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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11060 - pubb. 08/09/2014.

Reclamo ex art. 26 l.f. contro il provvedimento del giudice delegato autorizzatorio dell’affitto di azienda


Tribunale di Milano, 23 Luglio 2014. Est. Macripò.

Fallimento – Reclamo ex art. 26 l.f. contro il provvedimento del giudice delegato autorizzatorio dell’affitto di azienda – Ammissibilità – Esclusione

Fallimento – Provvedimento del giudice delegato autorizzatorio della concessione del diritto di prelazione all’affittuario ex art. 104-bis co. 5 l.f. – Assenza del comitato dei creditori – Sostituzione ex art. 41 co. 4 l.f. del giudice delegato al comitato dei creditori nel parere favorevole alla concessione della prelazione – Necessità – Esclusione


E’ inammissibile il reclamo ex art. 26 l.f. avverso il provvedimento del giudice delegato autorizzatorio dell’affitto di azienda ai sensi dell’art. 104-bis co. 1 l.f., posto che la scelta dell’affittuario dell’azienda fallita rappresenta un atto del curatore che rimane tale anche se sia stato trasfuso nel suddetto provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, il quale sotto tale profilo ha il valore di una mera presa d’atto della scelta del curatore. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

La sostituzione del giudice delegato al comitato dei creditori nelle ipotesi previste dall’art. 41 co. 4 l.f. è prevista soltanto al fine di “provvedere” in sua vece, ed il potere surrogatorio del giudice delegato deve quindi intendersi limitato alla concessione o al diniego di autorizzazioni e all’approvazione o alla richiesta di modifica del programma di liquidazione, e non può essere esteso, invece al rilascio di pareri. Ne consegue che, in assenza del comitato dei creditori, il giudice delegato può autorizzare, ai sensi dell’art. 104-bis co. 5 l.f., la concessione del diritto di prelazione all’affittuario di ramo di azienda, senza necessità di esprimere, in surroga del comitato stesso, il parere favorevole previsto dall’art. 104-bis co. 5 l.f.. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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