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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1190 - pubb. 25/04/2008.

Nuova revocatoria bancaria: natura solutoria e riduzione consistente e durevole


Tribunale di Milano, 27 Marzo 2008. Est. Vitiello.

Fallimento – Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Natura solutoria delle rimesse – Necessità.

Fallimento – Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione consistente – Criterio percentuale riferito alla differenza tra il massimo scoperto nel periodo sospetto ed il saldo finale.

Fallimento – Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione durevole – Apprezzabile stabilità nel tempo – Criterio relativo dipendente dalla frequenza delle movimentazioni del conto.


Anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 35/2005, le rimesse in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria devono avere natura solutoria, nel senso che devono essere intervenute su conto scoperto o non assistito da contratto di apertura di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché si deve ritenere che l’intento del legislatore fosse quello di escludere dall’ambito di applicazione della revocatoria fallimentare quelle operazioni che non sono idonee a depauperare in modo significativo il patrimonio del fallito, il criterio di valutazione della natura consistente della restituzione alla banca può essere espresso in termini percentuali e, in mancanza di indicazioni da parte del legislatore, riferito all’importo massimo revocabile indicato dall’art. 70 legge fall. (Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che dovessero essere considerate rimesse con effetto solutorio consistente quelle superiori al 10% della differenza tra il massimo scoperto nel periodo cd. sospetto ed il saldo al momento del fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La natura durevole di una rimessa in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria fallimentare andrà individuata nell’apprezzabile stabilità nel tempo dell’effetto solutorio e detta stabilità dovrà essere valutata facendo ricorso ad un criterio relativo dipendente dalla frequenza delle movimentazioni del conto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo



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