiti laddove la stessa sia rispettosa della soglia di usura, essendo al contrattazione del quantum affidato alla libera volontà delle parti.

Il fenomeno dell’usura sopravvenuta non esiste, rilevando solo quella originaria. Tale principio può essere trasposto anche in una causa avente ad oggetto un conto corrente, dando rilevanza non solo al momento genetico della stipula del conto corrente, ma anche alle successive variazioni, concordate o unilaterali che siano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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