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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19808 - pubb. 30/05/2018.

Se l’articolo diffamatorio è online, per la riparazione non è sufficiente la successiva pubblicazione di una smentita


Tribunale di Torino, 06 Aprile 2018. Est. Di Capua.

Stampa – Testata digitale – Pubblicazione di articoli online relativi a sentenza di condanna penale – Successivo proscioglimento del condannato – Diritto di rettifica: sussiste – Mediante testo di rettifica in calce ai singoli articoli


Deve affermarsi il diritto alla rettifica di articoli ancorché legittimamente pubblicati qualora i fatti lesivi dell’onore e della reputazione dell’interessato si siano poi rivelati, alla luce dell’evoluzione degli avvenimenti, destituiti di ogni fondamento.

Ove le pubblicazioni di cui si domanda la rettifica non siano articoli cartacei bensì documenti reperibili in un archivio digitale, la successiva pubblicazione di uno scritto idoneo a smentire la verità dei fatti addebitati non fa venir meno gli effetti permanenti della pubblicazione online dei precedenti articoli, lesivi dell’onore e della reputazione degli interessati. La reperibilità in rete di tali documenti, infatti, fa sì che chiunque possa agevolmente avere accesso agli stessi, facendo ricorso ad un comune motore di ricerca, senza alcuna garanzia che il lettore sia al corrente del successivo articolo di smentita.

In caso di articoli pubblicati online la modalità di rettifica sufficientemente satisfattiva dell’interesse del soggetto al ripristino della sua immagine è la pubblicazione, in calce a ciascuno degli articoli, di un testo di rettifica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

 

composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE

Dott. Francesco RIZZI GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA GIUDICE REL.

 

avente ad oggetto: Reclamo ex art. 669 terdecies avverso Ordinanza di rigetto di ricorso per provedimento d’urgenza ex artt. 669 bis segg. c.p.c. e 700 c.p.c. ;

 

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 28 febbraio 2018, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in pari data, il sig. Paolo Z., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società SORELLE Z. S.r.l., ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice Dott. Ludovico SBURLATI in data 15 febbraio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso per provvedimento d’urgenza ex artt. 669 bis segg. e 700 c.p.c., datato 20 dicembre 2017, proposto dalle attuali parti reclamanti nei confronti dell’attuale parte resistente sig. Maurizio M., nella qualità di Direttore Responsabile del quotidiano LA STAMPA.

Precisamente, le attuali parti reclamanti hanno chiesto, sulla base dei motivi di cui infra:

- di revocare la predetta Ordinanza e, in riforma della stessa, di accertare e dichiarare la mancata ottemperanza alla richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 47/1948 presentata dall’Avv. Stefano Z. per le ragioni e le causali esposte al dr. Maurizio M., direttore responsabile della testata giornalistica LA STAMPA e, conseguentemente

- di condannare il Dott. Maurizio M., nella qualità di direttore responsabile de LA STAMPA, a pubblicare gratuitamente il seguente testo di rettifica in calce a ciascuno degli articoli indicati nell’elenco sub doc. 1 allegato al ricorso di primo grado, nella versione pubblicata online nell’archivio digitale de LA STAMPA: “L’articolo in questione contiene informazioni non rispondenti al vero, è suggestivo e pregno di insinuazioni lesive della reputazione della SORELLE Z. S.r.l. e del buon nome del sig. Paolo Z. e dei suoi familiari, in quanto i fatti attribuiti alla società SORELLE Z. S.r.l. dall’autore sono stati riconosciuti privi di qualsivoglia carattere illecito da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il 07/07/2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, nella persona del p.m. Dott. Giancarlo VONA, ha infatti presentato richiesta di archiviazione del relativo procedimento dopo aver tenuto colloquio con il sig. Z. e i suoi familiari. Tale richiesta è stata quindi accolta dal G.I.P., Dott.ssa Luisa AVANZINO, che ha disposto in data 01/08/2014 l’archiviazione del procedimento n. 2014/5531 R.G.N.R.”;

- di condannare il Dott. Maurizio M., per il caso di mancata esecuzione spontanea dell’eventuale condanna alla pubblicazione della su riportata dichiarazione a rettifica ed in ragione dei precedenti reiterati inviti ad adempiere notificati e mai ottemperati, al pagamento di una somma di denaro fissata non inferiore a Euro 100,00 per die ex art. 614-bis c.p.c. o diversa somma meglio vista dal Giudice adito, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della suddetta condanna.

- di condannare il Dott. Maurizio M. alla rifusione delle spese e dei costi di lite sostenuti dalla parte ricorrente con il procedimento promosso avanti al Tribunale di Torino n.R.g. 710/2018 e per il presente reclamo.

 

1.2. La parte resistente non si è costituita.

 

1.3. All’udienza del 6 aprile 2018 è comparso il difensore della parte reclamante, insistendo per l’accoglimento delle predette domande.

 

2. Sull’ammissibilità del reclamo.

Si deve premettere che il presente reclamo risulta ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’Ordinanza reclamata a cura della Cancelleria, secondo quanto previsto dall’art. 669 terdecies, primo comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005).

 

3. Sul merito del reclamo.

3.1. Con il primo ed unico motivo di reclamo, le parti reclamanti chiedono che sia ordinato al sig. Maurizio M., in qualità di direttore responsabile del quotidiano “LA STAMPA”, di pubblicare gratuitamente, in calce a ciascuno degli articoli online identificati dagli URL di cui all’allegato 7 al ricorso introduttivo, il seguente testo di rettifica: “L’articolo in questione contiene informazioni non rispondenti al vero, è suggestivo e pregno di insinuazioni lesive della reputazione della SORELLE Z. S.r.l. e del buon nome del sig. Paolo Z. e dei suoi familiari, in quanto i fatti attribuiti alla società SORELLE Z. S.r.l. dall’autore sono stati riconosciuti privi di qualsivoglia carattere illecito da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il 07/07/2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, nella persona del p.m. Dott. Giancarlo VONA, ha infatti presentato richiesta di archiviazione del relativo procedimento dopo aver tenuto colloquio con il sig. Z. e i suoi familiari. Tale richiesta è stata quindi accolta dal G.I.P., Dott.ssa Luisa AVANZINO, che ha disposto in data 01/08/2014 l’archiviazione del procedimento n. 2014/5531 R.G.N.R.”.

Le parti reclamanti, inoltre, chiedono che il dott. Maurizio M., per il caso di mancata esecuzione spontanea dell’eventuale condanna alla pubblicazione della su riportata dichiarazione a rettifica, sia condannato al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad Euro 100,00 per die ex art. 614 bis c.p.c., o della diversa somma determinata dal giudice, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della suddetta condanna.

Il reclamo risulta fondato e meritevole di accoglimento.

 

3.2. Invero, l’art. 8 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (“Disposizioni sulla stampa”), sotto la rubrica “Risposte e rettifiche”, prevede testualmemte quanto segue:

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.”

Ad avviso del Tribunale, va affermata l’applicabilità dell’art. 8 Legge n. 47/1948 anche alle pubblicazioni online, sebbene la norma faccia espresso riferimento alle sole pubblicazioni cartacee.

Il citato art. 8, infatti, dev’essere oggetto di un’interpretazione analogica, in grado di consentire alla norma di rispondere alle esigenze di tutela portate dall’evoluzione tecnologica.

Al riguardo, giova richiamare Cass. penale, Sezioni Unite, 29 gennaio 2015, n. 31022, così massimata: “la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di “stampa” e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico”.

Ne consegue che l’art. 8 Legge n. 47/1948, pur se riferito alla stampa cartacea, deve ritenersi applicabile anche agli articoli pubblicati da una testata online.

 

3.3. Ciò posto, a fronte della pubblicazione di un articolo lesivo dell’onore e della dignità di taluno, l’art. 8 cit. sancisce il diritto dell’interessato a che siano pubblicate le sue dichiarazioni o rettifiche, prevedendo come limiti a tale diritto:

- la liceità penale di tali dichiarazioni o rettifiche (comma 1);

- l’ampiezza massima di trenta righe del testo di rettifica (comma 4).

Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni previste dal legislatore per l’affermazione del diritto dell’interessato alla rettifica.

 

3.4. In primo luogo, deve rilevarsi che non sussiste alcun dubbio circa il carattere diffamatorio degli articoli in questione.

In tal modo, non si intende prendere posizione sulla liceità o meno degli articoli pubblicati dal quotidiano “La Stampa”, risultando sufficiente, ai fini dell’affermazione del diritto alla rettifica, l’accertamento del pregiudizio che le pubblicazioni arrecano, legittimamente o meno, all’onore e alla reputazione delle parti reclamanti.

Pur a fronte di articoli legittimamente pubblicati, in quanto rispettosi del limite della verità putativa dei fatti riportati, deve affermarsi, infatti, il diritto alla rettifica qualora i fatti lesivi dell’onore e della reputazione dell’interessato si siano poi rivelati, alla luce dell’evoluzione degli avvenimenti, destituiti di ogni fondamento.

Nell’affermare il diritto alla rettifica delle odierne parti reclamanti, dunque, il collegio non intende affermare il carattere illecito delle pubblicazioni in questione, quanto semplicemente dare atto del loro contenuto oggettivamente lesivo dell’onore e della reputazione del sig. Paolo Z. e della società SORELLE Z. S.r.l.

In senso analogo, d’altra parte, si è pronunciata Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2017, n. 13520, secondo cui la lesione del diritto alla rettifica “sussiste indipendentemente dalla liceità od illiceità della pubblicazione in relazione alla quale è stata richiesta”.

 

3.5. Il Giudice che ha pronunciato l’ordinanza oggetto del presente reclamo ha rigettato il ricorso, osservando che la pubblicazione di un articolo che dava atto dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti, fra gli altri, del sig. Paolo Z., risultava idoneo a “ristabilire ... l’effetiva realtà delle cose”, anche alla luce dell’analogia di contenuto fra l’articolo in questione e il testo della rettifica richiesta.

Sul punto, deve dissentirsi dalle valutazioni espresse dal primo giudice.

Assume un rilievo determinante, nella presente vicenda, la circostanza che le pubblicazioni delle quali si domanda la rettifica non sono articoli cartacei, bensì documenti reperibili nell’archivio digitale de “La Stampa”.

Se si trattasse di pubblicazioni cartacee, infatti, non sussisterebbe alcun dubbio che la pubblicazione di un successivo articolo, secondo le modalità prescritte dall’art. 8 Legge n. 47/1948, sarebbe idonea a ritenere adempiuto l’obbligo di rettifica gravante sul direttore responsabile.

Trattandosi, invece, nel caso di specie, di articoli reperibili in internet, la successiva pubblicazione di uno scritto idoneo a smentire la verità dei fatti addebitati agli odierni reclamanti non fa venir meno gli effetti permanenti della pubblicazione online dei precedenti articoli, lesivi dell’onore e della reputazione degli interessati. La reperibilità in rete di tali documenti, infatti, fa sì che ancora oggi chiunque possa agevolmente avere accesso agli stessi, facendo ricorso ad un comune motore di ricerca, senza alcuna garanzia che il lettore sia al corrente del successivo articolo, che riporta l’archiviazione del procedimento penale.

In senso contrario, potrebbe obiettarsi che lo stesso potrebbe accadere in caso di articoli cartacei: chiunque, infatti, potrebbe avere accesso all’archivio cartaceo di un giornale e reperire vecchi articoli, riportanti notizie diffamatorie, senza avere necessariamente contezza di un successivo scritto riportante la rettifica delle precedenti dichiarazioni.

A tale obiezione, tuttavia, è agevole replicare che l’accessibilità ad un archivio cartaceo è notevolmente inferiore rispetto a quella ad un archivio online e che, di conseguenza, la reperibilità di un articolo diffamatorio in internet è di gran lunga più pregiudizievole per l’onore e la reputazione degli interessati rispetto alla reperibilità di un analogo articolo in un archivio cartaceo.

 

3.6. Venendo ora ad analizzare il rispetto dei limiti che l’art. 8 Legge n. 47/1948 pone al diritto alla rettifica, è di tutta evidenza che gli stessi risultano osservati: il testo della rettifica, infatti, non ha un “contenuto suscettibile di incriminazione penale” (comma 1) né risulta superato il limite delle trenta righe posto dal comma 4.

 

3.7. Quanto al periculum in mora, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, visto il richiamo dell’art. 700 c.p.c. da parte dell’art. 8, comma 5, Legge n. 47/1948, lo stesso debba ritenersi in ogni caso sussistente, “nel senso, cioè, che non è necessaria una valutazione giudiziale sul punto” (Cass. civ., sez. III, 29/03/2003, n. 4866).

 

3.8. Vanno, infine, individuate le modalità concrete attraverso le quali l’obbligo di rettifica posto dall’art. 8 cit. va adempiuto in caso di articoli pubblicati online.

L’art. 8 cit. prevede, in caso di pubblicazione cartacea, che la rettifica debba avvenire mediante la successiva pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 2 ss., di un testo determinato dal soggetto interessato.

In caso di articoli pubblicati online, tuttavia, si ritiene che tale modalità di rettifica non risulti sufficientemente satisfattiva dell’interesse del soggetto al ripristino della sua immagine.

Si è già detto, infatti, della notevole accessibilità delle pubblicazioni online, che consente a chiunque, facendo ricorso ad un comune motore di ricerca, di reperire vecchi articoli, senza alcuna garanzia che il lettore sia al corrente della pubblicazione di una rettifica in un momento successivo.

Ne consegue che, nell’applicare analogicamente l’art. 8 cit. alle ipotesi di pubblicazioni online, dev’essere individuata una diversa modalità di rettifica, in grado di assicurare l’effettività della tutela degli interessi protetti dalla norma.

Ciò posto, si ritiene che le modalità di rettifica proposte dalle parti reclamanti siano pienamente in grado di assicurare la tutela dell’onore e della reputazione delle stesse, in quanto garantiscono che il lettore che si imbatta nell’articolo diffamatorio possa leggere, in calce allo stesso, il testo di rettifica, in tal modo minimizzando il rischio di un’ulteriore compromissione dell’immagine degli interessati.

Tale modalità di rettifica, d’altra parte, non pare nemmeno sproporzionata nel caso di specie, visto il limitato numero di articoli (23) in relazione ai quali è stata domandata.

 

3.9. Meritevole di accoglimento risulta, infine, anche la seconda domanda formulata dalle parti ricorrenti, con cui queste hanno chiesto la condanna del dott. Maurizio M., per il caso di mancata esecuzione spontanea della condanna alla pubblicazione della rettifica, al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad Euro 100,00 per die ex art. 614 bis c.p.c., o della diversa somma determinata dal giudice, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della suddetta condanna.

In particolare, si ritiene che parte resistente debba essere condannata al pagamento di Euro 100,00 per die ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della rettifica, a partire dal decimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, da effettuarsi a cura delle parti resistenti.

 

4. Conclusioni.

4.1. In conclusione, in accoglimento del reclamo:

·         dev’essere revocata la citata Ordinanza del Tribunale di Torino, in persona del Giudice Designato, datata 15 febbraio 2018;

·         per l’effetto, ai sensi dell’artt. 700 c.p.c., dev’essere emesso il richiesto provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell’attuale parte resistente, ordinando a quest’ultima di pubblicare gratuitamente, in calce a ciascuno degli articoli online identificati dagli URL di cui all’allegato 7 al ricorso introduttivo, il seguente testo di rettifica: “L’articolo in questione contiene informazioni non rispondenti al vero, è suggestivo e pregno di insinuazioni lesive della reputazione della SORELLE Z. S.r.l. e del buon nome del sig. Paolo Z. e dei suoi familiari, in quanto i fatti attribuiti alla società SORELLE Z. S.r.l. dall’autore sono stati riconosciuti privi di qualsivoglia carattere illecito da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il 07/07/2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, nella persona del p.m. Dott. Giancarlo VONA, ha infatti presentato richiesta di archiviazione del relativo procedimento dopo aver tenuto colloquio con il sig. Z. e i suoi familiari. Tale richiesta è stata quindi accolta dal G.I.P., Dott.ssa Luisa AVANZINO, che ha disposto in data 01/08/2014 l’archiviazione del procedimento n. 2014/5531 R.G.N.R.”.

·         Inoltre, l’attuale parte resistente deve essere condannata al pagamento di Euro 100,00 per die ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della rettifica, a partire dal decimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, da effettuarsi a cura delle parti ricorrenti.

 

4.2. Questo Collegio, infine, deve pronunciarsi sulle spese sia del procedimento cautelare di primo grado sia del presente procedimento di reclamo, venendo revocata un’Ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c., come si evince dall’art. 669 octies, 7° comma, c.p.c. (inserito dall’art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), ai sensi del quale il giudice, quando emette “uno dei provvedimenti di cui al sesto comma (tra i quali rientra l’Ordinanza ex art. 700 c.p.c.) prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”.

Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza dell’attuale parte resistente, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del procedimento di primo grado e del presente procedimento di reclamo in favore dell’attuale parte reclamante, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive dei clienti, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell’art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”):

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.687,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 5.262,00, per ciascuno dei due gradi, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 terdecies c.p.c., 700 c.p.c.,

in accoglimento del reclamo proposto dal sig. Paolo Z. e dalla società SORELLE Z. S.R.L. con ricorso datato 28 febbraio 2018, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in pari data:

 

R E V O C A

la citata Ordinanza del Tribunale di Torino, in persona del Giudice Designato, datata 15 febbraio 2018 e, per l’effetto

 

O R D I N A

all’attuale parte resistente sig. Maurizio M. di pubblicare gratuitamente, in calce a ciascuno degli articoli online identificati dagli URL di cui all’allegato 7 al ricorso introduttivo, il seguente testo di rettifica: “L’articolo in questione contiene informazioni non rispondenti al vero, è suggestivo e pregno di insinuazioni lesive della reputazione della SORELLE Z. S.r.l. e del buon nome del sig. Paolo Z. e dei suoi familiari, in quanto i fatti attribuiti alla società SORELLE Z. S.r.l. dall’autore sono stati riconosciuti privi di qualsivoglia carattere illecito da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il 07/07/2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, nella persona del p.m. Dott. Giancarlo VONA, ha infatti presentato richiesta di archiviazione del relativo procedimento dopo aver tenuto colloquio con il sig. Z. e i suoi familiari. Tale richiesta è stata quindi accolta dal G.I.P., Dott.ssa Luisa AVANZINO, che ha disposto in data 01/08/2014 l’archiviazione del procedimento n. 2014/5531 R.G.N.R.”.

 

D I C H I A R A

tenuta e condanna l’attuale parte resistente sig. Maurizio M. al pagamento di Euro 100,00 per die ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della rettifica, a partire dal decimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, da effettuarsi a cura delle parti resistenti

 

D I C H I A R A

tenuta e condanna l’attuale parte resistente sig. Maurizio M. al rimborso delle spese processuali del procedimento di primo grado in favore dell’attuale parte reclamante, liquidate in complessivi Euro 5.521,00= (di cui Euro 5.262,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

D I C H I A R A

tenuta e condanna l’attuale parte resistente sig. Maurizio M. al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di reclamo in favore dell’attuale parte reclamante, liquidate in complessivi Euro 5.521,00= (di cui Euro 5.262,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 06 aprile 2018.

Ordinanza redatta in minuta dal M.O.T. Dott. Rocco COCILOVO