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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9146 - pubb. 20/06/2013.

Modalità di (non) esercizio del ius variandi


ABF di Milano, 10 Aprile 2013, n. 1912. Est. Lucchini Guastalla.

Ius variandi ex art. 118 TUB – Modalità di non esercizio – Applicazione anteriore alla comunicazione all’applicazione – Compiuta mancanza di motivazione allegata nella comunicazione.


Non possono portare alcuna efficacia nel rapporto tra banca e cliente le modificazioni peggiorative del rapporto (nella specie, delle condizioni economiche di un’apertura di credito), che vengano applicate dalla banca anche prima della loro comunicazione al cliente e che, per di più, non rechino (neppure nell’atto di comunicazione postuma) alcuna sorta di motivazione giustificativa. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



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