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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10592 - pubb. 16/06/2014.

Contratti pendenti nel concordato preventivo: sospensione dei contratti di anticipazione bancaria, distinzione ed effetti


Tribunale di Milano, 28 Maggio 2014. Est. D’Aquino.

Concordato preventivo - Sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Concordato con riserva - Scioglimento - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Nozione sovrapponibile a quella dei contratti pendenti nel fallimento

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratti con prestazioni unilaterali in cui una delle parti ha già eseguito la propria prestazione - Applicazione dell'istituto di cui all'articolo 169 bis L.F. - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contratti cessati in epoca precedente alla domanda di concordato - Inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F.

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti di anticipazione bancaria - Anticipazioni ancora da effettuare - Interesse alla sospensione - Esclusione

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti di anticipazione bancaria - Anticipazioni già effettuate e anticipazione da effettuare - Distinzione

Contratti pendenti nel concordato preventivo - Autorizzazione ex articolo 169 bis L.F. - Facoltà del proponente di avvalersi in concreto dello strumento

Contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo - Autorizzazione - Decorrenza degli effetti in data successiva alla concessione


È inammissibile l'istanza di scioglimento dei contratti ex articolo 169 bis L.F. proposta in sede di domanda di concordato con riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nozione di contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. è sovrapponibile a quella dei contratti pendenti nel fallimento di cui agli articoli 72 e seguenti L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non sono “pendenti” ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. i contratti a prestazioni unilaterali in cui una delle parti abbia già eseguito la propria prestazione laddove del contratto residuino solo crediti e debiti, come nel caso dei contratti di mutuo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non possono considerarsi pendenti ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. i contratti che in epoca precedente alla presentazione della domanda di concordato preventivo si siano risolti, siano stati oggetto di recesso unilaterale o di scioglimento per mutuo consenso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non vi è interesse ad ottenere la sospensione ex articolo 169 bis L.F. dei contratti di anticipazione bancaria con riferimento alle anticipazioni ancora da effettuare, potendo il proponente canalizzare il foglio commerciale presso altri istituti di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di sospensione dei contratti in corso di esecuzione ex articolo 169 bis L.F. dei contratti di anticipazione bancaria, non può predicarsi alcuna sospensione alle anticipazioni effettuate in epoca precedente il deposito della domanda, posto che la singola anticipazione genera solo un debito del cliente verso la banca e deve ritenersi operazione esaurita all'atto dell'erogazione della anticipazione, non diversamente dal contratto di mutuo per il quale la sospensione non è applicabile. Per quanto attiene, invece, la sospensione dei mandati all'incasso in corso di esecuzione, quei mandati che andrebbero a chiudere l'operazione di anticipazione con la riscossione del credito, può essere disposta la sospensione, la quale opererà non per una sola parte, né limitatamente ad alcune clausole del rapporto di mandato, ma integralmente, impedendo non solo l'applicazione della clausola di compensazione, ma nel suo complesso l'esecuzione del mandato all'incasso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il proponente che abbia ottenuto l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. ha facoltà di valutare se avvalersi o meno di tale strumento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La sospensione dei contratti in corso di esecuzione ottenuta ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. non può operare retroattivamente rispetto al deposito della relativa istanza; essa può, infatti, spiegare i propri effetti esclusivamente in data successiva a quella del provvedimento che l’accoglie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Filippo Canepa


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