Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27323 - pubb. 19/05/2022

Mutuo fondiario: violazione del limite di finanziabilità ex art.38 TUB; no alla conversione d’ufficio

Appello Milano, 05 Maggio 2022. Pres. Formaggia. Est. Del Corvo.


Superamento del limite di finanziabilità – Nullità del mutuo fondiario – Divieto di conversione d’ufficio di tale contratto in un ordinario contratto di mutuo garantito da ipoteca



Il rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, T.U.B. è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso.

Il Tribunale, qualora ritenga violato l’art. 38 TUB, non può operare d’ufficio una conversione di tale contratto in un ordinario contratto di mutuo garantito da ipoteca.

In tal modo il Tribunale deciderebbe la causa oltre i limiti della domanda di parte, essendo indubbio che la conversione di un contratto nullo, ex art. 1424 c.c., possa essere chiesta soltanto da uno dei contraenti e presupponga altresì una compiuta verifica, da parte del giudice, dell’ipotetica volontà delle parti volta alla conclusione del diverso negozio. (Anna Maria Colzani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Anna Maria Colzani



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