Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10156 - pubb. 10/03/2014

Nullità e inefficacia del trust liquidatorio dichiarato in stato di insolvenza

Tribunale Napoli, 03 Marzo 2014. Est. De Matteis.


Trust interno autodichiarato liquidatorio – Costituzione in stato di insolvenza – Segregazione dei beni sociali – Elusione della disciplina fallimentare – Actio nullitatis avviata dal curatore fallimentare – Nullità del trust – Sussistenza.

Trust istituito da una società in bonis – Validità del trust – Sopravvenuta a dichiarazione d’insolvenza – Effetti sul trust – Inefficacia – Sussistenza.



Ai fini della validità dell’atto istituivo di trust, in applicazione della disciplina prevista dalla convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (ratificata senza riserve dall’Italia con legge n. 364 del 1989) entrata in vigore dal 1 gennaio 1992, occorre accertarsi che l’istituzione dello stesso sia finalizzata ad un interesse meritevole di tutela per il nostro ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.) non altrimenti perseguibile con gli ordinari strumenti del diritto civile. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)

Il trust liquidatorio istituito da un’impresa in bonis in condizioni di dissesto economico (tale da doverla indurre a presentare un’istanza di fallimento in proprio), in quanto elusivo della disciplina fallimentare ed in particolare delle norme inderogabili che presiedono alla liquidazione concorsuale, deve essere considerato nullo sin dall’origine. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)

Il trust istituito da società in bonis, ancorché valido, diventa inefficace in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione d’insolvenza. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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