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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1006 - pubb. 01/07/2007.

Accordi di ristrutturazione, adesioni e poteri del tribunale


Tribunale di Milano, 24 Gennaio 2007. Est. Craveia.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Natura dell’istituto – Autonomia rispetto al concordato preventivo – Applicazione analogica delle regole del concordato – Esclusione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Percentuale minima delle adesioni – Condizione di omologazione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Poteri di controllo dell’autorità giudiziaria – Estensione al merito ed alla concreta attuabilità del piano – Sussistenza.


Gli accordi di ristrutturazione integrano un autonomo istituto giuridico per nulla assimilabile ad un mero concordato semplificato. Infatti l’assenza di effetti remissori per i creditori dissenzienti (o semplicemente non aderenti al piano) e la necessità che i separati accordi con i creditori portanti almeno il 60% del debito complessivo siano raggiunti dalla impresa ricorrente nella fase endoprocessuale, come presupposto per l’inizio del giudizio di omologa, rendono l’istituto stesso assimilabile al pactum de non petendo e per la pluralità di parti, ad un negozio di diritto privato classificabile come contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria. Ne consegue che non sono applicabili neppure in via analogica all’istituto in esame le norme che regolano il concordato preventivo, norme contenute in una legge speciale e quindi non suscettibili di avere efficacia oltre l’alveo normativo che le ha disegnate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f., il raggiungimento della percentuale minima di adesioni non è presupposto dell’azione ma condizione di omologazione del piano sicchè tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in fieri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella fase giudiziale dell’omologa, unica devoluta alla Autorità Giudiziaria, il controllo non deve limitarsi alla mera constatazione asettica dell’intervenuta approvazione del piano, ma deve anche concretamente entrare nel merito del ricorso e soffermarsi con attenzione sulla concreta attuabilità del piano, intesa come il rispetto coerente degli accordi prospettati sulla base delle concrete prospettive di realizzo, basandosi su un ragionevole grado di monetizzazione, con particolare attenzione alla posizione dei creditori estranei all’accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(omissis)
Con ricorso depositato il 15.9.2006 e poi integrato con note del 31.10.2006, la T. Srl in liquidazione ha chiesto il giudizio di omologa degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti.
La ricorrente ha presentato un piano che prevede la suddivisione in classi del ceto chirografario con previsione di pagamenti dilazionati sino al 2011 e percentuali di soddisfo variabili per il ceto chirografario e dell’intero credito capitale per i creditori privilegiati (ivi compresi quelli ipotecari e tributari); nel piano è anche indicato che la società ricorrente ha prudentemente previsto un debito verso l’erario di circa euro 1.600.000,00 per tributi non ancora iscritti al ruolo e che «... potranno far parte di un separato procedimento transattivo..».
La ricorrente ha anche allegato una relazione redatta sulla attuabilità del piano nella quale l’esperto dichiara che sono stati effettuati controlli a campione, sia per il riscontro delle partite debitorie sia per l’accertamento dell’attivo immobilizzato con conferma che a fronte di debiti per un totale di euro 5.118.116,85 la ricorrente ha raggiunto accordi transattivi con creditori per euro 3.357.040,13 pari al 65,59% e la copertura della somma prospettata per la attuabilità del piano risulterebbe poi ottenibile dalla vendita di un immobile stimato in euro 450.000,00 e dal ricavato della fornitura di servizi per conto della V. Srl per euro 3.750.000,00 in esecuzione del contratto in essere.
La ricorrente con la indicata nota integrativa ha dato atto che nelle more, a fronte di un aggiornamento dell’intero suo debito in complessivi euro 5.261.286,50 sono state acquisite ulteriori adesioni per un totale di euro 3.513.892,86 pari al 66,63%: escludendo i debiti erariali (allo stato non esistenti e per i quali il ricorrente stesso ha indicato come oggetto di eventuali successivi accordi con l’erario) il debito complessivo accertato scende a euro 3.656.673,96 e con le adesioni raccolte di euro 3.513.892,86 si è raggiunta una maggioranza del 96,10%
.
Il ricorso e la sua integrazione, con i documenti richiamati, sono stati depositati in Cancelleria di questo Tribunale e pubblicati nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio in data 8.11.2006; è stata fissata la comparizione delle parti avanti al Collegio per l’udienza dell’11 gennaio 2007 e non sono giunte opposizioni
.
Nel corso di tale udienza la ricorrente ha depositato una ulteriore nota illustrativa, dalla quale emerge che altri creditori hanno aderito al piano, che il contratto con la V. Srl è in essere ed in costante progressione migliorativa, che le previsioni di liquidazione vengono rispettate con maggior concretezza di attuabilità del piano.
La nota integrativa ribadisce che il debito erariale, solo ad oggi previsto, non è formalmente esistente perchè non è stato ancora accertato dall’Erario e non esiste alcuna iscrizione a ruolo: esso potrà in futuro essere oggetto di accordi autonomi anche ex art. 182 ter l.f.
Il Tribunale rileva innanzi tutto che gli accordi di ristrutturazione integrano un autonomo istituto giuridico per nulla assimilabile ad un mero concordato semplificato. Infatti l’assenza di effetti remissori per i creditori dissenzienti (o semplicemente non aderenti al piano) e la necessità che i separati accordi con i creditori portanti almeno il 60% del debito complessivo siano raggiunti dalla impresa ricorrente nella fase endoprocessuale, come presupposto per l’inizio del giudizio di omologa, rendono l’istituto stesso assimilabile al pactum de non petendo e per la pluralità di parti, ad un negozio di diritto privato classificabile come contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria. Ne consegue che il Collegio non ritiene applicabili neppure in via analogica all’istituto in esame le norme che regolano il concordato preventivo, norme contenute in una legge speciale e quindi non suscettibili di avere efficacia oltre l’alveo normativo che le ha disegnate.
Non ha pregio il richiamo da taluni fatto alla relatio formale dell’art. 161 l.f. richiamata nell’art. 182 bis l.f. perché con essa il legislatore ha semplicemente voluto indicare l’aspetto formale della documentazione che deve accompagnare l’accordo di ristrutturazione, senza alcuna ulteriore efficacia.
Ne consegue che:
a
) la competenza per territorio è quella del Tribunale ove l’impresa ha la sua sede legale non applicando il limite territoriale dell’anno del suo eventuale mutamento;
b) non trova applicazione il precetto dell’art. 168 l.f. che impone il divieto delle azioni esecutive e cautelari per tutti i creditori;
c
) non si applicano le disposizioni degli artt. 185 e 186 l.f. vuoi per l’assenza di un commissario e del comitato dei creditori, vuoi per la assenza di una unitaria rappresentazione al ceto creditorio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in procedura che raggiunge con ogni singolo creditore singoli accordi poi uniti dalla causa comune.
Da ultimo si sottolinea che il raggiungimento della percentuale minima di adesioni non è presupposto dell’azione ma condizione di omologazione del piano sicchè esso può trovare origine mentre gli accordi sono in fieri (contra Trib. Brescia e parte della dottrina). Nella fase giudiziale dell’omologa, unica devoluta alla Autorità Giudiziaria, il controllo non deve limitarsi alla mera constatazione asettica dell’intervenuta approvazione del piano, ratificando passivamente l’espressione della maggioranza delle adesioni, con relega del Tribunale ad una mera funzione certificativa, avulsa da qualsivoglia disamina nel merito. Il Collegio quindi in questa sede non ha solo limitati poteri di disamina delle mere questioni formali quali:
—l’accertamento della regolarità del ricorso con il deposito dei suoi allegati, e tra essi la relazione dell’esperto sulla attuabilità del piano
—la permanenza dello stato di crisi e la natura di imprenditore commerciale del debitore
— il rispetto delle regole processuali, tra cui l’avvenuta pubblicità del piano al registro delle imprese e l’inesistenza di opposizioni.

Il Tribunale deve anche concretamente entrare nel merito del ricorso e soffermarsi con attenzione sulla concreta attuabilità del piano intesa come il rispetto coerente degli accordi prospettati sulla base delle concrete prospettive di realizzo, basandosi su un ragionevole grado di monetizzazione, con particolare attenzione alla posizione dei creditori estranei all’accordo.

Ciò posto, nel caso in esame, il Collegio osserva:
—l’intero procedimento si è svolto nel pieno rispetto del dettato normativo posto che la ricorrente è impresa commerciale con sede legale in Milano, ha depositato la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione con le sue integrazioni e i documenti indicati nell’art. 161 l.f., ha eseguito la prescritta pubblicità nel registro delle imprese ed ha raccolto espressioni di voto positive in misura superiore alla percentuale minima di legge;
— la attuabilità del piano, con particolare riguardo ai creditori dissenzienti, è attestata dall’esperto nominato che ha fatto proprie le previsioni del liquidatore della ricorrente; per il cespite immobiliare esistono concrete possibilità di realizzo all’importo preventivato e il contratto in essere con la V. Srl dà i frutti sperati. Ne consegue che non vi sono fatti o atti ostativi alla pronuncia della richiesta omologa ribadendo il Collegio che dal presente accordo sono espressamente esclusi i tributi fiscali non ancora accertati e che potranno essere definiti in futuro dalla società ricorrente con l’Erario con ogni strumento normativo.