Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 534 - pubb. 26/07/2007

Operazione inadeguata, forma dell'avvertimento; conflitto di interessi e onere della prova

Appello Brescia, 10 Gennaio 2007. Est. Rago.


Intermediazione finanziaria – Giudizio promosso dall’investitore nei confronti dell’intermediario – Testimonianza del dipendente dell’intermediario – Appello incidentale – Inammissibilità.

Intermediazione finanziaria – Inadeguatezza dell’operazione – Avvertenza – Libertà di forma.

Intermediazione finanziaria – Conflitto di interessi – Onere della prova.



Deve ritenersi ammissibile la testimonianza del dipendente dell’intermediario finanziario nel giudizio promosso dall’investitore diversa essendo la causa petendi della domanda dell’investitore da quella dell’intermediario che chiami in garanzia il proprio dipendente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

L’informazione all’investitore dell’inadeguatezza dell’operazione può essere scritta ma nulla esclude che possa essere anche orale perché nel nostro ordinamento vige la regola della libertà di forme a meno che la legge non preveda espressamente una determinata forma. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Spetta all’investitore che lo deduca l’onere di provare l’esistenza del conflitto di interessi nell’operato dell’intermediario poichè nella fattispecie non è invocabile la regola dell’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23 del d. lgs. N. 58/1998. Gli artt. 23 e 27 del d. lgs. cit. riguardano due diverse azioni (l’una, l’azione di risarcimento dei danni, l’altra, l’azione di annullamento) e sono poste a tutela di diversi interessi giuridici: non è quindi corretto invocare per l’azione di annullamento di cui all’art. 27 l’onere probatorio gavante sull’intermediario per le azioni risarcitorie. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Conflitto di interessi

Profili processuali, testimonianza del dipendente



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