Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8273 - pubb. 07/01/2013

Contratto di utenza telefonica con il consumatore e portabilità del numero come elemento essenziale del rapporto

Tribunale Reggio Emilia, 19 Aprile 2012. Est. Gattuso.


Consumatore – Nozione – Atto «della professione» e atto «relativo alla professione» – Distinzione.

Competenza territoriale – Foro convenzionale – Onere in capo al professionista della prova che sia stata oggetto di trattativa individuale – Sussistenza.

Servizi telefonici – Portabilità del numero – Elemento essenziale del rapporto negoziale – Inadempimento di non scarsa importanza – Sussistenza.

Esenzione convenzionale di responsabilità per fatto del terzo – Allegazione di fatto imputabile al precedente gestore – Onere del nuovo gestore di verificare le ragioni tecniche che impediscano l’esatto adempimento – Responsabilità per fatto proprio – Sussistenza.



In ipotesi di contratto per l’erogazione di servizi telefonici presso casa adibita ad abitazione, si deve assumere, nonostante il contratto rechi l’indicazione letterale che il medesimo è riservato «alle microimprese», che l’atto sia diretto contestualmente al soddisfacimento di finalità cd. promiscue o miste, domestiche e professionali. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)

Ove la parte abbia perfezionato il contratto al di fuori della propria «sfera di competenza abituale», trovandosi nello stesso stato di ignoranza/difficoltà di accesso alle informazioni proprio di ogni consumatore, si deve assumere che l’atto negoziale non sia atto cd. «della professione», ma mero atto «relativo alla professione», con conseguente applicazione della disciplina protettiva. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)

Se il professionista, convenuto avanti al foro del consumatore, eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice in ragione della sussistenza di clausola contrattuale che preveda la competenza esclusiva di altro tribunale, incombe sul medesimo dare la prova positiva che tale clausola sia stata oggetto di trattativa individuale. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)

La clausola inerente alla cd. portabilità del numero, o number portability, non configura mero «servizio accessorio», ma elemento essenziale del rapporto negoziale; ne consegue che la definitiva perdita e/o la temporanea sospensione (per un congruo periodo) del proprio numero telefonico deve essere considerata inadempimento di non scarsa importanza e sufficiente ragione per la risoluzione del negozio. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)

Il contraente nuovo gestore è tenuto ad attivarsi nei confronti del precedente gestore al fine di verificare le ragioni tecniche che impediscano l’esatto adempimento; non è dunque dirimente la sussistenza di una clausola di esenzione di responsabilità per fatto del terzo, rispondendo il contraente nella specie per fatto proprio, in quanto non ha allegato e provato d’avere verificato le ragioni tecniche del diniego. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)


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