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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11402 - pubb. 20/10/2014.

Prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato e valutazione dell’effettiva utilità per i creditori anche nel concordato con continuità aziendale


Tribunale di Milano, 03 Aprile 2014. Est. D'Aquino.

Concordato preventivo - Crediti estranei - Prededucibilità nel fallimento successivo valutazione in sede fallimentare - Oggetto

Concordato preventivo - Prededucibilità di determinati crediti nel fallimento successivo - Principio della occasionalità - Integrazione dell’elemento cronologico della riferibilità del credito alla attività degli organi della procedura - Necessità

Concordato preventivo - Prededucibilità dei crediti nel fallimento successivo - Requisito della funzionalità - Utilità effettiva per la massa dei creditori

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Natura prededucibile dei crediti generati da operazioni caratteristiche della attività svolta - Coordinamento tra continuazione nella gestione e procedura concordataria - Criteri di valutazione - Finalità della più proficua liquidazione patrimoniale a favore dei creditori concorrenti - Valutazione della utilità ai creditori - Necessità


Quei crediti che nel concordato omologato non soggiacciono alla regola della graduazione (1) e che, come tali, si sottraggono al principio dell’obbligatorietà per tutti i creditori (principio applicabile, invece, ai crediti sorti prima dell’apertura della procedura ex art. 184 L.F.), non sono, in quanto estranei alla procedura, sempre e comunque prededucibili nel successivo fallimento, nell’ambito del quale il riconoscimento della prededucibilità richiede un accertamento ulteriore. Nel caso in cui il credito sia per legge prededucibile [punti 1-3 del catalogo di nota 1] l’accertamento in sede fallimentare riguarderà l’esistenza dei presupposti in base ai quali il credito ha assunto natura prededucibile; diversamente, ove tale natura non sia prevista dalla legge o da un provvedimento giudiziale [punto 5 del catalogo citato], la valutazione in sede fallimentare dovrà avere ad oggetto sia i presupposti che la natura prededucibile del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quanto al principio di “occasionalità” relativo ai crediti sorti in sede endoconcordataria, è condivisibile il principio affermato Suprema Corte, laddove evidenzia che ove il credito sia sorto “in occasione” della procedura precedente, ciò non autorizza a ritenere di per sé che detto credito sia dotato della prededucibilità. Se il credito sorge da attività negoziale riferibile all’imprenditore, il criterio “che fa riferimento all'elemento cronologico ("in occasione") deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito alla attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa” (Cass., Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui un credito sorga per effetto dell’iniziativa del debitore e senza il concorso degli organi della procedura, “l'attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione quando sia funzionale” alle esigenze della procedura concordataria (Cass., Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513), per cui, sia che si richiami il principio di funzionalità, sia quello di occasionalità, nell’ambito del successivo fallimento si dovrà valutare la “funzionalità” dell’atto negoziale alle esigenze della procedura concordataria, ci sia già stata o meno una valutazione di funzionalità da parte degli organi della procedura stessa. Ed in questo caso, la funzionalità va intesa alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, la quale riconosce la funzionalità di un credito endoncorsuale ai fini della prededucibilità anche nella procedura fallimentare successiva quando vi sia stata utilità per la massa dei creditori tale da potersi ritenere che quella spesa risponda –al pari delle spese degli organi della procedura (commissario giudiziale, liquidatore e ausiliari)– agli scopi della procedura medesima (Cass., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534; Cass., Sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705; Cass., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402; ma già sul punto Cass., Sez. I, 16 maggio 1983, n. 3369 e altre precedenti ivi richiamati). Non un qualsiasi atto di gestione può, pertanto, essere considerato fonte di credito prededucibile nel fallimento, ma solo quell’atto gestorio che abbia una effettiva utilità per i creditori e risponda agli scopi della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se bastasse, al fini del riconoscimento della prededuzione, il fatto che il concordato contempli la continuità aziendale e che determinate operazioni rientrino tra quelle che l’impresa abitualmente effettuava nell’ambito della sua gestione caratteristica, la spesa sarebbe sempre prededucibile nel successivo fallimento, indipendentemente dalla valutazione che quell’atto avrebbe potuto ricevere dagli organi della procedura nel concordato, ma soprattutto a prescindere dall’utilità che l’atto avrebbe potuto arrecare ai creditori concorsuali. L’effetto di tale interpretazione sarebbe disastroso, in quanto, in nome di un presunto favor per la procedura concordataria, il concordato con continuità aziendale (o risanatorio che dir si voglia) giungerebbe ad aggravare a dismisura di oneri prededucibili il successivo fallimento (come nel caso di Cass., 8 aprile 2013, n. 8533), non solo indipendentemente da qualsiasi vaglio giudiziale sulla funzionalità e utilità della spesa gestoria (che concorre sempre e in ogni caso a incrementare la base generativa dei costi dell’impresa) rispetto alla massa dei creditori, ma persino in contrasto con quella stessa giurisprudenza di legittimità che, invece, richiede un costante vaglio dell’utilità della spesa in oggetto per la massa dei creditori, anche avuto riguardo all’andamento e alle sorti stesse della procedura concordataria. Appare, quindi, condivisibile quanto statuisce la S.C. in altro arresto, laddove osserva come il “coordinamento tra continuazione nella gestione dell'impresa a fini conservativi” e procedura concordataria può assumere ”rilevanza essenziale nel concordato e per le finalità del concordato a favore della massa passiva” laddove la gestione “non costituisca una semplice facoltà dell'imprenditore esercitabile a suo giudizio e finché egli ritenga necessario, ma divenga una modalità essenziale del caso concreto che deve passare attraverso le varie fasi valutative e di controllo della proposta concordataria”. In questo caso “la gestione dell'impresa diviene modalità essenziale della singola procedura concordataria” (che nel caso sottoposto alla S.C. era un concordato con cessione dei beni) “quando sia parte della proposta di concordato, sia oggetto dell'ammissione da parte del tribunale nonché dell'approvazione da parte dei creditori, oltre ovviamente all'omologazione finale”. E’ solo in questo contesto che “la gestione si tramuta da modalità coordinabile con i fini del concordato in modalità essenziale del singolo concordato, volta ad una più proficua liquidazione patrimoniale a favore dei creditori concorrenti; solo in tale caso, quindi, è consentita quell'equiparazione tra amministrazione controllata e concordato che permette di considerare le spese della gestione dell'impresa come spese di procedura” (Cass., Sez. I, 5 agosto 1996, n. 7140). E’, pertanto, necessario, laddove la prededucibilità venga invocata in relazione ad una spesa sostenuta dall’impresa in concordato con continuità aziendale, verificare che quella spesa abbia aggiunto nel “caso concreto” utilità ai creditori, effettuandosi un giudizio ex ante di utilità di quella spesa per la massa dei creditori in relazione a quella specifica proposta concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

In generale

Accertamento della prededucibilità

Crediti sorti in occasione di una procedura concorsuale

Criterio cronologico

Crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale

Concordato in continuità e continuazione dell’attività

(1) La decisione propone il seguente catalogo  di crediti “estranei” alla procedura:
- crediti sorti da finanziamenti erogati in esecuzione del concordato, ove la legge prevede la “prededucibilità” ex art. 111 l.f. (art. 182-quater, comma 1, l.f.);
- crediti da finanziamenti erogati prima della apertura della procedura, ove il tribunale abbia riconosciuto la “prededucibilità” ex art. 182-quater, commi 2 e 3, l.f.;
- crediti da finanziamenti erogati dopo l’apertura della procedura, ove la “prededucibilità” sia stata ugualmente riconosciuta dal tribunale ex art. 182-quinquies, comma 1, l.f.;
- crediti sorti dopo l’apertura della procedura, non riferibili ad atti di gestione dell’impresa endoconcorsuale ma da iniziative di terzi (es. crediti derivanti dalla reintegrazione di lavoratori dipendenti ex art. 18 st. lav. e s.m. per spettanze maturate in corso di procedura), ovvero derivanti da obbligazioni involontarie (es. responsabilità aquiliana della società in C.P.);
- crediti sorti dopo l’apertura del concordato, conseguenti ad atti di gestione dell’impresa aventi carattere di straordinaria amministrazione, opponibili ai creditori ove autorizzati dal G.D. ex art. 167, comma 2, l.f., ovvero dal Tribunale in sede di concordato con riserva ex art. 161, comma 7, l.f., ovvero anche nella fase esecutiva del concordato con cessione die beni con l’autorizzazione del Comitato dei Creditori;
- crediti sorti dopo l’apertura del concordato conseguenti ad atti di gestione dell’impresa non aventi carattere di straordinaria amministrazione (circostanza che ricorre nel caso di specie) o, anche, attinenti al funzionamento dell’impresa.
- a tali casi si aggiunge il tema dei crediti professionali sorti (anche prima dell’apertura della procedura) per la predisposizione degli atti processuali propedeutici all’apertura del concordato, tema, questo, proprio del trattamento che detti crediti hanno nella successiva procedura di fallimento (Cass., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533) ma che necessariamente comporta la estraneità di tali crediti al concorso nella precedente procedura concordataria.
- una situazione simile in termini finanziari è quella del trattamenti dei crediti concorsuali per IVA e ritenute operate e non versate (art. 182-ter l.f.), trattate anteclasse nel concordato, ma che non hanno analogo trattamento nel fallimento conseguente.