Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9181 - pubb. 27/06/2013

Esercizio del ius variandi e mancata applicazione delle modifiche

ABF Milano, 10 Aprile 2013, n. 1901. Est. Spennacchio.


Ius variandi – Esercizio – Mancata applicazione delle nuove condizioni – Espresso riferimento alle precedenti commissioni nelle comunicazioni periodiche – Successiva applicazione delle nuove commissioni – Illegittimità.



La banca che, pur dopo l’esercizio del ius variandi, abbia continuato ad addebitare le commissioni al tasso precedentemente applicato e, soprattutto, abbia fatto specifico riferimento a esse nei documenti di sintesi non può, in assenza di un nuovo esercizio del potere ex art. 118 TUB, in seguito iniziare a praticare le condizioni oggetto della comunicazione (rimasta per un tratto di tempo inattuata). (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



Il testo integrale


 


Testo Integrale