Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14344 - pubb. 04/03/2016

Sfruttamento di immagini di personaggi famosi e tutela del diritto d'autore

Tribunale Milano, 16 Aprile 2015. Est. Silvia Giani.


Diritto all’immagine – Sfruttamento dell’immagine di persona famosa senza il consenso dell’interessato – Lesione del diritto all’immagine – In assenza di esigenze di cronaca o pubblica informazione – Sussiste

Diritto d’autore – In caso di intervista a personaggio famoso – Spetta all’intervistatore



Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è violazione del diritto dell’immagine ai sensi dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 L 633/1941 (cfr. Cass n 21995/2008; Tribunale Roma 23 novembre 2007; Tribunale Torino 9 luglio 2008). Lo sfruttamento del ritratto altrui non è illecito, sebbene avvenga senza il consenso dell’interessato, quando si accompagni ad un’esigenza pubblica d’informazione e non a scopi esclusivi o prevalenti di lucro.
La notorietà del soggetto rappresentato non rende di per sé lecito lo sfruttamento dell’immagine altrui senza consenso, in assenza di esigenze di cronaca o di pubblica informazione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La tutelabilità della forma esteriore di un’opera presuppone che essa possegga i caratteri di creatività ed originalità propri della disciplina del diritto d’autore, ancorché l’atto creativo sia minimo ma comunque suscettibile di manifestazione del mondo esteriore (Cass. 20295/05).
Nel caso delle interviste a personaggi noti la creatività va ricercata nell’attività posta in essere dall’intervistatore, in quanto la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d’ autore deve essere individuata nell’elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell’intervistato, nell’individuazione dei dati salienti ed "interessanti" di essa e non nel mero fatto narrativo registrato (nello stesso senso, Trib. Milano 23 ottobre 2014, Trib. Roma 11.12.2002 e Trib. Bologna 17.3.2011). Dunque la qualifica di autore spetta, di regola, all’intervistatore, ove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l’accesso alla tutela propria del diritto d’autore, salvo che si verifichino, in fatto, situazioni che comportino l’assoluta autonomia e creatività delle dichiarazioni dell’intervistato rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore (Trib Milano 23 ottobre 2014). (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale