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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11813 - pubb. 18/12/2014.

Concordato con riserva e obblighi informativi: quando il tribunale chiede una relazione non è sufficiente la semplice comunicazione dei dati contabili


Tribunale di Milano, 16 Luglio 2014. Est. Francesca Mammone.

Concordato con riserva - Violazione degli obblighi informativi - Sanzione - Inammissibilità dell'istanza

Concordato con riserva - Obblighi informativi - Modalità di adempimento - Comunicazione di una relazione a carattere illustrativo - Semplice comunicazione dei dati contabili - Inidoneità

Concordato con riserva - Impresa successivamente sottoposta a custodia giudiziale - Onere di richiedere al custode i dati necessari all'adempimento degli obblighi informativi disposti dal tribunale


La violazione degli obblighi informativi disposti dal tribunale comporta la inammissibilità dell'istanza per concordato con riserva proposta ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Perché gli obblighi informativi disposti dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. possono dirsi adempiuti occorre che la relazione alle commissario giudiziale sia idonea a consentire allo stesso e, per suo tramite, al tribunale, di monitorare lo stato delle iniziative intraprese ai fini della predisposizione della domanda di concordato e, al tempo stesso, di verificare che l'attività di gestione svolta dell'impresa sia coerente con lo stato di crisi in cui essa versa, non sia tale da comprometterne ulteriormente l'equilibrio finanziario e sia osservante dei vincoli imposti dalla legge a tutela della par condicio creditorum. In ciò si sostanzia la natura dell'informazione, la quale deve appunto avere carattere "illustrativo" e che, come tale, non può limitarsi alla semplice trasmissione dei dati contabili al commissario giudiziale al quale non può essere delegato il compito di ricercare le poste più significative, rendendo così praticamente impossibile un reale controllo sulla gestione ed una compiuta verifica della causale dei pagamenti eseguiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'impresa che, dopo la presentazione di domanda di ammissione alla procedura di concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F., sia sottoposta a custodia giudiziale ha l'onere di sollecitare il custode che sovraintenda all'attività e al compimento delle varie operazioni fornire i dati necessari per adempiere agli obblighi informativi disposti dal tribunale ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo citato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giancarlo Lombardi


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