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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9054 - pubb. 05/06/2013.

Leasing, rinegoziazione e clausola di non contestabilità di quanto in precedenza pagato. La clausola è vessatoria ex art. 1341, comma 2, c.c.


ABF di Milano, 10 Aprile 2013. Est. Girino.

Leasing – Rinegoziazione – Clausola di non contestazione di quanto già versato all’intermediario – Negozio di accertamento – Esclusione – Clausola limitativa della facoltà di contestare e opporre eccezione – Sussistenza – Vessatorietà ex art. 1341, comma 2, c.c..


La clausola apposta in una rinegoziazione del piano di rientro del leasing, in cui si stabilisce che «restano definitivamente acquisite da parte dell’intermediario e incontestate da parte del cliente tutte le somme fino ad ora introitate dall’intermediario a titolo di canoni, indicizzazione canoni, interessi, spese, e quant’altro inerente al contratto richiamato», non integra un negozio di accertamento (per difetto della necessaria componente di incertezza), bensì una clausola limitativa della facoltà di contestare e opporre eccezioni. Per tale sua natura, la clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c.. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



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