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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21195 - pubb. 07/02/2019.

Mutuo fondiario: determinazione del limite di finanziabilità in presenza di ipoteca iscritta su immobile di terzi


Tribunale di Padova, 04 Gennaio 2019. Est. Maria Antonia Maiolino.

Mutuo fondiario – Determinazione del limite di finanziabilità – Ipoteca iscritta su immobile di terzi – Irrilevanza


Nella determinazione dell’ammontare massimo del finanziamento fondiario garantito da ipoteca ai sensi dell’art. 38 TUB è irrilevante la circostanza che il bene ipotecato appartenga al mutuatario o a terzi che offrano garanzia reale, in quanto la garanzia del terzo datore di ipoteca non ha, in questo caso, natura integrativa bensì principale, al pari dell’ipoteca prestata dal soggetto finanziato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE DI PADOVA

Esecuzioni immobiliari

 

n. 1023/2010 r.g.

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

È sorta contestazione tra i creditori A. C. e P. Italia relativamente alla distribuzione della somma residua ricavata dalla vendita del lotto 2, una volta soddisfatto il creditore ipotecario di primo grado.

In particolare la creditrice C. sostiene che sarebbe infondata la pretesa di P. Italia di vedersi attribuire una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta a lei stessa, creditrice sequestrante, laddove il suo credito è nettamente superiore rispetto al credito di Porche Italia.

La difesa di P. Italia, creditore ipotecario di secondo grado, risulta invece fondata.

La signora C. invero rivendica una "priorità" su tutti gli altri creditori, compreso il creditore ipotecario di secondo grado, poiché costui ha ottenuto l'ipoteca giudiziale successivamente alla trascrizione del suo sequestro. Al contrario la creditrice non considera che il sequestro ottenuto non garantisce al suo credito alcuna posizione privilegiata: l'unico effetto rispetto agli altri creditori è che non acquisiscono posizione privilegiata rispetto al sequestrante i creditori che acquistino titoli preferenziali successivamente alla trascrizione del sequestro. Quindi il sequestrante non vede modificarsi la natura del suo credito, che se è chirografario tale resta, ma si “difende” da eventuali titoli di privilegio acquisiti successivamente al suo sequestro, che sarebbero altrimenti idonei a travolgere il suo credito meramente chirografario.

Dal combinato disposto degli articoli 2906 e 2916 n. 1 c.c. si desume infatti che dell'ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro "non si tiene conto" nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione. Ma – si ribadisce - questo significa solamente che la creditrice C. è creditore chirografario idoneo a neutralizzare l'ipoteca di P. Italia, che quindi P. Italia rispetto alla creditrice C. va trattata come un creditore chirografario e che gli altri creditori chirografari intervenuti nella procedura esecutiva concorrono con la chirografaria C.: giacché - si è detto - la signora C. vanta un sequestro, ma pur sempre a tutela di un credito chirografario.

Se quindi tutti i creditori hanno pari grado chirografario, la somma da distribuire va loro destinata in proporzione al rispettivo credito, che va valorizzato nella sua complessità. La percentuale così ricostruita consente di individuare la somma spettante alla C. e quella spettante a P. Italia (considerata chirografaria rispetto alla C.) nonché le somme che spetterebbero a tutti gli altri chirografari (se P. Italia fosse chirografaria anche rispetto a costoro).

Una volta ricostruito in percentuale l'importo spettante alla creditrice sequestrante ed a P. Italia, rimane da assegnare la somma residua, idealmente destinata agli altri creditori chirografari; sennonché a loro non è distribuibile, giacché rispetto agli altri creditori chirografari P. Italia è e rimane creditore ipotecario (per quanto di secondo grado): si è detto infatti che il “degrado” a chirografo di P. Italia vale solo nei rapporti con la C. grazie al sequestro ottenuto da costei ma non rispetto agli altri creditori chirografari, che non vantano alcuno strumento processuale per neutralizzare il titolo di prelazione di P. Italia.

Quindi, venendo in gioco il rapporto tra Porche e gli altri creditori chirografari, rispetto a costoro riprende quindi piena efficacia privilegiata l'ipoteca di secondo grado: ne consegue che il residuo non potrà essere distribuito ai chirografari ma destinato a P. Italia quale ipotecario di secondo grado.

Deve d'altro canto considerarsi che, se P. Italia non avesse avuto l'ipoteca di secondo grado, alla C. comunque non sarebbe stata destinata una somma superiore rispetto a quella che le viene riconosciuta oggi: infatti assieme a C. e Porche Italia avrebbero avuto diritto ad essere soddisfatti anche tutti gli altri creditori chirografari, cosicché tutto quello che oggi viene riconosciuto all’ipotecario di secondo grado sarebbe stato invece destinato ai creditori chirografari, secondo la distribuzione “ideale” cui si è fatto cenno prima. Infatti - si ribadisce - la signora C. non è un creditore che abbia diritto di preferenza rispetto agli altri creditori intervenuti, risultando anch’ella un creditore chirografario.

Né potrebbe sostenersi risultare così neutralizzato il vantaggio del sequestro ottenuto: se la signora C. non si fosse munita del sequestro sarebbe rimasta del tutto insoddisfatta, dovendo destinarsi l’intera somma residua al creditore ipotecario di secondo grado P. Italia.

Venendo quindi alle modalità operative della redazione del progetto di distribuzione, il delegato dovrà provvedere nei termini che seguono con riferimento al ricavato del lotto 2 non ancora distribuito.

Alla creditrice C. andrà devoluta la somma di euro 1.378,86 per spese di giustizia nonché la somma di euro 3570,57 ai sensi del combinato disposto degli art.li 2751 e 2776, secondo comma, c.c. quale credito per gli alimenti delle ultime tre mensilità: queste voci rappresentano infatti i crediti non chirografari, configurando la seconda voce il credito per cui ricorre il privilegio sussidiario immobiliare, avendo la creditrice dimostrato l'infruttuosità dell’esecuzione mobiliare intrapresa; dopodiché andrà ricostruito l'intero credito di ciascun creditore, escluso solo l'ipotecario di primo grado: quindi il credito chirografario della C., il credito di P. Italia, che rispetto alla C. è chirografario, e tutti gli altri crediti chirografari; rispetto al complessivo monte crediti andrà poi ricostruita la percentuale del credito della C. ed alla stessa spetterà in sede di distribuzione una somma pari alla percentuale del proprio credito rispetto al monte crediti totale della procedura esecutiva (sempre escluso l’ipotecario di primo grado ed il credito privilegiato già soddisfatto alla signora C.): il residuo importo va assegnato a P. Italia, ovvero sia la quota attribuita a P. Italia come creditore “idealmente” chirografario sia le quote che sarebbero spettate ai chirografari se P. Italia non avesse avuto un’ipoteca di secondo grado.

Tutto ciò premesso il GE

PQM

manda al Delegato per la stesura del progetto di distribuzione come in parte motiva, con deposito e comunicazione nei termini di legge;

fissa per l’approvazione dello stesso l’udienza del 29.1.2019 ore 12,45.

Si comunichi alle parti ed al Delegato.

Padova, 04/01/2019

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino