Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1326 - pubb. 08/10/2008

Opponibilità al datore di lavoro della cessione dello stipendio

Tribunale Milano, 28 Luglio 2008. Est. Carla Romana Raineri.


Cessione del credito – Cessione di quote dello stipendio di cui al DPR 180/1950 – Opponibilità della cessione al datore di lavoro ed ai terzi – Sussistenza.



Le quote di stipendio cedute al fine di estinguere i finanziamenti effettuati ai sensi del DPR n. 180/1950 e dell’art. 1260 cod. civ. sono inderogabilmente vincolate a favore del cessionario ed il datore di lavoro, una volta ricevuta la notifica del contratto di mutuo e perfezionata la cessione del credito, non può effettuare sulle quote in questione sequestri o pignoramenti (artt. 42 e 68 del citato DPR) e tanto meno opporre alla cessionaria un verbale di conciliazione con il proprio dipendente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


r.g. 25681/2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 9 aprile 2003, la S. S.p.A. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la I. S.p.A. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del foro adito in sede monitoria, nonché l'inefficacia del decreto opposto. Nel merito contestava l’opponente il fondamento della pretesa azionata in decreto concludendo come in epigrafe riportato.

In data 19 settembre 2003, la I. S.p.A. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta deducendo l’inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla S. S.p.A. relative sia all’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sia all’inefficacia del decreto ingiuntivo.

L’odierna convenuta opposta chiedeva, altresì, in via principale, che, respinta ogni domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa, in quanto infondati in fatto ed in diritto, fosse per l’effetto confermata l’esecutività del decreto ingiuntivo n. 3133/2003, del 4 febbraio 2003, emesso dal Tribunale di Milano.

All’udienza del 9 ottobre 2003 comparivano i procuratori delle parti. Parte opponente insisteva nelle richieste formulate in via pregiudiziale e preliminare nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché nell’autorizzazione a chiamare in causa il Sig. Massimiliano C. facendo rilevare che il dipendente si era espressamente obbligato, con il verbale di conciliazione sottoscritto in data 26 giugno 2002, a tenere la S. Spa indenne da eventuali pretese risarcitorie.

Parte opposta, contestando nuovamente le domande avversarie, insisteva nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 3133/2003, opponendosi alla chiamata in causa del Sig. C..

Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del Sig. C..

Alla successiva udienza del 3 febbraio 2004 presenti i procuratori delle parti, il procuratore di parte opposta produceva n. 4 copie dei certificati bancari attestanti le avvenute trattenute operate dalla S. sullo stipendio del Sig. C. ed il relativo bonifico in favore della I. S.p.A., nonché copia della dichiarazione attestante l’accettazione del contratto di cessione di quote di stipendio da parte della S. Spa.

Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del Sig. C. e, riservato ogni provvedimento sulla provvisoria esecuzione, rinviava ai sensi dell’art. 183 c.p.c. all’udienza del 20 aprile 2004 assegnando termine, fino al 20 marzo 2004, alla parte opponente per il deposito di memorie e per il convenuto termine di legge per le eccezioni non rilevabili d’ufficio.

All’udienza del 20 aprile 2004, il legale dell’opposta insisteva nuovamente per la concessione della provvisoria esecuzione cui si opponeva l’avvocato dell’opponente. Il Giudice, essendosi l’udienza protratta oltre i termini previsti, rinviava all’udienza del 27 aprile 2004 per la discussione sulla concessione della provvisoria esecuzione. All’udienza del 27 aprile 2004, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei documenti e degli atti acquisiti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 16 novembre 2005. All’udienza del 16 novembre 2005, presenti i procuratori delle parti, richiamato il provvedimento del 25 ottobre 2005 di assegnazione ad altro Ufficio, il G.I. rinviava per il medesimo incombente all’udienza del 13 marzo 2008.

A tale ultima udienza, i procuratori delle parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni.

Parte opponente depositava copia della sentenza n. 7/06 del Tribunale di Novara, emessa in data 12 gennaio 2006, nonché copia dell’ultima busta paga del Sig. C.. Parte opposta si opponeva al predetto deposito documentale di parte opponente perché tardivo.

Il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Lecco che parte opponente solleva con riferimento alla normativa posta a tutela del consumatore da ritenersi, nella presente fattispecie, del tutto inconferente.

Ed invero, per quanto il rapporto obbligatorio fra le odierne parti sia stato originato da un contratto di finanziamento contro cessione del quinto di stipendio fra la I. Spa e il Sig. C., è palese che lo stesso risulta essere un rapporto del tutto autonomo sia rispetto a quello tra cessionario e cedente, sia rispetto a quello tra cedente a debitore ceduto.

Assolutamente inconferente risulta, dunque, l’invocato riferimento alla disciplina posta a tutela del consumatore che notoriamente esige una controversia tra “un professionista” ed “un consumatore” persona fisica.

Nella presente vicenda risultano controversi gli interessi e i rapporti obbligatori tra due società, rispettivamente Finanziaria e datrice di lavoro. L’azione ingiuntiva di I. Spa, infatti, è rivolta a sanzionare l’inadempimento contrattuale della S. Spa, nei cui confronti è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto.

Del pari infondata è l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo che, a parere della opponente, sarebbe stato notificato oltre il termine dei sessanta giorni previsto dall’art. 644 c.p.c.

Il decreto risulta infatti emesso in data 4 febbraio 2003, come comprovato dal timbro del Tribunale di Milano apposto in calce al medesimo, e notificato in data 12 marzo 2003, cioè ampiamente nel termine di legge.

 

Ciò premesso in rito, si osserva che la materia oggetto della presente vertenza, riguardando i finanziamenti estinguibili mediante cessioni di quote di stipendio, risulta regolamentata dal DPR 180/1950 e dagli artt. 1260 c.c. e ss. del codice civile.

Il contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione di quote di stipendio è una tipica forma di finanziamento che consente al soggetto richiedente di disporre, in tempi brevi, delle somme di cui necessita per poter poi restituire gli importi richiesti nel corso degli anni mediante una trattenuta mensile operata dal datore di lavoro sulla propria busta paga. Con tale meccanismo la finanziaria risulta garantita dal datore di lavoro terzo obbligato che, per effetto della cessione del credito a lui regolarmente notificata dalla società finanziaria, è tenuto a versare all’ente cessionario quanto trattenuto.

Nella presente fattispecie, la S. Spa, adducendo danni asseritamente subiti, ha inteso trattenere i crediti di lavoro del proprio dipendente a tutela delle proprie ragioni.

Tale comportamento costituisce un ingiustificato inadempimento del contratto di finanziamento di cui è causa per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1260 ss. c.c. e della normativa specifica di cui al DPR 180/1950.

Ed invero, lo schema giuridico tipico che si delinea prevede tre autonomi rapporti obbligatori: il primo fra Ente Cessionario (I. S.p.A.) e cedente (cliente richiedente) che sorge per effetto della sottoscrizione del contratto; il secondo fra cedente e debitore terzo ceduto (il datore di lavoro), ed in cui quest’ultimo, per effetto della semplice notificazione del contratto, risulta inderogabilmente obbligato a trattenere in favore del cessionario la quota ceduta dello stipendio e a corrispondere al cedente la differenza; il terzo fra l’Ente Cessionario e il debitore terzo ceduto il quale, per effetto della notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario del contratto e della relativa presa di conoscenza dell’avvenuta volontà di cedere il credito, risulta obbligato a corrispondere mensilmente al cessionario le quote di stipendio trattenute al proprio dipendente.

Il datore di lavoro, a fronte di una cessione del credito operata da parte del proprio lavoratore, non ha né il potere né il diritto di opporsi alla richiesta, né tanto meno di disporre delle somme oggetto della cessione.

Orbene la convenuta opposta ha dimostrato, nel corso del presente procedimento, come il datore di lavoro, dopo le prime corrette trattenute operate sulle quote dello stipendio del proprio dipendente e dopo i primi versamenti in favore della I. Spa, abbia ingiustificatamente interrotto l'erogazione delle somme in ragione del successivo licenziamento del dipendente e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro fra le parti ed abbia trattenuto il TFR posto a garanzia del finanziamento erogato ritenendo, arbitrariamente, di assegnarselo a compensazione di asseriti danni arrecati dall’ex dipendente per comportamenti infedeli e delittuosi.

La pretesa dell'opponente è destituita di fondamento.

Ed invero, l'art. 42 del D.P.R. 180/1950 stabilisce che “…sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti, e le cessioni aventi per oggetto l’importo del prestito che il mutuante corrisponde all’impiegato o salariato verso cessione di quote di stipendio…” e che “…sono inefficaci i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio cedute…”.

Il successivo art. 68 del D.P.R. 180/1950, al secondo comma, chiarisce e dispone che “….qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota ceduta…”.

La S. S.p.a., a fronte del perfezionamento della cessione del credito, non era dunque legittimata a compiere sequestri e/o pignoramenti sulle quote di stipendio cedute del proprio dipendente né tanto meno poteva pretendere di opporre alla I. Spa un verbale di conciliazione raggiunto con il proprio dipendente Sig. C..

Alla luce della suddetta normativa, neppure un titolo esecutivo avrebbe potuto essere opposto alla Cessionaria terza di buona fede, dopo la notifica ed il perfezionamento del contratto di prestito contro cessione del quinto di stipendio. L’odierna opponente, ove avesse avuto ragioni di credito nei confronti del proprio dipendente avrebbe potuto, al più, procedere al sequestro solo per la differenza fra la metà dello stipendio al netto di ritenute e quota ceduta.

Infatti è inconfutabile che, una volta notificato al datore di lavoro il contratto di mutuo e perfezionata la cessione del credito, il rapporto obbligatorio tra cessionaria (I.) e debitore ceduto (Sicuritalia) ha iniziato a produrre i propri effetti e a seguito della notificazione del contratto di cessione, la cessione del credito diventa opponibile ed efficace nei confronti di qualunque soggetto terzo al rapporto fra cessionario e cedente, sia esso avente causa, sia esso creditore del cedente.

A riguardo l’art. 1265 c.c. statuisce che “…se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata accettata per prima dal debitore con atto di data certa (…) la stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o pegno”.

Dunque a far data dal 19 settembre 2000, giorno dell’avvenuta notifica del contratto di prestito contro cessione di quote di stipendio, il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere e garantire in favore della I. Spa tutti i crediti di lavoro maturati dal Sig. Massimiliano C. e privilegiare gli effetti del contratto de quo nei confronti di qualunque terzo, avente causa e/o creditore successivamente inseritosi, se stesso compreso.

Si aggiunga, tra l’altro, che l’art. 4 del contratto di cessione di stipendio così recita: “…in caso di cessazione dal servizio la presente cessione si estenderà su quanto al Cedente spettasse per effetto di tale cessazione, ed il cedente consente che l’Amministrazione ceduta (la Sicuritalia) trattenga l’importo necessario per l’estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione (…) venissero corrisposte al Cedente(….) il Cedente inoltre per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma VI dell’art. 2120….”.

Valga, infine, quanto ritenuto dalla giurisprudenza consolidata citata dalla difesa opposta secondo cui “ la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. - essendo questa necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario-” (Cass. n. 16383/2006).

 

Quanto alla domanda subordinata svolta dall’opponente si osserva che dell’esistenza di una analoga cessione nei confronti di LOGOS Finanziaria S.p.a. nulla è stato dedotto nell’atto di citazione in opposizione e ciò nonostante il fatto fosse già noto all’opponente come emerge dalla stessa sentenza prodotta in sede di precisazione delle conclusioni. L’odierna opposta non è stata dunque messa in condizione di contraddire utilmente in merito ed il difetto di un rituale contraddittorio preclude ogni esame di tale domanda.

Da ultimo si osserva che nei confronti del terzo chiamato la Sicuritalia non ha rassegnato conclusioni.

 

L’opposizione va conclusivamente respinta ed il decreto confermato.

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate, in favore della opposta, nella misura di cui al dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il G.I., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma l’opposto decreto ingiuntivo;

condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, in favore della convenuta-opposta in Euro 45,00 per esborsi; Euro 4.501,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, lì 28.07.08

Il G.U.

Dott.ssa Carla Romana Raineri


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