Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8021 - pubb. 31/10/2012

Diritto al cognome e variazione del doppio cognome originario

Tribunale Reggio Emilia, 29 Agosto 2012. Est. Fanticini.


Diritti inviolabili della personalità - Diritto alla intangibilità del nome e del cognome.

Cittadinanza - Variazione del doppio cognome originario - Atto dell'autorità - Esclusione.



Il diritto al nome (e al cognome) costituisce diritto inviolabile della personalità, tutelato dall’art. 2 della Costituzione: l’intangibilità del cognome, come identificativo della persona, è corollario di tale diritto. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Non è consentita, per atto dell’autorità, la variazione del (doppio) cognome originario, nemmeno in caso di assunzione della cittadinanza italiana, dato che la Legge 91/1992 non prevede la modifica delle generalità del soggetto al quale è attribuita la cittadinanza, né il doppio cognome è in contrasto con norme interne (v. circolare n. 14/2012 del Ministero dell’Interno, interpretativa del D.P.R. 13/3/2012 n. 54). Conseguentemente, il decreto del Ministro dell’Interno che conferisce la cittadinanza italiana e modifica l’originario doppio cognome del nuovo cittadino costituisce provvedimento amministrativo illegittimo che produce effetti indiretti sui diritti dedotti nel procedimento di rettificazione degli atti di stato civile (art. 95 D.P.R. 396/2000); come tale, deve essere disapplicato in forza dell’art. 5 della Legge 2248/1865 all. E.. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


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