Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18313 - pubb. 25/10/2017

Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica

Appello Brescia, 22 Marzo 2017. Est. Antonietta Miglio.


Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile - Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica - Inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato extrapenale dei provvedimenti del GUP in tema di diritto alla restituzione di beni già sequestrati penalmente; “ne bis in idem” , ipotesi non ricorrente



Le disposizioni di cui agli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. costituiscono eccezioni al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, pertanto non sono applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), se pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;in tal caso il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

La sentenza del GUP che abbia dichiarato il non luogo a procedere non spiega Pertanto alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile; né, tanto meno, hanno efficacia di giudicato, affermativa o negatoria di diritti privatistici, i provvedimenti,ancorché non più impugnabili in sede penale, resi dal GUP in tema di restituzione di beni oggetto di sequestro preventivo caducato a seguito della sentenza di non doversi procedere.

Non ricorre violazione del divieto di “ne bis in idem” quando il giudice civile decide sulla controversia circa la proprietà/ possesso di beni (nella specie cambiali ipotecarie), già oggetto di sequestro penale preventivo, per cui il GUP, dopo aver dichiarato il proscioglimento (per prescrizione), abbia disposto la restituzione dei medesimi ad una parte contendente, quella da esso ritenuta titolata. (Fausto Galeotti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fausto Galeotti


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