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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6886 - pubb. 31/01/2012.

Vendita di azioni date in pegno e obbligo del creditore del miglior realizzo


Appello di Milano, 13 Aprile 2011. Est. Carla Romana Raineri.

Pegno - Pegno di azioni - Vendita - Modalità - Oscillazioni di prezzo - Obbligo del creditore del miglior realizzo - Inesistenza.

Pegno - Pegno di azioni - Oscillazioni di prezzo - Rilevante perdita di valore - Bene soggetto a deterioramento - Esclusione.


Premesso che la vendita dei beni costituiti in pegno non costituisce un obbligo ma una facoltà, non viola il principio di correttezza e buona fede la banca che pone in vendita le azioni date in pegno non immediatamente al verificarsi dei presupposti per la escussione della garanzia ma in un momento successivo quando il corso dei prezzi è meno favorevole. (Nel caso di specie, il contratto di pegno facoltizzava la banca a porre in vendita le azioni “in tutto o in parte, anche in via frazionata”). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La possibilità che le azioni costituite in pegno siano soggette ad oscillazioni di prezzo e, quindi, anche ad una rilevante perdita di valore non consente di ritenerle un bene soggetto a deterioramento, in quanto la diminuzione del prezzo non è un fatto ineluttabile ma un evento del tutto imprevedibile. Alla fattispecie non è, pertanto, applicabile il richiamo all'articolo 2790 c.c. relativo alla custodia dei beni suscettibili di deterioramento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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