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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1163 - pubb. 17/03/2008.

Insinuazione tardiva ed estinzione del giudizio, privilegio IRAP e sua collocazione, credito del Concessionario per diritti e spese


Tribunale di Milano, 03 Marzo 2008. Est. Francesca Maria Mammone.

Insinuazione tardiva di credito – Estinzione del procedimento per mancata o tardiva costituzione del creditore – Estinzione del diritto – Esclusione – Possibilità di riproporre la domanda nello stesso procedimento – Sussistenza.

Fallimento – Collocazione privilegiata del credito IRAP – Privilegio di cui all’art. 2752, IV comma cod. civ. – Sussistenza.

Fallimento – Ammissione al passivo del credito del Concessionario della riscossione delle imposte per diritti e spese di insinuazione – Esclusione.


In mancanza di una deroga espressa alla regola dettata dall’art. 310, I comma c.p.c., a mente del quale l’estinzione del processo non estingue l’azione, si deve escludere che l’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore precluda la possibilità di far valere, successivamente, anche nell’ambito della stessa procedura concorsuale e perciò mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il credito IRAP, nella parte in cui può essere ammesso al passivo in via privilegiata, gode del privilegio previsto dal comma IV dell’art. 2752 cod. civ. e non di quello di cui al primo comma della medesima norma, posto che la disciplina istitutiva dell’IRAP (art. 3, comma 143, legge 662/1996 e d.lgs. n. 446/1997) sono da ricomprendere a pieno titolo nella categoria di norme richiamate dall’art. 2752 cod. civ. con la locuzione “legge per la finanza locale”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento alle domande tardive di credito del Concessionario, non devono essere ammessi al passivo i “diritti di insinuazione” e ciò nonostante la tabella A approvata dal d.m. 21 novembre 2000, n. 1160 preveda la somma minima fissa di £.300.000 per i crediti fino a due milioni, da aumentarsi proporzionalmente per importi superiori. Le norme del citato d.m., infatti, non possono avere alcuna valenza derogatoria del disposto dell’art. 101 l. fall., trattandosi di fonte regolamentare, di rango inferiore e in quanto tale inidonea a modificare una norma di legge. Allo stesso modo, non potranno essere ammesse al passivo le “spese di insinuazione” sia per il rispetto del principio dell’art. 3 Cost, che impone parità di trattamento di tutti i creditori (il ritardo nella insinuazione al passivo del concessionario non è assistito da certezza o da rilevante probabilità di non colpevolezza – v. Cass. N. 5662/1996), sia perché anche nelle domande tempestive al creditore che si insinua al passivo le spese eventualmente sostenute non vengono riconosciute – salvo eventuali spese borsuali opportunamente documentate – in considerazione del principio della cristallizzazione del passivo al momento dell’apertura del concorso, che è uno dei cardini del sistema fallimentare e che si desume da norme come gli artt. 52, 55 e 59 l. fall., le quali riservano il ricavato della liquidazione dei beni al soddisfacimento dei crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro



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