Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13616 - pubb. 05/11/2015

Demanio lacuale, indennità di occupazione, opposizione a ingiunzione fiscale e competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche

Appello Milano, 22 Ottobre 2015. Pres., est. Marescotti.


Acque pubbliche – Demanio lacuale – Indennità di occupazione – Opposizione a ingiunzione fiscale – Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche

Acque pubbliche – Tribunale regionale delle acque pubbliche – Organo specializzato della giurisdizione ordinaria



Il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un’ingiunzione fiscale emessa dall’amministrazione pubblica ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 per il pagamento di canoni di concessione e indennità di occupazione di aree del demanio lacuale rientra nella competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche (nella specie, la Corte ha affermato detto principio in un caso in cui un cantiere nautico privato aveva contestato la legittimità dell’ingiunzione fiscale come strumento di riscossione per la ritenuta non certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto di causa, tenuto conto della necessaria indagine sulla natura dei canoni di derivazione o concessione di acque e beni del demanio lacuale riservata in via esclusiva al giudice specializzato). (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)

I tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria; attiene pertanto alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il tribunale regionale delle acque pubbliche. (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Albè


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