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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1047 - pubb. 23/01/2008.

Revocabilità della garanzia ed eccezione del curatore in sede di verifica


Tribunale di Milano, 26 Febbraio 2007. .

Fallimento - Accertamento del passivo - Revocatoria di garanzia ipotecaria - Prescrizione dell'azione - Eccezione del curatore - Ammissibilità.


Anche nel regime previgente la novella fallimentare, il curatore, in sede di verifica dei crediti, poteva eccepire la revocabilità della garanzia anche nel caso in cui fosse decorso il termine di prescrizione per la proposizione in via autonoma dell’azione revocatoria. Non essendovi limiti temporali alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, sarebbe infatti incoerente ed antieconomico ritenere che il curatore sia gravato in ogni caso dell’onere di proporre tempestivamente tutte le azioni idonee a far valere l’inefficacia di prelazioni riferibili a crediti che potrebbero anche non formare mai oggetto di domanda di ammissione al passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

E' pacifica la sussistenza del credito azionato del ricorrente.

E' infatti provato documentalmente che la somma richiesta risulta dovuta in virtù di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di C. in data 22.4.1998 e non opposto nei termini di legge (v. doc. 8 ricorrente); vi è inoltre riscontro dell’avvenuta cessione di tale credito da parte dell’originario titolare - Banca Polare di Lodi - all’odierno ricorrente (v. doc. 1 ricorrente). Peraltro il Curatore non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo.

Il ricorrente chiede l’ammissione del credito con prelazione ipotecaria, derivante da un’ipoteca giudiziale iscritta in data 15.5.1998, sulla base del decreto ingiuntivo definitivo di cui si è detto sopra. E’ pacifico che tale iscrizione abbia avuto luogo nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, poiche´ la relativa sentenza è stata pubblicata in data 18.1.1999. Ne consegue che la fattispecie è sicuramente aderente alla previsione dell’art. 67, comma 1 n. 4), L.F., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal DL n. 35/2005.

E' parimenti certo che il ricorrente non ha provato la propria insanitici decoctionis nè tantomeno ha presentato alcuna richiesta istruttoria a tale scopo.

In definitiva, l’unica questione controversa è quella della intrinseca possibilità di estendere all’eccezione di revocabilità il termine di prescrizione di cinque anni ritenuto applicabile all’azione (per l’affermazione del principio della prescrizione quinquennale dell’azione cfr., tra le tante, Cass. 5 novembre 1999, n. 12317).

L’art. 95, comma 1, L.F., come modificato dal D.Lgs. n.

5/2006, prevede espressamente che il curatore possa eccepire l’inefficacia della prelazione che assiste il credito del quale si richiede l’ammissione al passivo, anche se è prescritta la relativa azione; tale disposizione non può trovare diretta applicazione nella presente causa, poichè l’art. 150 del D.Lgs. n. 5/2006 afferma che le procedure dı fallimento pendenti alla data del 16.7.2006 sono definite secondo la legge anteriore.

Tuttavia il Tribunale ritiene che il legislatore abbia cristallizzato in una norma di diritto positivo un principio già vigente nella struttura della legge fallimentare, anche prima della sua recente innovazione. Valgano al riguardo le seguenti osservazioni.

Da un punto di vista sistematico, non è possibile rinvenire nell’ordinamento vigente un principio generale.

Esistono, come è noto, ipotesi tipiche di contenuto diametralmente diverso. Si vedano i classici esempi della eccezione di annullabilità del contratto - art. 1442, comma 4, c.c. - che può essere opposta dalla parte convenuta anche se è prescritta l’azione per farla valere; ovvero il caso contrario della rescindibilità del contratto - art. 1449, comma 2, c.c. - per il quale il legislatore ha stabilito un termine uniforme per la prescrizione dell’azione e dell’eccezione.

Ne´ risulta essere di un qualche ausilio un approfondimento della ratio sottostante a tale eterogeneità di scelte che, lo si ribadisce, sono frutto di valutazioni puntuali, come tali non estensibili a casi diversi da quelli espressamente regolati, In materia concorsuale, l’esigenza del curatore di far valere l’inefficacia ex art. 67 L.F. di una causa di prelazione sorge solamente se e quando viene azionato il credito assistito da tale privilegio. Laddove sussistano, come nel caso di specie, tutte le condizioni di revocabilità di una garanzia reale, non si determina alcun effetto restitutorio o ripristinatorio: il patrimonio del fallito conserva la medesima consistenza, negandosi soltanto al creditore che invoca la prelazione inefficace la possibilità di essere preferito agli altri nella distribuzione del ricavato di uno o più beni determinati dell’attivo fallimentare.

D’altro canto, a norma dell’art. 101, comma 2, L.F., qualsiasi creditore può presentare la propria domanda di ammissione al passivo senza limiti temporali, fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare. Pertanto sarebbe incoerente e vistosamente antieconomico ritenere che il curatore sia gravato in ogni caso del preciso onere di proporre tempestivamente tutte le azioni idonee a far valere l’inefficacia di prelazioni riferibili a crediti che, in ipotesi, potrebbero anche non formare mai oggetto di domande di ammissione al passivo. La soluzione più appropriata appare allora essere quella che consente al curatore di attendere l’iniziativa del creditore ex artt. 93 o 101 L.F., in modo da far valere in sede di verifica dei crediti l’inefficacia della prelazione sollevando la relativa eccezione, con l’onere - evidentemente - di dimostrarne il fondamento, legittimandosi quindi la proposizione dell’eccezione anche a prescindere dal decorso del termine ordinariamente previsto dalla legge per la tempestiva proposizione dell’azione.

Sul punto il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto. Risulta infatti tempestivamente proposta, oltre che fondata nel merito, l’eccezione di revocabilità ex art. 67, comma 1 n. 4), L.F., sollevata dal Curatore; inoltre la SARC non ha dimostrato la propria inscientia decoctionis. Ne consegue che l’ipoteca è inefficace rispetto alla massa dei creditori, con ammissione del credito del ricorrente in via chirografaria per l’intero importo richiesto, pari a E 114.450,15. Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.

(omissis)