Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10229 - pubb. 26/03/2014

È improcedibile la domanda già proposta in Italia nei confronti del debitore dichiarato insolvente in Belgio e riassunta nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte

Tribunale Venezia, 06 Dicembre 2013. Est. Eugenia Italia.


Regolamento (CE) N. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 - Apertura procedura di insolvenza in Belgio - Legge applicabile al processo pendente - Applicabilità legge fallimentare italiana.

Regolamento (CE) N. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 - Apertura procedura di insolvenza in Belgio - Processo pendente in Italia - Improcedibilità della domanda.

Regolamento (CE) N. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 - Apertura procedura di insolvenza in Belgio - Riassunzione del processo nei confronti del curatore in Italia - Esclusione - Violazione del principio del ne bis idem.



Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (CE) N. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, si applica la legge fallimentare italiana al processo pendente in Italia volto all’accertamento di un credito nei confronti di una persona giuridica la cui procedura di insolvenza viene aperta in Belgio. (Eugenia Italia) (riproduzione riservata)

Pertanto, a seguito della dichiarazione dell’apertura della procedura di insolvenza, la domanda già proposta in Italia nei confronti del debitore dichiarato insolvente in Belgio e riassunta nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte, dev'essere dichiarata improcedibile e il creditore è onerato a far valere la propria pretesa nella procedura di insolvenza aperta in Belgio. (Eugenia Italia) (riproduzione riservata)

Il creditore ha la facoltà di procedere alla riassunzione nei confronti del curatore in Italia soltanto se intenda espressamente precostituirsi un titolo da far valere nei confronti del fallito tornato in bonis, qualora tuttavia non abbia già optato per la riproposizione della sua domanda nella sede e con le forme processuali imposte dalla legge della procedura di insolvenza. (Eugenia Italia) (riproduzione riservata)

Ne consegue che il creditore, che abbia optato per la riproposizione della propria domanda nei confronti del debitore fallito nel procedimento di accertamento concorsuale in Belgio, non può contemporaneamente, in contrasto con il principio del ne bis in idem, pretendere di coltivare le proprie ragioni anche in Italia con la prosecuzione del giudizio ordinario, tranne che provi l’avvenuta preclusione della possibilità di insinuazione nel passivo ovvero l’esito negativo della domanda di ammissione al passivo. (Eugenia Italia) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Eugenia Italia


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