Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11785 - pubb. 15/12/2014

Soglie di usura ed interessi moratori: deve tenersi conto della maggiorazione media del 2,1% di cui ai decreti trimestrali

Tribunale Milano, 03 Dicembre 2014. Est. Maria Teresa Zugaro.


Usura – Interessi di mora – Individuazione tasso soglia – Maggiorazione del 2,1% prevista dai Decreti Trimestrali – Sommatoria corrispettivi e moratori (Divieto) – Clausola di salvaguardia

Leasing traslativo – Applicabilità analogica art. 1526 cc – Restituzione del bene – Domanda proposta prima della vendita o del riutilizzo del bene locato – Improponibilità



Quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 13.
La sentenza della Cassazione n. 350/13 non ha mai espresso come principio la sommatoria dei tassi di interessi nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi.
La previsione della cd clausola di salvaguardia evita l’automatico superamento del tasso soglia. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

In materia di leasing c.d. traslativo, la domanda dell'utilizzatore volta ad ottenere l’applicazione analogica dell'art.1526 c.c. in caso di inadempimento, con il relativo diritto alla restituzione dei canoni versati, salvo equo compenso e risarcimento del danno per il concedente, è improponibile quando il bene concesso in leasing, e restituito a seguito della risoluzione, non sia stato ancora rivenduto dal concedente. Senza conoscere, infatti, quale possa essere il ricavato dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, secondo il valore commerciale che il bene abbia allo stato, manca un presupposto essenziale per applicare la disciplina pattizia regolante gli effetti dell'anticipata risoluzione del contratto convenuta fra le parti, con la prevista compensazione della posizione debitoria dell'utilizzatrice con le somme ricevute in utile dalla concedente e la possibilità di riattribuzione dell'eccedenza eventuale al debitore stesso, che sola possa fare apprezzare se sussista un indebito vantaggio in favore della società finanziaria che giustifichi la sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale, e quindi il ricorso alla norma di cui all'art. 1526 c.c.. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone


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