Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9003 - pubb. 27/05/2013

Professione notarile, funzione pubblica, prevalenza della forma solenne e rispetto dello stesso standard di qualità richiesto dall’atto pubblico

Appello Milano, 29 Gennaio 2013. Pres., est. Carla Romana Raineri.


Notaio – Funzione pubblica – Obbligo di adoperarsi per l’adeguamento della volontà delle parti alle regole fondamentali dell’ordinamento – Utilizzo della forma della scrittura privata autenticata con l’inserimento di clausole di dispensatrici da responsabilità – Ammissibile solo in casi eccezionali.

Notaio – Funzione pubblica e libero professionale – Funzione subalterna della prestazione d’opera intellettuale rispetto gli obblighi di funzione pubblica – Dovere di garantire la sicurezza dei traffici immobiliari – Divieto di giovarsi dell’esonero espresso da responsabilità in presenza di iscrizione pregiudizievole.

Notaio – Forma dell’atto pubblico quale primaria ed ordinaria – Utilizzo di forma meno solenne – Rispetto di principi fondanti del rapporto professionale e della funzione pubblica – Utilizzo di scrittura privata – Obbligo di garantire il rispetto dello stesso standard di qualità richiesto dall’atto pubblico – Sussistenza.



L’ordinamento non prevede che il notaio sia un mero registratore, ossia che si limiti a riportare nell’atto ogni dichiarazione delle parti, ma, al contrario, esige, al fine della certezza dei rapporti giuridici, che egli si adoperi per l’adeguamento della volontà delle parti alle regole fondamentali dell’ordinamento, in guisa che il risultato programmato, sovente negoziale, possa effettivamente essere conseguito. Per tale ragione, il ricorso alla forma della scrittura privata autenticata e l’inserimento di clausole dispensatrici da responsabilità può ammettersi solo in casi eccezionali, nei quali le parti concretamente abbiano sottoposto al notaio una scrittura privata da essi stessi preparata e sottoscritta e abbiano esonerato il notaio dal compito di effettuare le necessarie visure catastali sulla base di una serie di esigenze concrete. Questa conclusione, unanimemente sostenuta dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità, corrisponde anche al sentire comune della collettività, la quale affida la certezza dei propri trasferimenti ad un pubblico ufficiale specializzato che ne garantisca la precisione e la sicurezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La giurisprudenza della corte di cassazione, coniugando in un legame indissolubile la funzione pubblica con quella libero-professionale del notaio, ha posto il contratto di prestazione d’opera intellettuale in posizione subalterna rispetto agli obblighi di funzione pubblica, laddove gli interessi in gioco sono prevalentemente di portata generale, così come quando occorra garantire la sicurezza dei traffici immobiliari. Ad ulteriore conferma di ciò, vi è il principio secondo cui il notaio non può neppure giovarsi dell’esonero espresso da responsabilità, qualora vi sia il concreto sospetto dell’esistenza di una iscrizione pregiudizievole, essendo egli tenuto a informarne comunque le parti, atteso il suo indefettibile compito di garantire la certezza e la sicurezza dei trasferimenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 47 cod. deont. notarile, l’atto pubblico costituisce “la forma primaria ed ordinaria di atto notarile, che il notaio deve di norma utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l’intervento, se non risulta una diversa volontà e salva la particolare struttura dell’atto”. Pertanto, anche laddove una serie di circostanze permettesse di ritenere legittima e fondata la scelta della forma meno solenne, l’attività del notaio non deve in ogni caso venir meno al rispetto di una serie di principi, per così dire, fondanti del rapporto professionale e della funzione pubblica e ciò appare tanto più vero, quanto più la scelta dipenda dalla decisione del notaio stesso e non da quella delle parti. In altri termini, salvo il caso (peraltro non così frequente) in cui la scrittura privata sia stata interamente predisposta, formulata, e redatta dalle stesse parti (o da altri professionisti di loro fiducia) e venga sottoposta al notaio per la sola autenticazione delle firme, in tutti gli altri casi, poiché la scelta della forma della scrittura privata avviene ad opera del notaio stesso, egli è tenuto a garantire il rispetto dello stesso standard di qualità richiesto dall’atto pubblico proprio in ragione della circostanza secondo cui vige un principio di equiparazione fra le due forme ‘quoad effectum’ (di qui la indubbia rilevanza di esperire attività preparatorie assolutamente essenziali, quali, ad esempio, le indagini ipotecarie e catastali). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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