Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10696 - pubb. 02/07/2014

Affitto di azienda con imputazione dei canoni al prezzo di acquisto e violazione del principio della competitività delle vendite

Tribunale Milano, 12 Giugno 2014. Est. Francesca Mammone.


Concordato preventivo - Esecuzione - Affitto di azienda con facoltà di acquisto imputando i canoni al corrispettivo - Violazione del principio della competitività delle vendite attuate ai sensi dell’articolo 182 L.F.

Concordato preventivo - Esecuzione - Autorizzazione del giudice delegato - Indisponibilità degli organi della procedura - Pregiudizio della fattibilità giuridica della proposta

Concordato preventivo - Abuso dello strumento concordatario - Rinuncia alla domanda di concordato con riserva - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Presentazione di nuova domanda di concordato con profili di inammissibilità



Il piano concordatario basato su un contratto di affitto di azienda che preveda la facoltà per la società affittuaria, nel caso in cui la stessa eserciti il diritto di prelazione e si renda acquirente dell’azienda, di imputare i canoni di affitto a pagamento del prezzo è incompatibile con la regola della necessaria competitività delle vendite attuate ai sensi dell’articolo 182 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che determinate previsioni del piano concordatario siano subordinate ad una valutazione discrezionale del giudice delegato, chiamato ad autorizzarne il compimento, pregiudica la fattibilità giuridica della proposta, la quale impegna, senza averne la disponibilità, gli organi della procedura nelle loro determinazioni ha carattere discrezionale ed assume come elemento necessario un accadimento il cui verificarsi è rimesso alla decisione dell’autorità giudiziaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce abuso dello strumento concordatario il comportamento del debitore che, in pendenza di ricorso per la dichiarazione di fallimento, rinunci alla domanda di concordato con riserva dopo aver ricevuto la convocazione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 173 L.F., e presenti una nuova domanda di concordato connotata da profili di inammissibilità, incompleta e corredata da una relazione attestatrice illogica e inidonea allo scopo di rappresentare i creditori la situazione effettiva della società e di giustificare il giudizio espresso sulla fattibilità della proposta concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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