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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12022 - pubb. 09/02/2015.

Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione può essere richiesto anche nella fase di concordato con riserva previa audizione del terzo contraente ed acquisizione del parere del commissario giudiziale


Appello di Milano, 04 Febbraio 2015. Est. Monica Fagnoni.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento - Applicazione al concordato con riserva - Disclosure - Necessità

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento - Contraddittorio con il terzo contraente - Parere del commissario giudiziale - Necessità


La disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F. è applicabile anche al concordato con riserva, dell'ambito del quale può essere chiesta non solo la sospensione dei contratti in corso di esecuzione ma anche lo scioglimento, con la precisazione che, in quest'ultimo caso, il debitore dovrà fornire una adeguata disclosure volta a produrre elementi di valutazione per consentire il sindacato dell'autorità giudiziaria ed il diritto di difesa del contraente in bonis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti di cui all'articolo 169 bis L.F. sia idonea ad incidere sul diritto soggettivo del contraente in modo tendenzialmente irreversibile impone l'applicazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. ed altresì l'acquisizione del parere del commissario giudiziale allo scopo di valutare la convenienza dello scioglimento del rapporto qualora che venga richiesto quando non sia ancora stato definito il piano concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Maurizio Zonca


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Concordato con riserva, scioglimento dei contratti
Contraddittorio con il terzo contraente
Sindacato del tribunale