Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 785 - pubb. 01/01/2007

Diritto di ritenzione del professionista e procedura di conciliazione ad opera del collegio professionale

Tribunale Reggio Emilia, 13 Novembre 2002. .


Credito per prestazioni professionali - Ingiunzione di consegna dei documenti relativi alle prestazioni svolte - Diritto di ritenzione dei documenti ex art. 2235 c.c. - Procedura di conciliazione ex art. 49 d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1068.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il … il rag. (A) proponeva opposizione al decreto del … con il quale il Presidente del Tribunale gli aveva ingiunto di consegnare, senza dilazione alcuna, alla (B) s.p.a. in liquidazione e ai soci della predetta società tutta la documentazione indicata nella parcella emessa nei loro confronti per la somma di L.174.305.438 nonché altra documentazione di cui (A) era entrato in possesso nell’espletamento della attività professionale svolta per numerosi anni nell'interesse della (B) s.p.a..

(A), nel proporre tempestiva opposizione, deduceva di aver legittimamente trattenuto i documenti per il tempo necessario alla tutela dei propri diritti e che i ricorrenti avrebbero potuto esperire solo la procedura prevista dall'art. 49 della legge professionale per ottenere la consegna di quanto richiesto.

Motivi della decisione

Occorre richiamare le seguenti risultanze tratte dalla documentazione agli atti e dalle comuni allegazioni.

Il rag. (A) ha svolto per numerosi anni prestazioni professionali in favore della (B) s.p.a. che si sono compendiate, in prevalenza, nella rappresentanza e difesa di tale società in procedimenti di fronte alle Commissioni Tributarie.

Con lettera del … (A) ha trasmesso la nota pro forma (opinata dal Collegio di appartenenza) nella quale ha dettagliatamente indicato gli atti compiuti nell'interesse della società (numerosi ricorsi avverso avviso di liquidazione di .imposta e irrogazione sanzioni; domande di rimborso INVIM; istanze di condono tributario) ed esposto il relativo onorario per un ammontare complessivo di L.174.305.438.

Con nota de1 … la (B) e gli altri litisconsorti hanno chiesto di prendere visione dei documenti indicati nella nota pro forma.

A tale nota è seguito lo scambio di una fitta corrispondenza fra i legali che si concluso con la emissione in data … della ingiunzione di consegna della documentazione.

Ciò posto il giudicante osserva quanto segue.

L'art.2235 c.c. prevede che il prestatore d'opera intellettuale non possa trattenere le cose ed i documenti ricevuti se non per il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Nella motivazione dell'unico precedente di legittimità in materia è stato affermato che l'art.2235 c.c. “ponendo una regola ed una eccezione quanto al diritto di ritenzione dei documenti, non può riguardare che il periodo successivo alI 'esaurimento della prestazione dovuta e, più precisamente, il periodo in cui deve procedersi alla liquidazione degli onorari al professionista” con la precisazione che tale norma "ha per scopo precipuo di limitare quella autotutela del diritto al pagamento degli onorari che potrebbe derivare dalla ritenzione dei documenti" (cfr. Cass. 16 febbraio 1965 n. 241).

Alla luce di tale principio e tenuto conto del fatto che (A) ha trattenuto la documentazione anche dopo la redazione e l'opinamento della parcella da parte del Collegio di appartenenza, i ricorrenti avevano diritto di rientrare in possesso dei documenti per essere abbondantemente decorso il periodo di tempo in cui il professionista poteva legittimamente esercitare la loro di ritenzione.

Di tali documenti alcuni sono stati pacificamente consegnati dalla società (B) a (A) sicché appare pienamente integrato il disposto dell'art.2235 che esclude il diritto di ritenzione per i documenti "ricevuti" dal prestatore d'opera.

Quanto agli atti redatti da (A) (vale a dire i ricorsi alle commissioni tributarie, le domande di rimborso dell'imposte versate in eccedenza e le istanze di condono) deve osservarsi che l'art.49 del d.p.r. 27 ottobre 1953, n.1068, espressamente richiamato dall'art.2235 quale legge professionale (dei ragionieri e periti commerciali), pone il divieto di ritenzione non solo per i documenti e le scritture ricevute dai clienti ma anche per gli altri atti senza distinguere, a tale proposito, se consegnati dal cliente o formati dal professionista.

E ciò trova la sua evidente ragione nel fatto che il cliente, vuoi per rivolgersi utilmente all’operato di altro professionista vuoi per verificare l'operato del professionista già nominato vuoi per altre ragioni, ha diritto di ricevere tutta la documentazione sulla quale e nella quale si è compendiata l'attività professionale. E nel caso di specie gli opposti avevano interesse ad acquisire copia degli atti redatti da (A) per verificare la congruità dell'onorario richiesto.

Né può fondatamente sostenersi che per conseguire tale finalità gli opposti avrebbero dovuto avvalersi esclusivamente della procedura di cui all’art.49 già menzionato non potendo attribuirsi a tale procedura la natura di condizione di procedibilità della azione giudiziaria; sicché l'ordine di consegna della documentazione può essere emesso in sede giudiziaria in luogo dell' ordine di deposito impartito dal Collegio di appartenenza.

Alla luce di quanto precede l'azione personale di restituzione dei documenti, proposta dai ricorrenti mediante l'avvio della procedura ingiuntiva, appare fondata.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia, Ia Sez., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa così provvede:

rigetta l'opposizione proposta da (A)

omissis