Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10161 - pubb. 12/03/2014

Obbligo del fallito di presentarsi personalmente agli organi della procedura

Tribunale Milano, 11 Marzo 2013. Estensore Lamanna.


Fallimento - Obblighi del fallito - Obbligo di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori - Violazione - Reato di cui combinato disposto degli artt. 49, 220 e 226 L.F..

Fallimento - Obblighi del fallito - Obbligo di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori - Obbligo riguardante tutti coloro che hanno ricoperto funzioni amministrative o liquidatorie nel periodo oggetto di esame.

Fallimento - Obblighi del fallito - Obbligo di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori - Violazione - Potere del giudice delegato di disporre la convocazione del fallito - Sussistenza.



La violazione da parte del fallito dell'obbligo previsto dall'articolo 49 L.F. di presentarsi personalmente agli organi della procedura per fornire informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura stessa integra il reato di cui al combinato disposto degli artt. 49, 220 e 226 della legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’obbligo previsto dall'articolo 49 L.F. di presentarsi personalmente agli organi della procedura per fornire informazioni o chiarimenti deve intendersi riferito a tutti coloro che hanno ricoperto funzioni amministrative o liquidatorie nel periodo oggetto d’esame e non solo all’ultimo amministratore o liquidatore della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il giudice delegato ha il potere di convocare avanti a sé il fallito che non ottemperi all'obbligo previsto dall'articolo 49 L.F. di presentarsi personalmente per fornire informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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