Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1411 - pubb. 26/11/2008

Eccezioni del convenuto, decadenze e preclusioni

Tribunale Torino, 06 Novembre 2008. Est. Di Capua.


Processo civile – Costituzione del convenuto – Decadenze e preclusioni – Domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Contratti – Diffida ad adempiere – Natura negoziale.

Contratti – Azione di risoluzione o di adempimento – Onere della prova del creditore e del debitore.



Ai sensi dell’art. 167 c.p.c., coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall’art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. La tempestiva costituzione in giudizio tramite comparsa di risposta rappresenta, pertanto, per il convenuto il primo ed ultimo momento utile per far valere qualsiasi difesa qualificabile come “eccezione processuale e/o di merito non rilevabile d’ufficio”. D'altronde, l’aver ancorato alla comparsa di risposta il rilievo delle eccezioni in senso stretto non può procurare alcuna menomazione del diritto di difesa del convenuto, anche perché con la Legge n. 263/2005 i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. sono stati ampliati (da 60 a 90 giorni se se l’atto va notificato in Italia, e da 120 a 150 giorni, se va notificato all’estero). (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto attuata direttamente dal creditore mediante un atto di intimazione. Deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l’atto del creditore rivesta natura negoziale perché mediante tale atto il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Deve condividersi l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza della Cassazione secondo cui il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 166 c.p.c.

Massimario, art. 167 c.p.c.

Massimario, art. 171 c.p.c.


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  ED  ESPOSIZIONE DEI FATTI

-Con atto di citazione datato 29.01.2007 ritualmente notificato in data 06.02.2007, la società S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. A. S., conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., esponendo:

·                  che, con contratto in data 13.12.2005 (doc. 1) la società S. S.r.l. (ora S. S.p.a.), acquistava dalla sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., un impianto di umidificazione di marca D. costituito da due macchine per magazzino e uffici con ionizzazione e purificazione dell’ambiente all’80%;

·                  che l’installazione di detta apparecchiatura prevedeva anche l’esecuzione di controlli elettronici e l’eliminazione dell’isolante della controsoffittatura;

·                  che il corrispettivo pattuito era di Euro 2.000,00 più IVA per un totale complessivo di Euro 2.400,00;      

·                  che in data 23.12.2005 gli umidificatori venivano parzialmente montati presso la sede della società S., la quale saldava immediatamente la fattura n. 48/2005 della Ditta individuale F. di M. M. per l’importo concordato (doc. 2), anche se i lavori dovevano essere ancora ultimati, con il posizionamento dei pannelli in alluminio;

·                  che l’impianto di umidificazione non aveva mai funzionato e le opere residue anzi descritte non erano state eseguite;

·                  che, dopo molteplici lamentele telefoniche fin dal giorno successivo all’installazione, con fax inviato in data 11.01.2006 e di nuovo in data 23.01.2006 (docc. 3-4), S. denunciava alla venditrice la presenza di problemi di gocciolamento d’acqua dagli umidificatori direttamente sul pavimento dei locali; inoltre, chiedeva alla medesima di completare i lavori di posizionamento dei pannelli in alluminio;

·                  che, dopo ulteriori numerose telefonate, finalmente, verso la fine del mese di maggio 2006 la sig.ra M. M. si recava personalmente presso la sede della S. e constatava il mancato funzionamento degli umidificatori, nonché i danni arrecati; veniva pertanto pattuito tra le parti di chiudere amichevolmente la vicenda con la restituzione degli umidificatori da parte di S. e la restituzione dell’importo di Euro 2.400,00 da parte della signora M.;

·                  che la S., in adempimento dell’accordo, restituiva gli umidificatori nei primi giorni del mese di Giugno 2006, ma la signora M. non restituiva il denaro ricevuto, neppure dopo il ricevimento del fax 03.08.2006 (doc. 5);

·                  che neppure quest’ultima missiva otteneva l’esito sperato e, pertanto, la società attrice, tramite il proprio legale, diffidava la sig.ra M., con lettera raccomandata del 26.10.2006 (doc. 6), chiedendole di adempiere le prestazioni promesse, pena la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni provocati dal malfunzionamento dell’impianto poiché il gocciolamento d’acqua aveva provocato infiltrazioni, macchiando il soffitto e le pareti dei locali della S.;

·                  che il costo per il ripristino della situazione antecedente al posizionamento degli umidificatori veniva quantificato dalla ditta individuale H. con sede in *, in Euro 1.200,00 (1.000,00 più IVA), come si evinceva dal preventivo del 20.02.2006 (doc. 7) nel quale le opere necessarie venivano così descritte: preparazione con nylon e scotch, rimozione staffe, sostituzione pannelli del soffitto, stuccatura, rasatura su tutte le parti danneggiate, una mano di fissativo e due mani di colore bianco lavabile sulle pareti verticali;

·                  che finalmente la sig.ra M. contattava la società S. tramite il proprio legale con lettera 09.11.2006 (doc. 8), alla quale veniva richiesta e specificata la fornitura da effettuarsi con lettera del legale di parte attrice in pari data 09.11.2006 (doc. 9), fornitura consistente nel sostituire gli umidificatori non funzionanti con due modelli nuovi allegando i documenti di garanzia prescritti dalla legge, compresa quella di buon funzionamento, e di rimediare ai danni provocati con l’intervento di un decoratore professionista;

·                  che tale promessa non veniva adempiuta nonostante le reiterate assicurazioni di controparte; in particolare, la sig.ra M., tramite il proprio legale (doc. 10) assicurava l’esatto adempimento e dava alla S. ben due successivi appuntamenti presso la sede di quest’ultima nei quali sarebbe dovuta avvenire la consegna e l’installazione degli umidificatori e, successivamente, l’intervento del decoratore: alla prima data promessa, il 13.11.2006, non si presentava alcun incaricato della Ditta F., costringendo il legale di parte attrice all’invio della raccomandata 14.11.2006 (doc. 11); dopo una nuova richiesta del legale avversario, in data 26.11.2006, con nuove assicurazioni dell’adempimento richiesto (doc. 12) e nuova richiesta di esatto adempimento con diffida ad adempiere del legale di parte attrice in data 30.11.2006 (doc. 13), e successiva conferma del legale avversario del 01.12.2006, accettata con lettera del 04.12.2006 (doc. 14), neppure alla seconda data promessa del 06.12.2006 si presentava qualcuno della Ditta individuale F. di M. M. per l’effettuazione della fornitura, costringendo nuovamente il legale di parte attrice all’invio della lettera 11.12.2006, che preannunciava il ricorso alle vie giudiziali (doc. 15).

Pertanto, parte attrice concludeva chiedendo l’accoglimento delle seguenti domande di merito:

“Dichiarare risolto il contratto del 13.12.2005 tra S. S.p.A. e M. M., titolare della ditta individuale F., per inadempimento di quest’ultima.

Condannare la sig.ra M. M. a restituire alla S. S.p.A. la somma di Euro 2.400,00 oltre agli interessi a far tempo dal 23.12.2005 e a risarcirle tutti i danni provocati per la somma di Euro 1.200,00 o per la minor o maggior somma che si accerterà nel corso del presente giudizio oltre agli interessi sulla predetta somma.”

-All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 Legge n. 263/2005) in data 01.06.2007 si costituiva parte convenuta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte ed eccependo:

·                  la mancata denunzia dei vizi nei termini ai sensi dell’art. 2226 c.c.;

·                  l’infondatezza della domanda di risoluzione proposta da parte attrice, avendo riparato e reso correttamente funzionanti i beni (che, comunque, presentavano solo un gocciolamento), essendosi resa subito disponibile a fornire e montare i pannelli in alluminio per evitare il verificarsi di umidità alle pareti ed accettando la sostituzione dei beni al solo fine di mantenere un buon rapporto con la clientela;

·                  l’infondatezza della domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice, essendosi la convenuta resa disponibile all’obbligazione in forma specifica per venire incontro alle esigenze della cliente ed avendo la società S. rifiutato l’adempimento di tale obbligazione.

Pertanto, la convenuta, che pure si dichiarava disponibile “a scopo meramente transattivo” alla consegna e montaggio di due umidificatori ed al risarcimento in forma specifica mediante l’invio di un decoratore, concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.

-Il Giudice Istruttore, richiesto da parte attrice, fissava un’udienza successiva, concedendo ad entrambe le parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1)  un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che erano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

-All’esito della successiva udienza in data 23.10.2007 le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive deduzioni istruttorie ed il Giudice Istruttore si riservava.

-Con Ordinanza in data 26.07.2007, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice Istruttore:

·                  riteneva inammissibili e/o irrilevanti le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., datata 12.07.2007, vertendo su circostanze sostanzialmente irrilevanti, tenuto anche conto, da una parte, che in gran parte le stesse risultavano già documentalmente provate o ricavabili dai documenti prodotti (alcuni dei quali, oltretutto,  contenevano esplicite “ammissioni” della convenuta) e, dall’altra parte, dell’inammissibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta ai sensi dell’art. 167, 2° comma, c.p.c. (in quanto costituitasi tardivamente);

·                  riteneva inammissibili le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., datata 22.06.2007, in quanto in gran parte i capi dedotti vertevano su circostanze sostanzialmente irrilevanti, tenuto anche conto, da una parte, dei documenti prodotti da parte attrice e, dall’altra parte, dell’inammissibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta ai sensi dell’art. 167, 2° comma, c.p.c. (in quanto costituitasi tardivamente); inoltre, il capo 3) verteva su circostanza documentale e non contestata; in particolare, i capi 4), 7), 9), 13) e 17) contrastavano con i documenti prodotti da parte attrice; inoltre, i capi 5), 12), e 16) vertevano su circostanze non contestate; il capo 8) verteva su circostanza valutativa ; il capo 10) verteva  su circostanza negativa; infine, i rimanenti capi risultavano irrilevanti per la ragione enunciata in precedenza e/o perché collegati ad altri capi precedenti inammissibili;

·                  ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni.

-All’udienza in data 13.06.2008 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998), oltre al periodo di sospensione feriale dei termini previsto dalla legge.

-Infine, con atto depositato in data 30.07.2008 i difensori di parte convenuta dimettevano il mandato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata successivamente al 01° marzo 2006 e, quindi, è assoggettata alla recente riforma  al codice di rito introdotta:

·                  dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

·                  dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma c. 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma c. 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006):  “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .

2) Sull’inammissibilità delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio  proposte da parte convenuta.

Si deve subito osservare che, come correttamente rilevato da parte attrice, le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta devono essere dichiarate “inammissibili”.

Invero, il novellato art. 167, comma 2°, c.p.c. (sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 238/1995, reiterato con l’art. 3 del D.L. n. 347/1995, nonché con l’art. 3 del D.L. n. 432/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 534/1995 e, infine, modificato dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005) dispone infatti che “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio  solo nella comparsa di risposta.

Ora, anche a seguito della modifica del secondo comma dell’art. 167 c.p.c., deve  ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba proporre sia le eventuali domande riconvenzionali sia le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio in comparsa di risposta (come chiaramente previsto dall’art. 167, 2° comma, c.p.c.) e, inoltre, debba anche costituirsi tempestivamente, ossia:

·                  almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione;

·                  o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’art. 163 bis c.p.c.;

·                  ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, 5° comma, c.p.c. (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.).

Ai sensi dell’art. 171, 2° comma, c.p.c., infatti “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167”.

Dunque, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall’art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 07 febbraio 2006, n. 2625 in Giust. civ. Mass. 2006, 2; Tribunale Savona, 14 maggio 2005 in Redazione Giuffrè 2005;  Cass. civile, sez. I, 06 luglio 2004, n. 12314 in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8;   Cass. civile, sez. III, 18 marzo 2003, n. 4007 in Giust. civ. Mass. 2003, 549;   Cass. civile, sez. III, 28 luglio 1999, n. 8224 in Giust. civ. Mass. 1999, 1743; Cass. civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965 in Giust. civ. 1998, I,2511 ed in Foro it. 1998, I,2882;  Cass. civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965 in Giur. it. 1999, 1183;   Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 461 in Giur. it. 1998, 1790) sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

In sintesi, la tempestiva costituzione in giudizio tramite comparsa di risposta rappresenta per il convenuto il primo ed ultimo momento utile per far valere qualsiasi difesa qualificabile come “eccezione processuale e/o di merito non rilevabile d’ufficio.

Peraltro, com’è stato osservato in dottrina, l’aver ancorato alla comparsa di risposta il rilievo delle eccezioni in senso stretto non può procurare alcuna menomazione del diritto di difesa del convenuto, anche perché con la Legge n. 263/2005 i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. sono stati ampliati (da 60 a 90 giorni se se l’atto va notificato in Italia, e da 120 a 150 giorni, se va notificato all’estero).

II. Nel caso di specie, tutte le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta devono essere dichiarate inammissibili, essendosi costituita soltanto all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 01.06.2007 e, dunque, tardivamente.

3) Sulle domande di merito proposte da parte attrice.

Come si è detto, parte attrice ha chiesto, nel merito:

·                  l’accertamento della risoluzione del contratto stipulato in data 13.12.2005 tra la società S. S.p.a. e la sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., per inadempimento di quest’ultima;

·                  la condanna della sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., a restituire alla società S. S.p.a. la somma di Euro 2.400,00= oltre agli interessi a far tempo dal 23.12.2005 e a risarcirle tutti i danni provocati per la somma di Euro 1.200,00 o per la minor o maggior somma che si accerterà nel corso del presente giudizio oltre agli interessi sulla predetta somma.

Le suddette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

I. Invero, risulta documentalmente provato quanto segue:

-con contratto in data 13.12.2005 la società S. S.r.l. (ora S. S.p.a.), acquistava dalla sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., un impianto di umidificazione di marca D. costituito da due macchine per magazzino e uffici con ionizzazione e purificazione dell’ambiente all’80%; l’installazione di detta apparecchiatura prevedeva anche l’esecuzione di controlli elettronici e l’eliminazione dell’isolante della controsoffittatura; il corrispettivo pattuito era di Euro 2.000,00 più IVA per un totale complessivo di Euro 2.400,00= (cfr. la copia del preventivo proposto dalla convenuta e sottoscritto per accettazione da parte attrice, prodotto da quest’ultimo sub doc. 1);

-in data 23.12.2005 gli umidificatori venivano parzialmente montati presso la sede della società S., la quale saldava immediatamente la fattura n. 48/2005 della Ditta individuale F. di M. M. per l’importo di Euro 2.400,00= IVA compresa, anche se i lavori dovevano essere ancora ultimati, con il posizionamento dei pannelli in alluminio (il tutto come si evince dal doc. 2 di parte attrice);

-con fax inviato in data 11.01.2006 e di nuovo in data 23.01.2006, la S. denunciava alla venditrice la presenza di problemi di gocciolamento d’acqua dagli umidificatori direttamente sul pavimento dei locali; inoltre, chiedeva alla medesima di completare i lavori di posizionamento dei pannelli in alluminio (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice);

-dopo ulteriori numerose telefonate, veniva pattuito tra le parti di chiudere amichevolmente la vicenda con la restituzione degli umidificatori da parte della società S. e la restituzione dell’importo di Euro 2.400,00 da parte della signora M. (il tutto come si evince dal doc. 5 di parte attrice);

-con lettera raccomandata a.r. datata 26.10.2006 la società attrice, tramite il proprio legale, diffidava la sig.ra M., chiedendole di adempiere le prestazioni promesse, pena la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. e la richiesta di risarcimento dei danni provocati dal malfunzionamento dell’impianto poiché il gocciolamento d’acqua aveva provocato infiltrazioni, macchiando il soffitto e le pareti dei locali della S. (cfr. doc. 6 di parte attrice);

-il costo per il ripristino della situazione antecedente al posizionamento degli umidificatori veniva quantificato dalla ditta individuale H. con sede in San Mauro, Via Torino n. 93, in Euro 1.200,00 (1.000,00 più IVA), come si evince dal preventivo del 20.02.2006 nel quale le opere necessarie venivano così descritte: preparazione con nylon e scotch, rimozione staffe, sostituzione pannelli del soffitto, stuccatura, rasatura su tutte le parti danneggiate, una mano di fissativo e due mani di colore bianco lavabile sulle pareti verticali (cfr. doc. 7 di parte attrice);

-con lettera datata 09.11.2006 la sig.ra M., tramite il proprio legale, contattava la società S., dichiarandosi disponibile all’intervento richiesto  (cfr. doc. 8 di parte attrice);

-con lettera datata 09.11.2006 la società S., tramite il proprio legale, specificava la fornitura da effettuarsi, fornitura consistente nel sostituire gli umidificatori non funzionanti con due modelli nuovi allegando i documenti di garanzia prescritti dalla legge, compresa quella di buon funzionamento, e di rimediare ai danni provocati con l’intervento di un decoratore professionista (cfr. doc. 9 di parte attrice);

-con lettera datata 10.11.2006 la sig.ra M., tramite il proprio legale, assicurava l’esatto adempimento e dava alla S. due successivi appuntamenti presso la sede di quest’ultima nei quali sarebbe dovuta avvenire la consegna e l’installazione degli umidificatori e, successivamente, l’intervento del decoratore (cfr. doc. 10 di parte attrice);

-alla prima data promessa e, precisamente, al 13.11.2006, non si presentava alcun incaricato della Ditta F., come si evince dalla lettera del legale di parte attrice datata 14.11.2006 (cfr. doc. 11 di parte attrice);

-seguivano una nuova richiesta del legale della sig.ra M. M. datata 26.11.2006, con nuove assicurazioni dell’adempimento richiesto (cfr. doc. 12 di parte attrice), una nuova richiesta di esatto adempimento con diffida ad adempiere del legale di parte attrice in data 30.11.2006 (cfr. doc. 13 di parte attrice),  una successiva conferma del legale della convenuta accettata con lettera del 04.12.2006 (cfr. doc. 14 di parte attrice);

-senonché  neppure alla seconda data promessa del 06.12.2006 si presentava qualcuno della Ditta individuale F. di M. M. per l’effettuazione della fornitura, costringendo nuovamente il legale di parte attrice all’invio della lettera 11.12.2006, che preannunciava il ricorso alle vie giudiziali (cfr. doc. 15 di parte attrice).

II. A questo punto è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni di ordine giuridico sulla “diffida ad adempiere” di cui all’art. 1454 c.c. che, al primo comma, prevede che “alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto”.

La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto attuata direttamente dal creditore mediante un atto di intimazione.

Ai sensi dell’art. 1454, 3° comma, c.c., infatti, “decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.

Deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l’atto del creditore rivesta natura negoziale perché mediante tale atto il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.

I presupposti della risoluzione per diffida sono tre:

·                  l’atto di diffida comunicato per iscritto al debitore;

·                  la congruità del termine ultimo fissato per l’adempimento;

·                  l’inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore.

Con riguardo al secondo dei suddetti presupposti, l’art. 1454, 2°comma, c.c. richiede che il termine non sia inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Per quanto concerne l’ultimo dei citati presupposti, va rilevato che l’inadempimento può consistere nella totale e definitiva inesecuzione del contratto, nella inesattezza della prestazione o nel ritardo e, in ogni caso, esso dev’essere di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. .

Sul punto, la Cassazione ha, infatti, affermato che la diffida ad adempiere è un rimedio concesso al contraente adempiente che postula, per la produzione del suo effetto (la risoluzione di diritto del contratto), in base ai principi fissati, rispettivamente, dagli artt. 1218 e 1455 c.c., la imputabilità e la gravità dell’inadempimento (cfr. Cass. civile 30 marzo 1981 n. 1812).

Quanto agli effetti della diffida, il contratto si risolve di diritto senza ulteriori formalità, per cui non occorre agire in giudizio salva, nel caso di contestazioni, l’azione di accertamento.

In ogni caso, gli effetti della risoluzione rispetto alle parti e rispetto ai terzi sono gli stessi della risoluzione giudiziale.

III. Nel caso di specie, risulta accertata la risoluzione del contratto stipulato in data 13.12.2005 tra la società S. S.p.a. e la sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., per inadempimento di quest’ultima, ai sensi del citato art. 1454 c.c. .

Invero, sussistono innanzitutto i primi due presupposti della risoluzione per diffida, ossia “l’atto di diffida comunicato per iscritto” alla sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., e la “congruità del termine ultimo fissato per l’adempimento” (non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore).

Come si è detto, infatti, con lettera raccomandata a.r. datata 26.10.2006 la società attrice, tramite il proprio legale, diffidava la sig.ra M., chiedendole di adempiere le prestazioni promesse entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. (cfr. doc. 6 di parte attrice).

Sussiste anche il terzo presupposto della risoluzione per diffida, ossia l’inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M..

Quest’ultima, infatti, non ha mai adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, nonostante le numerose “promesse” e manifestazioni di disponibilità, documentate dalle citate lettere inviate dalla sig.ra M. M. a mezzo del proprio legale.

Sul punto, si deve osservare che tali “promesse” e manifestazioni di disponibilità provenienti dalla convenuta devono essere qualificate come vere e proprie “ammissioni”.

Inoltre, deve anche aggiungersi che, secondo l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40;  Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341  in Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4), pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte:  è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.” 

Nel caso di specie, come si è visto, parte attrice ha sufficientemente provato l’esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre controparte, essendo decaduta da tutte le eccezioni di merito proposte in comparsa di costituzione e risposta e non rilevabili d’ufficio, non ha ritualmente dedotto né (conseguentemente) fornito prova idonea di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte.

Del resto, come si è detto, l’inadempimento richiesto dall’art. 1454 c.c. può consistere non soltanto nella totale e definitiva inesecuzione del contratto, ma anche nella inesattezza della prestazione o finanche  nel semplice ritardo.

L’inadempimento della convenuta, infine, risulta di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., considerato che la sig.ra M. M. non ha né restituito, neppure in parte, il denaro ricevuto (costituente l’intero corrispettivo del contratto) e neppure sostituito gli umidificatori non funzionanti e rimediato ai danni provocati.

Pertanto, dev’essere dichiarata la risoluzione del contratto stipulato in data 13.12.2005 tra la società S. S.p.a. e la sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., per inadempimento di quest’ultima, ai sensi dell’art. 1454 c.c. .

IV. Ai sensi dell’art. 1458, primo comma, c.c., poi, “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti” salvo il caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Pertanto, lo scioglimento retroattivo del contratto fa sorgere gli obblighi di restituzione e di rimborso i quali, in linea di massima, sono disciplinati dalle norme sulla “ripetizione dell’indebito” (salve le deroghe desumibili dalla disciplina dei contratti e salve le regole sulla responsabilità per inadempimento) e, quindi, le obbligazioni non adempiute si estinguono mentre le prestazioni già eseguite devono essere restituite.

Occorre a tal fine distinguere tra la parte inadempiente e la parte non inadempiente.

Per quanto concerne la parte inadempiente, le “prestazioni pecuniarie” devono essere restituite secondo il loro valore nominale, salvo l’eventuale risarcimento del danno da svalutazione monetaria. 

In proposito, la Cassazione ha affermato che l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo; in particolare, per quanto concerne la risoluzione del contratto per inadempimento, l’obbligo di restituire la somma ricevuta costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di aver risentito, in conseguenza della svalutazione stessa, un particolare pregiudizio, risarcibile ai sensi dell’art. 1224 cpv. c.c. per l’indisponibilità della somma anticipata (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 4 dicembre1992 n. 12942, in Foro it. 1993, I, 401).

Quanto agli interessi, la Cassazione ritiene che gli stessi siano dovuti, al tasso legale, dal giorno della domanda o da quello del pagamento, a seconda, rispettivamente, della  buona fede o della mala fede dell’accipiens, in conformità con la disciplina sull’indebito (cfr. la citata Cass. civile, Sezioni Unite, 4 dicembre1992 n. 12942, in Foro it. 1993, I, 401).

Nel caso di specie, la sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., dev’essere quindi dichiarata tenuta e condannata a restituire alla società S. S.p.a. la somma di Euro 2.400,00=, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento (23.12.2005), tenuto conto dell’accertata mala fede della convenuta, fino al saldo.

V. Infine, la sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., dev’essere dichiarata tenuta e condannata a risarcire alla società S. S.p.a. tutti i danni provocati, liquidati in complessivi Euro 1.200,00= (tenuto conto del citato preventivo datato 20.02.2006 prodotto da parte attrice sub doc. 7 ), oltre agli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

4) Sulle spese processuali.

In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., parte convenuta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo conformemente alla nota spese depositata dal difensore di quest’ultima.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3845/07 R.G. promossa dalla società S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. A. S. (parte attrice) contro la sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M. (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’inammissibilità delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta.

2) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di cui è causa stipulato in data 13.12.2005 tra parte attrice società S. S.p.a. (già S. S.r.l.) e la convenuta sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., per inadempimento di quest’ultima, ai sensi dell’art. 1454 c.c.

3) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., a restituire a parte attrice società S. S.p.a. la somma di Euro 2.400,00=, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento (23.12.2005) fino al saldo.

4) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., risarcire a parte attrice società S. S.p.a. tutti i danni provocati, liquidati in complessivi Euro 1.200,00=, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

5) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra M. M., titolare della Ditta individuale F. di M. M., a rimborsare a parte attrice società S. S.p.a. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.604,59= (di cui Euro 1.072,59= per diritti ed Euro 1.532,00= per onorari), oltre al 12,5% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ex art. 14 tariffa forense ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino, in data  30 ottobre 2008.

  IL GIUDICE

  Dott. Edoardo DI CAPUA

 

Sent. n. 7297/08 depositata in data 06.11.2008


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