Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1068 - pubb. 04/12/2007

Concordato preventivo e peggioramento delle condizioni

Tribunale Milano, 25 Ottobre 2007. Est. Vitiello.


Concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento nel corso della procedura - Peggioramento delle condizioni successivo alla approvazione dei creditori - Significativo scostamento dalle prospettive di realizzazione.



Affinché il tribunale possa esercitare il potere di arresto della procedura di cui all'art. 173, ult. comma l. fall., e quindi rigetti la domanda di omologazione all'esito di una valutazione di non fattibilità del piano che prescinda da opposizioni presentate da altri soggetti, devono sussistere due condizioni: i) che il peggioramento delle prospettive di attuazione del piano concordatario deve essersi verificato in epoca successiva alla approvazione della proposta da parte dei creditori (in tali casi è necessario tutelare l'interesse dei creditori pregiudicati dal fatto di essersi espressi in relazione ad una proposta non più valida ed attuale); ii) che lo scostamento dalle prospettive di realizzazione della proposta, rispetto a quelle sulle quali si è imperniata l'approvazione, deve essere significativo e non di scarsa rilevanza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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