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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12026 - pubb. 09/02/2015.

Nozione di contratti in corso di esecuzione. Tutela del terzo contraente e sorte dei contratti collegati di garanzia


Appello di Milano, 29 Gennaio 2015. Est. Monica Fagnoni.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Nozione - Contratti pendenti ex articolo 72 L.F. - Contratti sinallagmatici non eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambi le parti - Contratti unilaterali - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Clausole che prevedano lo scioglimento unilaterale del rapporto - Clausole che regolano la facoltà di scioglimento - Applicabilità dell'articolo 169 bis L.F. - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Sindacato del tribunale - Parametro del miglior soddisfacimento dei creditori in rapporto al tipo ed al contenuto economico del rapporto - Rilevanza del contenuto della proposta concordataria

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Valutazione comparativa degli interessi in gioco effettuata dal legislatore - Preferenza per la soluzione concordata della crisi - Sindacato del giudice investito dell'istanza di cui all'articolo 169 bis L.F. - Contemperamento degli interessi - Rilevanza dell'indennizzo e dell'utilità per il debitore ed i suoi creditori

Collegamento negoziale - Autonomia delle parti - Intento delle parti di volere il collegamento tra i negozi - Necessità

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contratti di garanzia collegati - Scioglimento - Fattispecie in tema di pegno irregolare


La nozione di contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. è riconducibile a quella di contratti pendenti di cui all'articolo 72 L.F. I contratti in corso di esecuzione sono, pertanto, tutti contratti sinallagmatici non eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambi le parti, mentre i contratti unilaterali con obbligazioni a carico di una sola delle parti non possono essere ricompresi in tale nozione, in quanto, nell'ambito di tali rapporti, la controparte ha già compiutamente eseguito la sua prestazione prima della presentazione del ricorso per concordato preventivo di cui all'articolo 161 L.F. ed al contraente in bonus residuerà esclusivamente un credito mentre, nel caso in cui sia il contraente concordatario ad aver adempiuto completamente l'obbligazione, sarà quest'ultimo a vedersi riconosciute il relativo credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La norma di cui all'articolo 169 bis L.F. non può essere applicata nei casi in cui alle parti sia consentito lo scioglimento unilaterale del contratto, per legge o per effetto di clausole in esso contenute ed altresì in quelle ipotesi in cui la sospensione sia stata convenzionalmente regolata dalle parti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il tribunale chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione o scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. può utilizzare, come parametro generale di giudizio, quello del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, tenendo conto del tipo e del contenuto economico specifico del rapporto del quale si invoca la risoluzione o la sospensione, nonché della specifica tipologia di concordato, con la precisazione che l'intervento sul rapporto contrattuale pendente deve essere inquadrato e giustificato diversamente a seconda che la proposta preveda la liquidazione dei beni, la loro cessione in blocco a terzi, la continuazione dell'attività o abbia contenuto misto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito dell'istituto di cui all'articolo 169 bis L.F., non vi sono dubbi che il legislatore abbia operato una valutazione comparativa degli interessi in gioco e che, consentendo lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione in assenza di un qualunque difetto funzionale del sinallagma e collocando il credito per l'indennizzo fra quelli concorsuali, ha posto l'interesse del contraente in bonis alla regolare esecuzione del rapporto su un gradino inferiore rispetto a quello dell'interesse alla soluzione concordata della crisi. Ciò nonostante, il giudice investito dell'istanza di cui all'articolo 169 bis L.F. è tenuto comunque a valutare l'entità, nel caso concreto, del sacrificio subito dal contraente in bonis, anche in relazione all'entità dell'indennizzo quantificato dell'istanza medesima e a verificare che tale sacrificio non sia del tutto sproporzionato rispetto al beneficio che dallo scioglimento o dalla sospensione ritraggono il debitore o i suoi creditori, con la conseguenza che l'autorizzazione dovrà essere negata qualora l'indennizzo risulti del tutto inadeguato in rapporto all'esiguità del vantaggio che potrebbe derivare ai creditori dall'accoglimento dell'istanza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le parti, nell'ambito della autonomia negoziale loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c., possono stipulare negozi tra loro distinti ma funzionalmente finalizzati alla realizzazione di un disegno unitario da loro condiviso, in modo tale da perseguire un risultato economico unitario e complesso attraverso il collegamento tra i vari negozi. Ai fini della configurabilità del collegamento negoziale non è, tuttavia, sufficiente un nesso occasionale tra negozi, ma è necessario che uno di essi trovi la propria causa nell'altro, risultando, così, tra loro coordinati per l'adempimento di una funzione unitaria. A tal fine, deve risultare l'intento specifico e particolare delle parti di volere il collegamento, in modo tale da far emergere tra i contratti una connessione teleologica, per cui, al di là della funzione dei vari negozi singolarmente considerati, deve potersi individuare una funzione della fattispecie negoziale complessa, per cui la vicenda di un negozio sia legata alle esistenza e alla sorte dell'altro, nel senso che la validità, efficacia e l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sulla esecuzione dell'altro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione disposta ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. consegue anche lo scioglimento dei contratti di garanzia collegati al negozio principale oggetto della domanda di scioglimento, posto che, una volta venuta meno l'obbligazione principale (nel caso di specie un pegno irregolare) non vi è ragione logica e giuridica per mantenere in essere una garanzia rimasta priva di causa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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