Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10783 - pubb. 10/07/2014

Il curatore non ha l’obbligo di attivarsi per la tutela sanitaria degli immobili e per la bonifica da fattori inquinanti

Consiglio di Stato Roma, 30 Giugno 2014. Est. Gaviano.


Fallimento - Amministrazione del patrimonio del fallito - Fini conservativi finalizzati alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione dei creditori - Adempimento di obblighi facenti carico all’imprenditore - Esclusione

Fallimento - Amministrazione del patrimonio del fallito - Obbligo del curatore di attivarsi per la tutela sanitaria degli immobili ed alla bonifica da fattori inquinanti - Esclusione



Il fatto che alla curatela sia affidata l'amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell'attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l'adempimento di obblighi facenti carico originariamente all'imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all'inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16-3-1942 n.. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito. In linea generale il curatore, nell'espletamento della pubblica funzione, non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della procedura concorsuale, ancorché la scadenza di adempimento avvenga in periodo temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il potere di disporre dei beni fallimentari, secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato, non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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