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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15400 - pubb. 05/07/2016.

Il giudice può personalizzare gli importi delle tabelle per adeguare il risarcimento al danno effettivo


Tribunale di Padova, 20 Maggio 2016. Est. Bertola.

Risarcimento del danno – Danno biologico – Quantificazione – Tabelle del Tribunale di Milano – Ulteriore personalizzazione rispetto agli aumenti previsti in tabella

Risarcimento del danno – Danno da perdita di chance – Liquidazione in aggiunta a risarcimento per perdita di capacità lavorativa specifica – Presupposti

Risarcimento del danno – Garanzia assicurativa – Mancata o tardiva offerta risarcitoria dell’assicuratore – Conseguente sottoposizione dell’assicurato a giudizio civile e penale – Responsabilità per mala gestio propria e impropria e responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. – Sussistono


Pur dandosi atto che le Tabelle del Tribunale di Milano possono essere valorizzate nell’importo massimo, se il ristoro liquidabile non appare in alcun modo satisfattivo del dolore e delle difficoltà che l’attore sarà chiamato ad affrontare lungo gli anni che secondo l’ISTAT (aspettativa di vita media) la aspettano, si deve ulteriormente personalizzare il danno risarcibile riconosciuto sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano, al fine di rendere equo un risarcimento che non sarà comunque mai adeguato. [Nella fattispecie, il Giudice aumentava l’importo risultante dall’applicazione delle tabelle di un ulteriore 50%]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Va respinta la richiesta di erogazione di una somma per perdita di chance considerato che alla parte è già stato riconosciuto un danno biologico (temporaneo e permanente), un danno morale ed esistenziale come forma di personalizzazione oltre ad un danno per la perdita di capacità lavorativa specifica, che coprono tutte le voci risarcibili senza incorrere in vietate duplicazioni.
Vi sarebbe astrattamente spazio per un ulteriore risarcimento per perdita di chance se la parte alleghi la possibilità o la concreta previsione di un certo sviluppo di carriera lavorativa che sia stata pregiudicata in modo differente da quanto già è stato riconosciuto per la perdita di capacità lavorativa specifica. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La compagnia assicuratrice è chiamata a rispondere oltre massimale per il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno per non avere offerto il massimale fin dalla diffida pervenuta dagli attori, laddove emergevano elementi per ritenere che se la causa fosse stata portata avanti ad un Tribunale il massimale della polizza sarebbe stato interamente esaurito.
Tali elementi concretizzano sia la mala gestio impropria, che la grave negligenza nel resistere in giudizio.
Il fatto che, a causa del mancato intervento della compagnia assicuratrice, l’assicurato sia stato sottoposto a giudizio penale e civile rappresenta un danno non patrimoniale gravissimo; per la condotta della compagnia, che definire gravemente negligente è certamente riduttivo, all’assicurato va riconosciuto sia il ristoro della mala gestio propria che un risarcimento ex art.96 c.3 c.p.c.. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

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