Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12122 - pubb. 19/02/2015

Il termine concesso dal tribunale per integrare la documentazione non può essere utilizzato per supplire a carenze documentali del ricorso per concordato preventivo

Tribunale Venezia, 08 Maggio 2014. Pres., est. Simone.


Concordato preventivo - Facoltà del tribunale di assegnare un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti - Possibilità di supplire a carenze iniziali del corredo documentale del ricorso per concordato - Esclusione - Fattispecie in tema di attestazione ex articolo 160, comma 2, L.F.



Il potere del tribunale di assegnare, ai sensi dell'articolo 162 L.F., un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti deve essere inteso nel senso che è possibile integrare produzioni documentali ma non supplire ad una carenza iniziale della documentazione che deve accompagnare il ricorso ex artt. 160 e 161 L.F., dovendo quest'ultimo sin dall'origine essere accompagnato, qualora sia prevista la soddisfazione non integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, dalla relazione giurata volta corroborare la previsione del piano dei requisiti richiesti dall'articolo 162, comma 2, L.F. affinché si possa procedere alla falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del concordato preventivo in quanto la attestazione ex articolo 160, comma 2, L.F. prendeva in considerazione soltanto i beni immobili e non i mobili). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Paolo Trevisan


Il testo integrale


 


Testo Integrale