Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11547 - pubb. 10/11/2014

Contrarietà a correttezza e buona fede del rifiuto, da parte del creditore, dell’adempimento offerto dal debitore, e sue conseguenze. Ingiustificata inerzia del debitore di fronte all’offerta di adempimento ricevuta da parte del debitore

Appello Napoli, 24 Ottobre 2014. Est. Margherita D'Amore.


Offerta non formale – Mancata accettazione del creditore – Difetto di correttezza e buona fede – Effetti – Mora del debitore – Insussistenza – Diritto del creditore agli interessi ed alla rivalutazione monetaria – Insussistenza

Offerta ritenuta non congrua – Comportamento del creditore secondo correttezza e buona fede – Mancato incasso e mancata restituzione del mezzo di pagamento – Conseguenze



Il rifiuto dell’adempimento parziale offerto dal debitore, anche se astrattamente legittimo e possibile per il creditore, si rivela contrario a correttezza e buona fede allorquando, nel caso concreto ne emerga il contrasto con i predetti canoni, come si verifica nell’ipotesi in cui la somma offerta da parte del debitore risulti, in pratica, corrispondente a quella pretesa dal creditore, discostandosi da questa in misura esigua e, per di più, tale differenza riguardi le sole spese successive, poiché in tal caso, invece, tale somma deve ritenersi manifestazione di una offerta avente carattere di serietà e satisfattività della pretesa creditoria azionata, con la conseguenza che simile offerta impedisce che il debitore possa essere ritenuto in mora, e come tale obbligato a corrispondere interessi di mora ed eventuale maggior danno. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui un assegno integrante una offerta ritenuta non congrua da parte del creditore, se dimostratane la effettiva e concreta insufficienza, non si rivela idoneo ad estinguere integralmente la pretesa creditoria anche se il debitore abbia inteso, con l’invio di esso, tacitare ogni danno che si assuma lamentato, e non fa venire meno il diritto del creditore a conseguire quanto ancora a lui eventualmente dovuto, si rivela conforme a correttezza e buona fede la condotta del creditore che o proceda ad incassare il relativo importo ed avviare azione esecutiva per il conseguimento della differenza residua che assuma ancora a lui dovuta, ovvero restituisca l’assegno azionando il titolo per l’intero importo; per converso, si rivela contrario ai richiamati canoni il comportamento del creditore che trattenga il titolo, limitandosi esclusivamente a lamentarne la incongruità, senza incassarlo e senza restituirlo al debitore, anche perché, se pure nelle more il titolo fosse scaduto risultando quindi non più incassabile, in ogni caso il preteso creditore avrebbe potuto porlo a base di un’azione esecutiva o, quantomeno, richiedere ingiunzione di pagamento sulla scorta di esso, per cui le conseguenze di tale inerzia del creditore, quali ad esempio la scadenza dell’assegno e l’impossibilità di incassarlo, non potranno essere imputate al debitore, dovendo invece gravare esclusivamente sul creditore, indipendentemente dal fatto che esse integrino o meno gli estremi della mora credendi. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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