La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11672 - pubb. 26/11/2014

La Legge Balduzzi NON ha cambiato le regole: la responsabilità del medico ospedaliero è contrattuale

Tribunale Milano, 18 Novembre 2014. Est. Borrelli.


Medico dipendente e/o collaboratore della struttura sanitaria – Autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente col quale tuttavia non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera – Responsabilità – Natura giuridica – Extracontrattuale – Esclusione – Contrattuale – Sussiste



La responsabilità del medico ospedaliero – anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 l. 189/12 – è da qualificarsi come contrattuale. Il primo comma dell'art. 3 del D.L. Balduzzi come sostituito dalla legge di conversione si riferisce, esplicitamente, ai (soli) casi di colpa lieve dell'esercente la professione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'ossequio alla lettera della nuova disposizione comporta anche adeguata valorizzazione dell'incipit dell'inciso immediatamente successivo alla proposizione che esclude la responsabilità penale del sanitario in detti casi , per effetto del quale deve ritenersi che esso si riferisca soltanto - appunto - a "tali casi" (di colpa lieve del sanitario che abbia seguito linee guida ecc.). D'altra parte, la presunzione di consapevolezza che si vuole assista l'azione del Legislatore impone di ritenere che esso, ove avesse effettivamente inteso ricondurre una volta per tutte la responsabilità del medico ospedaliero (e figure affini) sotto il (solo) regime della responsabilità extracontrattuale, escludendo l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e così cancellando lustri di elaborazione giurisprudenziale, avrebbe certamente impiegato proposizione univoca (come per es. "la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria per l'attività prestata quale dipendente o collaboratore di ospedali, cliniche e ambulatori è disciplinata dall'art. 2043 del codice civile") anziché il breve inciso in commento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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