ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9068 - pubb. 06/06/2013.

Oneri e commissioni da rimborsare al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento


ABF di Milano, 19 Aprile 2013, n. 2084. Est. Tina.

Estinzione anticipata del finanziamento – Richiesta di rimborso degli oneri anticipati per la quota parte non maturata – Individuazione delle voci rimborsabili – Incertezza sulla natura up-front o recurring degli oneri indicati nel contratto – Determinazione dell’importo rimborsabile sulla base di un criterio equitativo.


In caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo. In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’importo da rimborsare va equitativamente stabilito secondo un criterio ratione temporis, per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



Il testo integrale