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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10675 - pubb. 26/06/2014.

Caratteristiche del potere gestorio del fondo di investimento in capo alla SGR


Tribunale di Milano, 30 Maggio 2012. Est. Mambriani.

Fondo comune di investimento - SGR - Caratteristiche della titolarità della SGR - Distinzione tra le altre figure di patrimonio separato - Proprietà dei beni - Attribuzione alla SGR di un potere gestorio unitamente alla formale intestazione dei beni

Fondo comune di investimento - Titolarità del fondo riferibile alla SGR - Distinzione tra proprietà in senso sostanziale e in senso formale

Fondo comune di investimento - Caratteristiche della titolarità del fondo in capo alla SGR - Gestione nell'interesse dei partecipanti - Proprietà degradata a posizione puramente formale


Il patrimonio separato costituito dal fondo di investimento, la cui titolarità è attribuita alla SGR, si distingue nettamente da tutte le altre figure conosciute di patrimonio separato (articoli 167, 490, 2447 bis, 2645-ter, del codice civile) per l'aspetto essenziale che in questi casi il proprietario del patrimonio separato è esclusivamente il fondo, laddove alla SGR è attribuito esclusivamente un potere gestorio, unitamente alla formale intestazione dei beni del fondo, al solo scopo di consentire l'esercizio di un potere di disposizione vincolato all'interesse altrui e che, come tale, non si identifica con il potere dispositivo del proprietario, ma con il potere gestorio dell'amministratore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In ordine alla natura del fondo comune di investimento e dei rapporti con la società di gestione risparmio, alla quale è riferibile la titolarità del fondo, occorre porre l'accento sulla distinzione tra proprietà in senso sostanziale, posta in capo ai partecipanti al fondo, e proprietà in senso formale, riferibile alla SGR. A favore di questa ricostruzione depongono elementi quali: la doppia separazione dal patrimonio dei partecipanti e da quello della SGR (articolo 36, comma 6, TUF); la destinazione dei beni inclusi nel fondo all'investimento avente le connotazioni descritte nel regolamento (articolo 39, comma 2, lettera d) TUF); la gestione della SGR "nell'interesse" (articoli 36, comma 4, e 40, comma 2, TUF) dei partecipanti e "per conto" (articolo 36, comma 6, TUF) del fondo; l'assenza, in capo alla SGR di un potere di gestire per conto e nell'interesse proprio e di godere dei beni di pertinenza del fondo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella gestione del fondo comune di investimento, la SGR, pur essendo libera nella scelta dei singoli atti gestori, è vincolata nel "fine", trattandosi di una gestione "nell'interesse dei partecipanti" (articoli 36, comma 4, e 40, comma 1, lett. a) TUF), ma anche nei “metodi”, trattandosi di gestione connotata dalla assunzione degli obblighi e delle responsabilità del mandatario (articolo 36, comma 5, TUF), nei “contenuti”, segnati dal regolamento, ma anche dalle scelte di “politica di gestione” che possono essere fatte dai partecipanti al fondo (articolo 37, comma 2-bis, TUF). Questi aspetti consentono di ritenere che una gestione dei beni inclusi nel fondo da parte della essere SGR, vincolata nel fine, nel metodo e nelle responsabilità in favore del partecipanti al fondo, non può che far degradare la posizione giuridica di "proprietà" a posizione meramente formale, svuotata di gran parte di quella sostanza (la signoria del volere nell'interesse proprio e la facoltà di godere) che caratterizza la proprietà come abitualmente conosciuta e ricostruita in chiave essenzialmente obbligatoria e non più reale per scopi funzionali che possono essere individuati nella necessità di agevolare il traffico giuridico, massimizzare le possibilità di profitto per i partecipanti non in grado di gestire investimenti e di aprire il mercato interessato dal regolamento ad investimenti che solo la raccolta attraverso i fondi può consentire. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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