Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9025 - pubb. 29/05/2013

Contratto di credito al consumo e mutuo di scopo

Tribunale Verona, 18 Luglio 2012. Est. Lanni.


Contratto di credito al consumo – Esclusione della sua assimilabilità al mutuo di scopo e sua riconducibilità alla categoria del collegamento negoziale necessario.

Domanda di nullità avente ad oggetto il contratto finanziato – Estensione di tale domanda al contratto di finanziamento – Ammissibilità.



Il contratto di credito al consumo, pur caratterizzandosi per la presenza di una clausola di destinazione nel contratto di finanziamento, non è riconducibile alla diversa categoria del mutuo di scopo, ma si inserisce in un’autonoma categoria di collegamento negoziale necessario (con il contratto finanziato), di derivazione legale. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

Il consumatore, il quale faccia valere vizi genetici o funzionali del contratto finanziato, può chiedere l’estensione della pronuncia di nullità, annullamento o caducazione anche al contratto di finanziamento. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari



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