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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11779 - pubb. 11/12/2014.

Spetta allo studio associato il privilegio ex art. 2751 bis c.c. quando il rapporto si instaura tra singolo professionista e cliente


Tribunale di Treviso, 27 Settembre 2014. Est. Elena Rossi.

Privilegi - Privilegio del professionista ex. art. 2751 bis c.c. - Studio associato - Rapporto professionale instaurato tra singolo professionista e cliente


Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'articolo 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Carlo Zanatta


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