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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1067 - pubb. 04/12/2007.

Concordato preventivo e potere di arresto della procedura


Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2007. Est. Francesca Maria Mammone.

Concordato preventivo - Arresto della procedura per atti di frode - Tutela di interessi pubblicistici - Garanzia della correttezza delle informazioni ai creditori.

Concordato preventivo - Funzione sanzionatoria dell'art. 173 l. fall. - Applicazione - Limiti - Prova per presunzioni - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Accertamento della fattibilità del piano - Rilevanza delle informazioni date ai creditori - Accettazione del rischio da parte dei creditori.


L'arresto della procedura di concordato preventivo, in conseguenza dell'accertamento di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall., può avvenire in qualunque momento e quindi anche nel corso del procedimento di omologazione, senza che il potere del tribunale incontri un limite nel voto favorevole della maggioranza dei creditori, giacché la norma mira a soddisfare esigenze di carattere pubblicistico ed a garantire sia la correttezza delle informazioni fornite ai creditori sia della condotta tenuta dall'impreditore in esecuzione del piano, nonché ad evitare un uso distorto ed egoistico della procedura concorsuale, assicurando che siano represse e sanzionate condotte fraudolentemente lesive dell'interesse dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La funzione sanzionatoria della norma di cui all'art. 173, ult. comma l. fall. e la gravità delle conseguenze che ne derivano ne consentono l'applicazione solo nel caso in cui al condotta fraudolenta dell'imprenditore si possa ritenere positivamente accertata, anche in via presuntiva, purché nei limiti dell'art. 2729 cod. civ. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'accertamento del tribunale in ordine alla fattibilità del piano presentato in sede di concordato preventivo ed alla possibile incidenza di sopravvenienze passive e di fatti nuovi deve essere condotta tenuto conto delle situazioni rappresentate ed illustrate dal commissario ai creditori in adunanza, dovendosi ritenere che detti creditori, proprio perché approfonditamente informati dell'incertezza dei possibili esiti della liquidazione, ne abbiano accettato il rischio, perlomeno nei limiti tracciati dalle previsioni e valutazioni effettuiate dalla società ricorrente e dal commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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