Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5938 - pubb. 04/07/2011

Nullità del contratto quadro, nullità delle operazioni e infondatezza della domanda riconvenzionale della banca

Tribunale Firenze, 09 Maggio 2011. Pres., est. Zazzeri.


Intermediazione finanziaria – Mancanza del c.d. contratto quadro – Conseguenze – Nullità del contratto di intermediazione – Nullità delle operazioni di negoziazione.

Intermediazione finanziaria – Mancanza del c.d. contratto quadro – Riconvenzionale per la restituzione di tutti i titoli acquistati dall’inizio del rapporto e delle plusvalenze percepite – Infondatezza.



Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria che si è instaurato tra le parti in mancanza della forma scritta è nullo: nullità che determina evidentemente anche la nullità delle operazioni di negoziazione di cui alla domanda, il cui necessario presupposto è appunto la sussistenza di un contratto di intermediazione avente forma scritta. La nullità comporta l’obbligo della Banca di restituire agli attori quanto dagli stessi versato per l’acquisto delle obbligazioni, oltre interessi dal giorno della valuta dovendosi ritenere la mala fede della Banca che ha dato luogo alla nullità delle operazioni per l’inosservanza della forma scritta. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)

La domanda riconvenzionale della Banca (fondata sulla mancanza del contratto di intermediazione) volta alla restituzione di tutti i titoli acquistati dall’inizio del rapporto e delle plusvalenze percepite non è fondata. L’art. 23, comma3, TUF stabilisce infatti che la nullità derivante dall’inosservanza della forma prescritta può essere fatta valere solo dal cliente. Ne consegue che solo il cliente può far valere in giudizio le conseguenze derivanti dall’inosservanza della forma scritta. Nel caso in oggetto gli attori hanno fatto valere la nullità di determinate operazioni per mancanza del contratto di intermediazione avente forma scritta. La Banca non è quindi legittimata a far valere la nullità per inosservanza della forma scritta anche per operazioni di negoziazione diverse da quelle dedotte dagli attori. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Santarcangelo


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