Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18318 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Roma, 06 Febbraio 2017. .


Aumento di capitale – Obbligo di conferimento di denaro – Compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore – Mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento – Ammissibilità – Espressa richiesta della liberazione in denaro – Ammissibilità



L'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società (che sia certo, liquido ed esigibile) anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento: tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi ad oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede, infatti, il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione, con la precisazione che qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c.
 
L'assemblea dei soci, nel disporre l'operazione sul capitale, potrebbe tuttavia statuire l'esclusione della compensabilità tra credito da restituzione e debito da aumento di capitale; l'assemblea non deve, pertanto, obbligatoriamente deliberare sulla compensabilità del debito da sottoscrizione, se non per escluderla richiedendo la liberazione dell'aumento mediante versamento in denaro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)