Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18302 - pubb. 24/10/2017

Sono trasferibili all’altro contraente solo gli oneri fiscali inerenti al tipo di contratto prescelto

Tribunale Milano, 27 Febbraio 2017. Est. Tranquillo.


Interpretazione contrattuale – Clausola traslativa degli oneri fiscali – Limitazione agli oneri riconnessi al tipo contrattuale stabilito dall’erogatore della prestazione



La clausola traslativa del costo delle imposte non può estendersi alle somme dovute a titolo di sanzione, in quanto un simile accordo sarebbe contrario ai principi generali dell’ordine pubblico sanzionatorio, che correlano immancabilmente la sanzione in senso stretto e proprio all’autore dell’illecito. In difetto, la funzione preventiva della previsione di una sanzione pecuniaria sarebbe del tutto vanificabile tramite accordi traslativi.
La clausola può avere riguardo ai costi derivanti solo dallo specifico tipo di contratto. L’erogatore della prestazione contrattuale caratteristica è tenuto a garantire quantomeno i presupposti minimi di esistenza del tipo contrattuale. Consegue che grava sullo stesso garantire quantomeno la corrispondenza del regolamento contrattuale (dallo stesso predisposto) al corrispondente tipo contrattuale anche dal punto di vista fiscale. Ne deriva che sullo stesso grava l’onere economico derivante da una diversa qualificazione del rapporto.
[Nella fattispecie, il Giudice ha rigettato la domanda della società di leasing di subordinare il trasferimento di proprietà del bene al pagamento, da parte dell’utilizzatore, delle maggiori imposte accertate dall’Amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione del contratto, e quindi del regime fiscale applicato; pagamento richiesto in forza di clausola contrattuale traslativa degli oneri fiscali.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Elisa Viganò


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