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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22760 - pubb. 26/11/2019.

Liquidazione coatta bancaria e improcedibilità delle azioni ex art. 83 TUB


Tribunale di Venezia, 26 Aprile 2019. Pres. Lina Tosi. Est. Alessandra Ramon.

Liquidazione coatta bancaria – Improcedibilità delle azioni ex art. 83 TUB – Principio analogo a quelle di cui all’art. 52 l.f.


L'art 83 TUB, laddove dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale", esprime un principio che ricalca il disposto dell'art. 52 I. fall., nella parte in cui prevede che ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V - ovvero le norme che disciplinano l'accertamento del passivo - e dell'art. 24 I. fall., il quale  prevede che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, espressione a sua volta del principio generale comune a tutte le procedure concorsuali in forza del quale la massa attiva dev'essere ripartita secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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