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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19907 - pubb. 07/06/2018.

Condizioni per la liceità della comunicazione in ambito concorrenziale


Tribunale di Milano, 21 Maggio 2018. Est. Alima Zana.

Tribunale delle Imprese – Discredito commerciale e concorrenza sleale – Comunicazione o Diffusione – Non sussiste


La comunicazione in ambito concorrenziale è lecita ove vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) le informazioni in essa contenute debbono essere vere (verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca). Tale condizione non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva;

b) sotto il profilo formale, esse debbono essere continenti, cioè devono rispettare i requisiti minimi di forma che caratterizzano l’analogo diritto di cronaca e anche di critica (ad esempio, l'assenza di termini esclusivamente insultanti).

L’interesse alla divulgazione della notizia non è invece richiesto in ambito concorrenziale. Tra gli elementi costitutivi della fattispecie denigratoria prevista dall’articolo 2598 comma 2 c.c. rientra la prova della diffusione della notizia screditante (nella specie è stato escluso l’illecito denigratorio, in quanto non è stata provata la diffusione a terzi di una circoscritta comunicazione vis-à-vis). (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE

nel procedimento cautelare recante il numero R.G. 59977/2017, promosso da:

I., con l’avv. Antonio Trotta

-ricorrente

contro

B. S.P.A., con gli avv.ti Francesco Fontana, Nicola Alberti, Silvia Giudici PASQUALE MASSIMILIANO SE., con gli avv.ti Andrea Marinelli e Andrea Stefanelli

DANILO F., con gli avv.ti Katia Buldrini e Maurizio Lascari MICHELE FE., con gli avv.ti Prof. Paolo Auteri e Maria Elisabetta Contino

-resistenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Le vicende processuali In data 14.12.2017 I. s.p.a.-impresa attiva nella commercializzazione e produzione dei prodotti e materiali inerenti il settore D.- ha chiesto in via d’urgenza provvedimenti inibitori assistiti da penale e la pubblicazione nei confronti della concorrente B. s.p.a. nonché nei confronti di Paquale Massimiliano Se., Danilo F. e Michele Fe., suoi ex agenti passati a collaborare con la società resistente.

Nel merito, la ricorrente ha lamentato la sottrazione e l’indebito utilizzo di informazioni commerciali segrete, lo sviamento dei tre ex agenti, di clientela e la denigrazione.

Instaurato il contraddittorio, i resistenti hanno negato nel merito gli illeciti ed eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti contestati, nonché l’incompetenza funzionale e territoriale del Giudice adito, quest’ultima rinunciata alla prima udienza.

Il Giudice ha vagliato l’ipotesi di una conclusione bonaria della lite che tuttavia non è andata a buon fine; ha disposto dunque l’assunzione di sommari informatori e, all’esito, previo deposito di memorie finali, si è riservato la decisione.

2. Le eccezioni preliminari 2.1. L’indeterminatezza del ricorso e la mancata indicazione della causa di merito I resistenti hanno eccepito la mancata sufficiente allegazione delle singole condotte censurate a carico di ciascuno di essi.

L’eccezione è infondata, atteso che sia le controparti -sotto il profilo della vocatio in ius- sia il giudice -sotto il profilo della edictio actionis- hanno potuto comprendere l’oggetto della lite (c.d. petitum immediato e mediato) sia le ragioni dalla pretesa (c.d. causa petendi), tanto che il contraddittorio è stato garantito ed il diritto di difesa è stato esercitato attraverso puntuali difese.

Quanto in particolare alla mancata indicazione della causa di merito, è noto che il ricorrente deve specificamente indicare sia il petitum sia la causa petendi della domanda di merito, a pena di nullità.

E’ tuttavia altrettanto evidente che l’interprete non sia vincolato ad un particolare formalismo, ben potendo enucleare la domanda di merito dal contesto del ricorso e persino dalle difese successive.

Ed allora: qui la relativa eccezione dei resistenti non appare fondata, considerato che la lettura complessiva del ricorso (unitamente alle difese versate nel processo verbale dell’udienza di discussione) consente di inferire sia al Tribunale sia alla controparte che la futura domanda di merito avrà riguardo quantomeno a profili inibitori e che, dunque, sarà diretta ad eventualmente stabilizzare i provvedimenti urgenti ottenuti in questa sede.

2.2. L’eccezione d’incompetenza per materia e per territorio La doglianza preliminare d’incompetenza per materia dell’Ufficio adito a favore del Giudice del Lavoro è infondata.

Come noto, tale presupposto va riguardato alla luce della prospettazione della domanda, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito (ad eccezione delle ipotesi di radicamento artificioso diretto ad eludere il giudice naturale). E qui parte ricorrente lamenta, in relazione alla concorrenza tra imprenditori sul mercato, la violazione delle disposizioni poste non solo a presidio della concorrenza leale ma anche dei segreti industriali da parte di un altro operatore –B.- anche attraverso il concorso di persone fisiche, gli ex agenti della ricorrente.

Tali profili, ritenuti lesivi delle corrette dinamiche della concorrenza, restano del tutto estranei alla cognizione del Giudice del Lavoro rientrando peraltro, attraverso la doglianza di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i, nella competenza funzionale della Sezione specializzata in materia d’Impresa.

Non appartengono invece alla cognizione di questo Ufficio le eventuali condotte contestate ai resistenti -Si., Fe. e F.- per violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di agenzia con I., quali l’obbligo di fedeltà, questioni appartenenti alla cognizione del giudice del Lavoro.

Ed in proposito, la difesa della ricorrente a fronte delle censure delle controparti ha espressamente limitato il perimetro delle proprie domande alla fase successiva alla cessazione del rapporto di agenzia con i singoli agenti.

Tutti i resistenti hanno infine inizialmente eccepito l’incompetenza territoriale, ma vi hanno successivamente rinunciato, restando dunque validamente radicata la controversia presso l’Ufficio adito anche sotto questo profilo.

3. Nel merito: quanto al rapporto di concorrenza tra I. e B. Sussiste rapporto di concorrenzialità, non solo potenziale, tra i due operatori in conflitto, giacché si tratta qui di due società (I. e B.), operanti nel medesimo particolare settore di mercato (quello D.) ancorché i rispettivi prodotti – impianti ed apparecchiature odontoiatriche e protesiche offerti sul mercato non siano direttamente sostituibili tra loro.

Tale valutazione va effettuata invero tenendo conto dei parametri che in sede comunitaria e nazionale si sono ormai consolidati ed in particolare alla luce:

- della “natura dei prodotti, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro interscambiabilità e la loro complementarietà”;

- della “origine dei prodotti e la loro rete di distribuzione” (cfr. Trib. CE 11 luglio 2007 T-443/05, così come, da ultimo, la giurisprudenza nazionale di legittimità la quale ribadisce l'orientamento secondo il quale si intendono affini i prodotti che per loro natura, destinazione alla medesima clientela o soddisfazione del medesimo bisogno, risultano fungibili, cfr. Cass. 4.5.2009 n. 10218).

E dunque qui, benché sussista un’incompatibilità tra la sistematica implantare delle due Case (per cui “se un paziente ha un impianto I., devo mettere accessori I.”), il professionista del settore D. impiega sul paziente impianti alternativamente di I. o B. ma tra loro fungibili, in quanto destinati alla stessa funzione (cfr. verbale del 12.03.2018, dichiarazioni del dr. Fx. e del dr. Py.) ed offerti sul mercato ai singoli operatori attraverso un’analoga rete di agenti.

4. (segue) Lo storno di agenti 4.1. considerazioni generali Come noto, la figura dello storno di dipendenti, collaboratori o agenti esprime la sua problematicità nell’individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quali espressioni tra le più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale.

Nell’applicazione di tale rimedio confluiscono invero opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Carta, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch’essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali.

Tale perimetro è indagato dalle Corti senz’altro nell’ottica dell’intensità lesiva del comportamento censurato. Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

- in violazione della disciplina gius-lavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);

- con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro ed i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);

- non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, ed aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, cfr. Trib. Milano 28.2.2014) D’altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

In tale contesto è stato sanzionato il c.d. “cherry picking”, ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell’assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato (cfr. Trib. Milano, 20.6.2012).

A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l’animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Si tratta questo di un requisito ambiguo, oggetto di serrate critiche da parte della dottrina più attenta, giacché afferente alla sfera soggettiva dell'autore dell'illecito, nonostante in generale si prescinda dal requisito soggettivo della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva ed inibitoria e non a anche a quella risarcitoria.

Ciò premesso, la distinzione tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale sul piano oggettivo va riguardata alla luce dell’intensità lesiva della condotta alla luce, tra l’altro, del numero degli stornati, del loro grado di fungibilità e della tempistica dello sviamento; e ciò al fine di verificare se siano state impiegate modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa. E di tali circostanze lo stornante non può non essere consapevole, giacché ciò corrisponde ad un suo diretto ed immediato vantaggio anticoncorrenziale sul mercato.

4.2. Il caso in esame Prima facie, l’applicazione dei principi sopra esposti conduce a non ravvisare nel caso in esame quegli indici dai quali poter inferire, anche in via presuntiva, lo storno illecito di agenti, neppure se riguardato sotto il profilo dello storno di uno staff ovvero come ipotesi di c.d. cherry picking.

Lo sviamento complessivo di collaboratori è invero appare numericamente in sé irrilevante (si tratta di soli tre agenti), tenuto conto che non vi è alcuna allegazione del numero complessivo che costituisce la rete commerciale di I., della sua distribuzione territoriale e dell’eventuale rapporto gerarchico dei suoi componenti. Tali elementi sarebbero tuttavia indispensabili per poter apprezzare l’eventuale effetto- shock sulla rete di I., non prevedibile e non riassorbile secondo le normali dinamiche del mercato del lavoro in tempi ragionevoli.

Ed allora: il numero esiguo degli agenti stornati appare in sé un fenomeno fisiologico che conduce già ad escludere in via presuntiva l’effetto destrutturante. A ciò si aggiunge la mancata allegazione della loro eventuale non facile sostituibilità, altro indice dal quale l’Ufficio avrebbe eventualmente potuto dedurre l’illiceità dello storno di collaboratori. Anzi agli atti risulta che immediatamente I. ha sostituito Danilo F. con Alessandro A. e Michele Fr., comunicando tempestivamente tale circostanza al mercato (cfr. doc. 4 della difesa F.).

La doglianza va dunque sotto questo profilo rigettata.

5. (Segue): la sottrazione di segreti industriali e commerciali Quanto alla sottrazione d’informazioni riservate, in primo luogo qui non sembra farsi questione del rimedio di cui all'art. 98 c.p.i. Basti pensare alla mancata allegazione del requisito di cui alla lettera c) della disposizione citata, afferente alle misure adottate per garantire la segretezza delle informazioni asseritamente sottratte.

La condotta censurata va allora riguardata sotto l’angolo visuale delle condotte contrarie alle regole della correttezza professionale ex art. 2598, comma 3, c.c. Tale norma, c.d. in bianco, è ritenuta infatti applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i., ad esempio perchè le informazioni aziendali da tutelare non siano facilmente accessibili o adeguatamente protette (cfr. tra le altre Corte D'Appello di Milano, 13.6.2007, GADI 5153).

Qui, secondo la prospettazione di I. la concorrente sleale -giovandosi delle conoscenze degli ex agenti- avrebbe utilizzato dati riservati commerciali riservati riguardanti i clienti, di natura anagrafica ed estimatoria (prezzi, preventivi e forniture).

Sul punto, va osservato che l'appropriazione della lista clienti tramite ex dipendenti della concorrente è fattispecie collocabile tra la categoria delle cognizioni che fanno parte del patrimonio professionale e personale del lavoratore (e come tale liberamente utilizzabile) e la categoria delle informazioni riservate, frutto dei particolari sforzi aziendali, attraverso specifiche ricerche e investimenti, non spendibili presso il nuovo datore di lavoro, diversamente essendo ravvisabile una condotta contraria alle regole di correttezza professionale e come tale vietata.

Si è dunque precisato, anche da parte di questo Ufficio, che l’ex agente – cessato il rapporto di mandato- non può utilizzare in maniera sistematica la lista clienti al di là di singoli rapporti di conoscenza diretta o di rapporti pregressi a quello con l’ex preponente.

Tuttavia anche sotto il profilo della concorrenza sleale la condotta dei resistenti non appare censurabile.

In particolare:

a) quanto ai nominativi dei clienti, essi appaiono di facile acquisizione attraverso elenchi o banche dati liberamente acquisibili sul mercato senza costi (Trib. Milano, 6.11.2003,in GADI 4690/02, con riguardo agli elenchi Seat). Ed in particolare, l’elenco clienti ed i loro recapiti sono accessibili attraverso la consultazione dell’Annuario D. Italiano (Dental Directory 2017/2018; O.VE.S.T. edit., Peschiera Borromeo, pp. 642) che riporta gli elenchi anagrafici e geografici degli studi dentistici e laboratori odontotecnici italiani;

b) quanto alle condizioni economiche praticate ed ai prezzi di fornitura, è vero che si tratta di dati sensibili e riservati. In effetti, la possibilità di ottenere comunque dallo stesso cliente tali informazioni (si pensi alle proposte contrattuali della ricorrente) in sede di offerta negoziale non elide il vantaggio di possederle già in via anticipata, consentendole di proporsi ai clienti offrendo spontaneamente, e senza previa contrattazione, prezzi più competitivi del concorrente leale. Al contrario, non sembra che faccia parte della professionalità dell’agente il prezzo praticato dall’ex preponente. Tuttavia qui i due episodi riferiti a Pasquale Si. oggetto di prova orale (quelli narrati rispettivamente dal dott. Fx. e dal dott. Py.) sono neutri rispetto alla tesi della ricorrente giacché:

-nel primo caso, Pasquale Si. non era l’agente che in passato aveva rifornito in nome e per conto di I. il medesimo cliente oggetto del tentativo di storno (cfr. sommarie informazioni resa dal dott. Fx.1 :

“chi mi vendeva i prodotti era A.”). Dunque è escluso in limine che il resistente abbia tentato di sviare il cliente utilizzando informazioni riservate acquisite direttamente nel corso del rapporto professionale con I.;

-nel secondo caso, pur essendo Pasquale Si. già stato rappresentante per I.2 del medesimo cliente stornato, tuttavia la loro conoscenza era ben più antica (“lo conoscevo da quando era rappresentante per Zimmer”). E proprio i pregressi rapporti sono ritenuti in sede applicativa potenzialmente idonei a scriminare la singola condotta sindacata (cfr. nei casi cioè di conoscenza diretta tra ex agente e cliente o di rapporti pregressi a quello con la preponente, Trib. Milano, 8.4.2014 e 21.3.2014).

Ed allora: i due elementi indiziari sopra ricordati necessitano di migliori riscontri nelle successive fasi, attraverso indagini istruttorie ampie, al fine di verificare se non solo episodicamente ma su larga scala siano state spese in via anticipata dagli ex agenti le informazioni sui prezzi praticati da I., al di là dei rapporti personali o pregressi, al fine proporsi ai clienti offrendo spontaneamente, e senza previa contrattazione, prezzi più competitivi del concorrente leale.

6. (Segue): quanto alla denigrazione Quanto alla denigrazione, come noto la comunicazione in ambito concorrenziale è lecita ove vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) le informazioni in essa contenute debbono essere vere (verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca). Tale condizione non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare 1 cfr. verbale d’udienza del 12.3.2018: “mi ha proposto impianti P3 di B. a un prezzo molto particolare e favorevole” (…) “il prezzo proposto da Si. era la metà ed era simile -non dico più basso- di quello I. In più mi dava un kit chirurgico e l’apparecchiatura e la componentistica per attiva alla protesizzazione completamente gratis”, cfr. testimonianza resa dal dott. Fx.).

2 “Quando lavorava per I., io mi rifornivo da lui. Era l’agente di riferimento per I.” (.). “Mi ha fatto proposte vantaggiose rispetto a quelle di I.; la differenza tra i prezzi della fornitura I.-B. è di e 20,00 per impiantomoncone”, cfr. testimonianza resa da Py. Antonino);

nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva;

b) sotto il profilo formale, esse debbono essere continenti, cioè devono rispettare i requisiti minimi di forma che caratterizzano l’analogo diritto di cronaca e anche di critica (ad esempio, l'assenza di termini esclusivamente insultanti).

L’interesse alla divulgazione della notizia non è invece richiesto in ambito concorrenziale.

Qui, I. ha lamentato condotte denigratorie riferibili a B., ma poste in essere direttamente dai tre ex agenti stornati. Ed in particolare:

·a Michele Fe. non è addebitata alcuna specifica condotta;

·nei confronti di Danilo F., in sede orale de relato è stato riferito un episodio (in relazione al “peggioramento della qualità del prodotto offerto da I. a seguito del cambio di sito di produzione”, cfr. dichiarazioni rese dal dott. A.); tale condotta sarebbe stata ripetuta con altro cliente (il dott. Chiari) e con altri soggetti, non meglio identificati;

·quanto a Massimiliano Se., è stata acquisita riferito un preoccupante episodio (“mi comunicava che andava via da I., mi ha spiegato ragioni inerenti il prodotto, perché secondo lui il prodotto aveva delle criticità. Il loro impianto più piccolo di 3,75 mm aveva una qualità che non poteva sopportare carichi masticatori. Non mi ha detto che la lega era scadente, ma il tipo di lega non reggeva la carica”, cfr. dichiarazioni resa dal dott. Fx.). Nel complesso, la dichiarazione censurata è potenzialmente lesiva, giacché accanto alla singola parte informativo (corrispondente al vero secondo la tesi di B., giacché il relativo impianto poteva essere utilizzato solo nella parte anteriore della bocca e non poteva sopportare grossi stress masticatori, cfr. foglio illustrativo idi I.), è stata accostata una parte valutativa (“il prodotto aveva criticità”) di portata negativa alla quale sono state affiancate altre relative ad I. stessa, ritenuta “azienda senza futuro, monca” e del suo amministratore “Ribolla, screditandolo, raccomandandomi fatti societari della costituzione di I. Che era una persona che prometteva e non manteneva le promesse”).

Per tutte le ipotesi sopra riferite –anche a prescindere dal peso probatorio di alcuni riscontri (si pensi alla dichiarazione in parte de relato del dott. A.) - manca tuttavia la prova della diffusione della notizia screditante, ritenuta dall’orientamento maggioritario elemento costitutivo del rimedio.

In ogni caso, anche volendo accedere all’opposto indirizzo -più favorevole alla ricorrente - non potrebbero essere in questa sede invocati:

- né il rimedio di cui all’art. 2598, comma 2, c.c., giacché manca la prova di un collegamento eziologico con B. -soggetto intraneo, dotato della necessaria qualificazione soggettiva per predicare un’ipotesi di concorrenza sleale- non sussistendo alcun riscontro di un concorso, anche solo ideativo, della resistente;

-né la disciplina di cui all’art. 2049 c.c. In proposito, seppure apparentemente sia emersa la prova della c.d. “occasionalità necessaria” tra la condotta censurata ed il rapporto che lega i due ex agenti e la preponente, va ricordato che la disposizione citata consacra un’ipotesi di responsabilità oggettiva funzionale ad assicurare la riparazione del pregiudizio in una logica di garanzia e, dunque opera solo sotto il profilo risarcitorio mentre non sembra potersi attagliare a tecniche di tutela inibitoria, dirette ad interdire in futuro la condotta illecita continuativa.

E’ riservata dunque all’eventuale fase di merito ogni indagine circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito censurato, refluendo la tutela di I. nei rimedi riparatori.

7. (Segue): quanto allo sviamento di clientela 7.1. Considerazioni generali Quanto allo storno di clienti attraverso gli ex agenti, in via generale come già in altre occasioni osservato i vantaggi in termini di avviamento e clientela derivati dall’attività promozionale degli agenti/procuratori sono patrimonio acquisito del preponente, con la conseguenza che il necessario rispetto delle regole di correttezza ex art. 2598, n. 3, c.c. non consente al nuovo datore di lavoro di utilizzare gli ex collaboratori del concorrente per un sistematico contatto con i clienti già trattati al fine di acquisirli a proprio favore (Tribunale di Milano 8.04.2014).

In proposito va precisato che:

- l’agente opera esclusivamente nell’interesse del soggetto abilitato e rappresentato dal primo (art. 1743 cod. civ.) e, dunque, i clienti sono patrimonio della società preponente;

- il rapporto personale tra cliente e agente consente di ritenere un evento fisiologico il fatto che un certo numero di clienti possa seguire l’agente nel cambio dei suoi rapporti con la Società;

- la fisiologia del passaggio, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo (Trib. Milano 21.03.2014);

- l’illiceità dell’intervento sulla clientela da parte dello stornante si può apprezzare anche in via indiziaria ove vi sia prova:

-dell’impiego d’informazioni riservate, che come già ricordato l’ex agente – cessato il rapporto di mandato- non può utilizzare in maniera sistematica al di là di singoli rapporti di conoscenza diretta o di rapporti pregressi a quello con la Società;

-di una sollecitazione diretta degli ex agenti presso la clientela, che si convertano ad esempio in comunicazioni d’interruzione dei rapporti con lo stornato.

7.2. Il caso in esame Passando al caso in esame, I. lamenta il patologico esodo di un numero rilevante di clienti, sostenendo che tale effetto sia la conseguenza di un illecito impiego, a monte, d’informazioni commerciali segrete e della prosecuzione del rapporto con i singoli clienti da parte degli ex agenti.

B. ha negato tale sviamento, con la rilevante conseguenza processuale che l’onere di provare tale storno, quale fatto contestato, è posto a carico di I. Seppure sia noto all’ufficio che si tratta quello in esame d'illecito di pericolo, a tutela c.d. anticipata ove non costituisce elemento costitutivo il pregiudizio effettivo, sono qui necessari eventuali migliori approfondimenti allegatori e probatori per verificare:

- se tutti e/o quali dei clienti elencati siano stati effettivamente contattati dagli ex agenti da B.;

- quali tra questi clienti erano già in precedenza riforniti dagli stessi agenti -Se., Fe. e F.- con prodotti odontoiatrici I.;

- se siano state impiegate modalità non lecite, quali appunto informazioni riservate o comunicazioni denigratorie.

Come già ricordato, allo stato I. ha fornito un quadro probatorio limitato che non consente di inferire l’impiego di modalità scorrette ovvero il sistematico contatto della stessa clientela da parte degli stessi agenti. Con la conseguenza che, in mancanza di sottoscrizione di un patto di non concorrenza, non può essere predicata in questa sede alcuna illiceità anche sotto questo profilo.

8. Quanto al periculum La carenza del fumus assorbe ogni questione sul periculum.

9. Il comando giudiziale Il ricorso per le ragioni esposte va dunque integralmente rigettato.

La natura totalmente anticipatoria del provvedimento importa il governo delle spese.

Appare opportuno compensare integralmente le stesse, tenuto conto del quadro probatorio emerso che ha delineato singoli episodi da eventualmente meglio indagare nella fase di merito.

 

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso;

2) compensa integralmente le spese di lite tra I. e ciascuno dei resistenti B. s.p.a., Danilo F., Pasquale Massimiliano Si. e Michele Fe.

Si comunichi

Così deciso in Milano, lì 21 maggio 2018

Il giudice designato dott.ssa Alima Zana